STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 17 novembre 2022
CIRCOLARE N. 184
Prende forma il nuovo pacchetto fiscale che il Governo proporrà nella prossima Legge di bilancio. Dalle prime anticipazioni emergono un innalzamento al tetto per i contribuenti forfetari, una flat tax incrementale per il lavoro autonomo, lo sconto delle sanzioni sulle cartelle esattoriali, la digital tax e la riscrittura della tassa sugli extraprofitti dell’energia, che andrà a tassare gli utili delle società energetiche e non più il fatturato Iva.
Sulle cartelle di pagamento si profila una tregua a tre vie a seconda dell’importo dei debiti iscritti a ruolo: fino a mille euro si ipotizza una cancellazione totale, fino a tremila euro una rivisitazione del saldo e stralcio e oltre tale limite si pagherebbe a forfait un importo del 50%, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, con la possibilità di saldare il tutto a rate su un arco temporale di cinque anni.
La flat tax incrementale, per un solo anno, prevede un’aliquota agevolata al 15%, da calcolarsi nel 2023 sulle differenze fra il reddito di quest’anno e il maggiore fra quelli del triennio precedente.
Per fine novembre è confermata la scadenza del secondo acconto delle imposte per il 2022 per tutti i contribuenti, con il consueto calcolo su base storica o previsionale, mentre al 16 dicembre col saldo IMU si conguaglia l’imposta sulla casa, con la novità della sentenza della Corte Costituzionale, che ha ripristinato la detrazione per l’abitazione principale anche ai coniugi residenti in abitazioni diverse, situate nello stesso comune oppure in comuni diversi.
Sul lavoro dipendente dopo l’innalzamento della soglia di esenzione del fringe benefit passata a 600 euro, l’ulteriore detassazione di 200 euro per l’acquisto di buoni benzina e il nuovo limite a 3.000 euro, per il 2023, della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogate ai propri lavoratori, senza che detto valore venga considerato reddito, si pensa a prorogare la tassazione di vantaggio sui premi di produttività, portando la tassazione dal 10% al 15% per le quote superiori alla soglia dei 3mila euro. In alternativa è stata sollevata l’ipotesi di dimezzare, portandola dal 10 al 5%, la tassazione agevolata oggi in vigore.
Per i bonus edilizi dopo l’ennesima modifica, si assottiglia l’utilizzo del superbonus al 110%, che passa al 90% per il 2023 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, se il reddito di riferimento non è superiore a 15.000 euro, mentre prosegue al 110% fino al 31 marzo 2023 per le unifamiliari, se è stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per i condomini, per beneficiare del superbonus al 110% anche per il 2023, devono aver deliberato la delibera condominiale di approvazione dei lavori edili e aver presentato entro il 25 novembre 2022 la comunicazione di inizio lavori asseverata, cosiddetta Cilas. In caso contrario, dal 2023 la detrazione scenderà al 90%, per ridursi poi al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE
Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2022, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.
Il decreto collegato alla Finanziaria 2020 ha modificato l’acconto Irpef, Ires e Irap prevedendo che, per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari, il versamento in due rate di pari importo (50% ciascuna), in luogo della consueta misura del 40% e 60%.
La modifica non influisce sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali Inps.
L’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie:
- metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2021;
- metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2022 siano inferiori a quelle del precedente esercizio.
Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2022, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
: Per un maggior approfondimento
VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE
Venerdì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
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VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2022
Il 16 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo del 2022 per l’IMU sulla casa, da parte dei possessori di fabbricati diversi all’abitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.
Le novità del 2022 riguardano:
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 è intervenuta in tema di residenza della famiglia in immobili diversi, stabilendo l’illegittimità della limitazione all’esenzione per una solo abitazione principale, nel caso di coniugi residenti in abitazioni diverse, situate nello stesso comune oppure in comuni diversi;
- Dal 2022 tornano esenti gli immobili beni merce per le imprese di costruzione, se destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, co. 751 della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020); rimane obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
- La conversione in legge del decreto Agosto 2020 ha previsto l’esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Entro il prossimo 31 dicembre 2022 si dovrà presentare al comune la dichiarazione per comunicare le variazioni intervenute nel 2021, come previsto dal decreto Semplificazioni, che ha disposto la proroga della scadenza per l’anno in corso, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da lunedì 5 dicembre.
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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022
L’acconto Iva 2022 scadrà il prossimo 27 dicembre, per i titolari di partita Iva, nella misura del 88% delle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’annualità precedente.
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2021 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2022;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2022 se mensili, o 30/09/2022 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2022;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AL 30 NOVEMBRE
Per i soggetti obbligati al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il 30 novembre scade il termine il pagamento per le fatture emesse nel terzo trimestre 2022. Se l’imposta di bollo complessivamente dovuta nel primo e secondo trimestre 2022 era inferiore a 250,00 euro, entro il 30 novembre è anche il termine di scadenza per le fatture emesse fino al 30 giugno.
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
- elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2022 è stato il 15 novembre scorso), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.
: In dettaglio le nuove scadenze
CORREZIONE DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Entro il prossimo 30 novembre è previsto il termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2022, utilizzati per dichiarare i redditi del 2021. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere le dichiarazioni già inviate, qualora il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2021 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerati o non dichiarati. Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2021 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Per chi detiene investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), deve ricordarsi di inserirli nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti e corrispondere, se dovuta, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).
Sempre entro il prossimo 30 novembre sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2019, potrà presentare il modello Redditi PF 2020 integrativo e indicare in esso il credito vantato. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
: Si rimanda al nostro sito internet
AUTOCERTIFICAZIONE AIUTI DI STATO
Le aziende che hanno fruito delle diverse misure agevolative durante l’emergenza Covid-19, per verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti degli aiuti di Stato straordinari riconducibili al temporary framework, sono tenute a predisporre ed a trasmettere entro il 30 novembre 2022 l’autocertificazione prevista dall’art. 1 del D.L. 41/2021.
Con la semplificazione contenuta nel provvedimento emanato il 25 ottobre dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, pur ribadendo gli obblighi di compilazione per i soggetti che hanno fruito di aiuti nel c.d. “regime ombrello” (art. 1, co. 13, del D.L. 41/2021), nel rispetto degli obblighi assunti dall’Italia con la Commissione Europea, viene inserito nel modello della dichiarazione degli aiuti Covid, ricevuti nell’ambito della sezione 3.1, la nuova casella «ES» che, se barrata, consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid fruiti.
Non rientrano invece nel regime “ombrello” – seppur autorizzate dalla Commissione Ue in base alla sezione 3.1. del Temporary framework (Tf) – gli aiuti di natura contributiva e finanziaria generalmente usati dalle imprese nel periodo di emergenza.
Per i Clienti dello Studio verrà verificata la necessità di presentare la comunicazione ed in presenza dei requisiti, provvederemo a redigere l’autodichiarazione per l’Agenzia delle Entrate.
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2022 – 2024, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito conseguito dalla società viene ripartito e tassato in capo ai soci, in relazione alle rispettive quote di partecipazione (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate), mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
L’opzione è vincolante per tre esercizi e si esercita all’interno del modello Redditi con il quadro OP. Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2022 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2022, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI ENTRO FINE ANNO
I contribuenti che effettuano investimenti in beni strumentali, tanto materiali quanto immateriali, ottengono un credito d’imposta proporzionale all’investimento effettuato; tale beneficio è più consistente per i beni a maggior impatto tecnologico (i cosiddetti beni 4.0), mentre risulta ridotto per i beni ordinari.
Le misure del vantaggio sono variabili anche nel tempo e, salvo proroghe o potenziamenti che potranno essere introdotti dal governo, le misure si ridurranno significativamente alla fine del 2022.
Vista la riduzione delle misure del credito d’imposta, le imprese che intendono effettuare acquisti agevolati hanno la convenienza ad accelerare tali valutazioni in prospettiva della chiusura dell’anno, per procedere all’acquisto del bene o quantomeno alla prenotazione, ossia l’ordine con pagamento dell’acconto pari al 20% (soluzione quest’ultima che consente di “bloccare” il beneficio sulla base delle regole attuali).
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni diversi da quelli 4.0 (i cosiddetti beni “ordinari”), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è pari al 6% dell’investimento.
A differenza dei beni 4.0, in relazione ai quali come detto il bonus spetta anche per i prossimi anni, seppure con misure inferiori, dal 2023 non sarà previsto il riconoscimento del credito d’imposta sui beni ordinari.
Le aziende che hanno effettuano nel 2021 investimenti in beni Industria 4.0 di cui alle tabelle A e B, devono inviare entro il 30 novembre 2022 al MISE un apposito modello via pec, per comunicare, tra l’altro, la tipologia di bene oggetto dell’investimento e il costo agevolabile.
: Le modifiche introdotte dal provvedimento
FRINGE BENEFIT AI DIPENDENTI CON NUOVI LIMITI
Per il 2022 la soglia di esenzione da tassazione per beni e servizi forniti al dipendente dall’azienda è passata a 600 euro invece che 258,23 come ordinariamente previsto dall’art. 51, co. 3 del Tuir. Lo ha previsto il decreto Aiuti bis (Decreto legge 115/2022) all’art. 12. In tale importo possono trovare posto quest’anno anche erogazioni liberali per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, dei dipendenti.
Viene inoltre introdotta con il nuovo regime, limitato all’anno di imposta 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, di euro 200 per acquisto di buoni benzina che non concorrono alla formazione del reddito, cumulabile con i 600 euro, ma pur sempre soggetto al meccanismo di annullamento del beneficio se si supera l’importo specifico.
A disposizione di aziende e lavoratori vi sono quindi un totale di 800 euro di misure di welfare escluse dalla formazione del reddito imponibile, dei quali una quota pari a 200 euro è “vincolata” all’utilizzo per l’erogazione dei buoni carburante, mentre i 600 euro sono l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il decreto Aiuti quater ha previsto, per il 2023, un nuovo limite a 3.000 euro della soglia delle liberalità che il datore di lavoro può erogate ai propri lavoratori, senza che detto valore venga considerato reddito di lavoro dipendente.
: Le anticipazioni dal nostro sito internet
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATRICI MADRI
E’ arrivato dall’Inps, con il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, gli ulteriori chiarimenti in ordine al parziale esonero contributivo introdotto in via sperimentale per il 2022 a favore delle lavoratrici madri del settore privato post congedo obbligatorio.
Il disposto normativo in oggetto ha introdotto, per il 2022 ed in via sperimentale, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un anno, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’agevolazione si applica se il rientro effettivo della lavoratrice avviene tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; in caso di posticipo del rientro effettivo per ferie, malattia, o altre cause collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, si determina lo slittamento in avanti della decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, in ipotesi di rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità (anche seguito da congedo parentale), le eventuali successive fruizioni dei congedi parentali non rilevano ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’applicazione dell’esonero; quindi, qualora una lavoratrice sia effettivamente rientrata in servizio al termine del periodo di astensione obbligatoria e - successivamente al rientro - si sia avvalsa del congedo facoltativo, la stessa avrà diritto all’applicazione dell’esonero dal primo rientro effettivo nel posto di lavoro.
Poiché l’esonero del 50% deve essere calcolato dalla data di rientro effettivo, i giorni di ferie o di permessi retribuiti o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità e prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
CONTRIBUTI INPS PER IL LAVORO SPORTIVO
A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo del D.Lgs. 36/2021, si registra un cambiamento anche dal punto di vista previdenziale per gli operatori del terzo settore e dello sport dilettantistico.
Se da un lato viene innalzata, dal 2023, la quota di reddito esente, che passa dagli attuali 10.000 euro a 15.000 euro sui compensi percepiti dagli sportivi, sui quali non sono dovute imposte, per contro dal punto di vista previdenziale, viene previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro. Dunque, rispetto al passato, dove la franchigia di 10.000 euro, operava anche ai fini Inps, si applicherà la nuova soglia di esenzione Inps di euro 5.000; oltre tale soglia il compenso sarà soggetto a contributi ma non ad Irpef fino alla soglia di euro 15.000.
Ad esempio, se un atleta percepisce, nel 2023, compensi per 24.000 euro da una ASD, i primi 5.000 euro non concorrono né al versamento previdenziale Inps e neppure a formare il reddito complessivo; sull’eccedenza di 10.000 euro e fino alla soglia di 15.000 euro (da 5.000 a 15.000) concorrerà al versamento previdenziale Inps, ma non a formare il reddito complessivo Irpef; oltre 15.000 euro continuerà a concorrere al versamento previdenziale Inps ed anche a formare il reddito complessivo Irpef secondo le regole ordinarie, applicando il calcolo progressivo Irpef del reddito per il percettore.
: Le principali novità dal nostro sito internet
NO INPS PER I SOCI NON LAVORATORI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25341/2022, ribadisce quanto già emerso con precedenti pronunce e confermato dall’Inps nella circolare n. 84/2021, in ordine alla non sussistenza in capo ai soci di società di capitali non lavoratori dell’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti e relativo obbligo di versamento contributivo.
Il presupposto per il versamento contributivo è la partecipazione personale all’attività lavorativa dell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza ed è contenuto nell’art. 1, c. 203 L. 662/1996, dove, fra l’altro, vengono indicati anche ulteriori presupposti, tra cui la titolarità della gestione, la responsabilità dell’impresa e l’assunzione di ogni rischio e onere relativo alla sua gestione.
Sono sorti dubbi, in relazione a tale tipologia di società, su quale fosse il discrimine per stabilire la sussistenza degli obblighi contributivi e questo ha creato, nel corso degli anni, un notevole quanto assurdo contenzioso, soprattutto in considerazione della natura dei redditi che vengono attribuiti ai soci, trattandosi di redditi di capitale e non di redditi di impresa. Le disposizioni di natura previdenziale (art. 3-bis D.L. 384/1992) prevedono infatti la sola concorrenza all’imponibile contributivo dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (o redditi di partecipazione, intendendo per tali quelli da società di persone).
La circolare Inps n. 84/2021, dopo varie pronunce della Corte di Cassazione, ha definitivamente chiarito che sussiste l’obbligo contributivo per l’imprenditore socio di Srl che presta attività lavorativa in modo continuativo e prevalente, dovendo versare, oltre ai contributi sul minimale, anche quelli eccedenti il minimale calcolati sul reddito attribuito dalla società per trasparenza. Al contrario, nessun obbligo sussiste quando gli utili derivano da una mera partecipazione alla società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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SUPERBONUS UNIFAMILIARI ANCHE PER IL 2023
Tra le numerose previsioni contenute nella bozza del D.L. Aiuti quater vi è la possibilità di continuare a fluire del superbonus nella misura ridotta del 110% al 90% per interventi sulle unifamiliari avviati a decorrere dal 1° gennaio 2023 se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e se il reddito di riferimento non è superiore a 15.000 euro. Per determinare il reddito di riferimento (o quoziente familiare) si sommano i redditi complessivi posseduti nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa (quindi, nel 2022), da tutti i componenti del nucleo familiare, diviso poi per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti e che può arrivare a un massimo di 4 per i nuclei composti, oltre che dal contribuente e dal coniuge, anche da almeno altri 3 familiari a carico del contribuente e/o del coniuge. Il coefficiente dovrebbe variare in funzione del numero di familiari a carico, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel co. 2 dell’art. 12 del Tuir.
Esempio 1) - nucleo familiare di 5 persone con reddito nucleo familiare di 40.000 euro: 40.000/4 = 10.000 (< di 15.000 euro ok superbonus 90%).
Esempio 2) - nucleo familiare di 2 coniugi con reddito nucleo familiare di 16.000 euro marito + 5.000 euro la moglie: 21.000/2 = 10.500 (< di 15.000 euro ok superbonus 90%).
Inoltre viene anche previsto che sarebbe ancora possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
I condomini, per beneficiare del superbonus al 110% anche per il 2023, devono aver deliberato la delibera condominiale di approvazione dei lavori edili e aver presentato entro il 25 novembre 2022 la comunicazione di inizio lavori asseverata, cosiddetta Cilas. In caso contrario, dal 2023 la detrazione scenderà al 90%, per ridursi poi al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025.
CREDITO IMPOSTA PER ENERGIA E GAS ESTESO A DICEMBRE
Il decreto Aiuti quater ha confermato anche per dicembre 2022 il bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas, già previsto per i mesi di ottobre e novembre, nel decreto Aiuti ter.
Le novità, rispetto al credito spettante per il secondo e terzo trimestre (da aprile a settembre 2022), riguardano l’ampliamento dei soggetti beneficiari: non più solo per gli utenti con potenza maggiore di 16,5 kWh, ma anche per coloro che impiegano una potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kWh, ed aumenta la misura del credito per l’energia elettrica: dal 15% al 30% per i consumi dell’ultimo trimestre dell’anno, mentre per il gas la percentuale del contributo passa dal 30% al 40%.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e dalle stesse autoconsumata.
Inoltre, ha previsto il prolungamento fino al 30 giugno del termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo all’ultimo trimestre del 2022. I beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023 l’importo del credito maturato nel 2022.
SRL COSTITUITE SU PIATTAFORMA TELEMATICA
Dal 5 novembre 2022 è possibile redigere l’atto costitutivo di SRL e SRLs ricorrendo alla formula dell’atto pubblico informatico mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato. Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti adottato il regolamento nel quale è possibile rinvenire i fac-simile di atto pubblico.
Il D.Lgs. n. 183/2021 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2019/1151/UE con la quale è stata modificata la precedente direttiva 2017/1132/UE (“direttiva società”) nella parte relativa alla possibilità di utilizzare strumenti e processi digitali nel diritto societario, in particolare per quanto riguarda la fase della costituzione delle società. A distanza di circa sei mesi dal termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 183/2021, il MISE ha adottato il regolamento attuativo (n. 155/2022 del 26 luglio scorso).
Nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 183/2021 viene esclusa la possibilità di utilizzare la piattaforma telematica in caso di adozione di delibere assembleari aventi ad oggetto modifiche statutarie. Il notaio ha comunque il potere di interrompere la stipula in videoconferenza dell’atto (ai sensi dell’art. 2, comma 5 del D. Lgs. 183/2021) e di richiedere la presenza fisica delle parti o di alcune di esse se dubita dell’identità del richiedente o rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società.
CAMBIO ORARIO DI LAVORO E DI APERTURA
L’attuale contesto storico ed il caro carburanti, consentono alle aziende di prendere delle decisioni, al fine di risparmiare sulle bollette e sul caro energia. Una di queste è la modifica all’orario di lavoro dei propri dipendenti, in base al contratto di lavoro, che vede ridurre la pausa pranzo e anticipare la chiusura serale.
Per questo motivo, ma anche per andare incontro alle esigenze dei lavoratori, dal 1° dicembre p.v. cambierà l’orario di lavoro dello Studio, con la riapertura pomeridiana alle 14:00 (anziché alle 14:30) e una chiusura anticipata alle 18:00 (anche alle 18:30).
Pertanto il nuovo orario di lavoro e di apertura sarà:
· da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00
· sabato chiuso.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611 Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN) |