STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 23 febbraio 2023
CIRCOLARE N. 185
La legge di Bilancio 2023, con alcuni interventi e misure spot, restituisce un’immagine distorta del rapporto tra Fisco e contribuente e sempre più la necessità di una nuova stagione fondata sull’equità e sulla stabilità delle regole tributarie, che permettano la programmazione nel tempo dei vari cambiamenti.
Si pensi al decreto blocca crediti edilizi, firmato giovedì scorso e mandato dopo poche ore in Gazzetta, che ha lasciato a metà del guado cittadini e imprese, impossibilitati a cedere i propri crediti, con il solo obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici, dopo le indicazioni di Eurostat.
Ci sono le imprese che avevano pianificato la vendita di appartamenti nuovi, contando di trovare con più facilità l’acquirente (che in molti casi era, anzi, già stato individuato) puntando sullo sconto in fattura, ma ci sono anche lavori più piccoli, come l’installazione di caldaie, infissi, condizionatori con pompa di calore. Ancora, ci sono i condomìni che non hanno presentato la Cilas, ma hanno fatto molti altri adempimenti e gli acquirenti di immobili che non hanno registrato i loro contratti. Tutti, improvvisamente, cacciati via con le cattive dal mercato della cessione dei crediti.
Sempre la legge di Bilancio 2023 ci riconsegna un finto respiro di libertà (contante elevato a 5.000 euro), le definizioni agevolate di avvisi bonari, liti fiscali pendenti, cartelle e ruoli, ravvedimenti speciali, flat tax incrementale, misure emergenziali contro il caro energia, bonus sociali e crediti d’imposta per l’acquisto di carburante.
Le scadenze di febbraio riguardano gli adempimenti Iva, la gestione dei crediti fiscali, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la conservazione sostitutiva, ma anche il bonus acqua potabile e il credito l’imposta Imu per le attività turistiche.
La prossima dichiarazione dei redditi vedrà l’introduzione dei nuovi scaglioni applicati alle aliquote Irpef, l’innalzamento delle detrazioni per lavoro dipendente e di pensione e le detrazioni per figli a carico, con il debutto, dal 1° marzo 2022.
ADEMPIMENTI DEL 28 FEBBRAIO
Entro martedì 28 febbraio soccorre adempiere alle seguenti scadenze:
Ø Conguaglio fiscale da parte dei sostituti d’imposta per le retribuzioni corrisposte entro il 12/01;
Ø Comunicazione della liquidazione Iva periodica del 4° trimestre 2022;
Ø Presentazione della dichiarazione e versamento Iva per chi ha aderito al regime Ioss;
Ø Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2022;
Ø Sottoscrizione del libro inventari e stampa dei registri contabili riferiti al 2021;
Ø Richiesta del bonus acqua potabile per le spese sostenute nel 2022 e del credito d’imposta per l’IMU pagata nel 2021 dalle attività turistiche;
Ø Registrazione cumulativa dei contratti d’affitto di fondi rustici, stipulati nel 2022.
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VERSAMENTO SALDO IVA 2022
Entro il prossimo 16 marzo, in presenza di un debito, è dovuto il saldo Iva del 2022, sulla base della Dichiarazione Iva annuale. Non ha subìto modifiche la possibilità di versare in forma rateale, maggiorando dello 0,33% su base mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima. In alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.06 o successivamente, con la maggiorazione dello 0,4% entro il 31.07. Ogni rateazione deve comunque concludersi entro il prossimo mese di novembre.
A causa degli adempimenti sospesi, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono previsti degli appositi righi per indicare i versamenti non eseguiti alle previste scadenze. Se tardivamente, nel 2022, si sono regolarizzati i versamenti con il ravvedimento operoso, questi andranno indicati nel quadro VQ ed avranno l’effetto di “liberare” la corrispondente parte del credito Iva 2021 “congelato” per effetto dei mancati o tardivi versamenti. Gli eventuali versamenti sospesi nel 2022 bloccheranno invece l’emersione dei crediti per tale anno.
L’omesso versamento del saldo IVA può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni, oltre agli interessi legali su base annua del 1,25% dal 01/01/2022 e del 5% dal 01/01/2023.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MARZO
Giovedì 16 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito da dichiarazione annuale 2022 e versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2023 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
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ROTTAMAZIONE QUATER PER LE CARTELLE ESATTORIALI
I commi da 231 a 252 dell’art. 1 della Legge numero 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), sono dedicati alla nuova edizione della c.d. rottamazione dei carichi a ruolo, che investe i debiti contenuti nei ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Non sono dovute le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.112/1999.
Ci sono due modalità per aderire alla rottamazione, la prima loggandosi con la SPID la CIE o la CNS nel portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e verificare nella propria area personale quali siano i debiti rottamabili, la seconda è accedendo all’area pubblica compilando un apposito form allegando un documento d’identità e l’indirizzo email cui ricevere le comunicazioni. Nell’area personale, entro il 30 aprile si può quindi indicare quali debiti si vogliono rottamare e, entro il 30 giugno l’Agenzia comunica l’accoglimento o il diniego della domanda. In caso di accoglimento, l’Agenzia fornisce il totale delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla rateazione scelta in fase di presentazione della domanda, i moduli di pagamento precompilati e le informazioni per chiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente.
Il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
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TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Entro il 28 febbraio è possibile rimediare ad errori, inadempienze o regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2021, scaduta lo scorso 30 novembre 2022, mediante la presentazione del modello Redditi e Irap 2022.
E’ possibile ravvedere la dichiarazione omessa entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, pagando la sanzione ridotta a 1/10 del minimo, ovvero di € 25,00 se non emergono imposte, con il codice tributo 8911.
E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2019, potrà presentare il modello Redditi PF 2020 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.
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UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL 2023
Con il saldo Iva del 2022 a credito, si pone la questione dell’utilizzo in compensazione, da diversi anni soggetta a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali. Si ricorda infatti che il D.L. 78/2010 ha previsto il divieto di compensazione dei crediti erariali in caso di iscrizione a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Per ovviare al blocco è possibile richiedere all’Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza o scadute.
L’utilizzo in compensazione del credito Iva fino a 5.000 euro può avvenire liberamente, a partire dal 1° gennaio, mediante la presentazione dei modelli F24 coi canali telematici Entratel o Fisconline; per importi superiori a 5.000 euro occorre attendere la presentazione della Dichiarazione annuale completa del visto di conformità e la compensazione potrà avvenire del decimo giorno successivo.
Beneficiano del regime premiale, e quindi sono esonerati dal visto di conformità chi ha ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale (ISA) di almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2020 e 2021.
In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2023, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.
: In dettaglio le nuove scadenze
DOMANDE PER IL BONUS ACQUA POTABILE
Entro il 28 febbraio è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2022 per il miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano, erogate da acquedotti, con l’obiettivo di disincentivare il consumo di bottiglie di plastica.
Si tratta delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate dal 1.02 al 28.02 l’ammontare delle spese agevolabili sostenute nell’anno precedente.
Le varie spese vanno documentate da una fattura elettronica o da un documento commerciale; inoltre, deve sempre essere indicato il codice fiscale del beneficiario. Per quel che concerne i privati, invece, il pagamento deve essere tracciabile, quindi avvenire con versamento bancario o postale, o comunque non in contanti.
Con provvedimento 16.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione.
DOMANDE PER IL BONUS IMU SULLE ATTIVITA’ TURISTICHE
Dal 28.09.2022 al 28.02.2023 occorrerà inviare tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate un’apposita autodichiarazione il cui modello è stato approvato con provvedimento n. 356194/2022, per ottenere il credito d’imposta del 50% dell’IMU versata a titolo di seconda rata 2021, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.
I destinatari del credito d’imposta sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici, che abbiano un immobile accatastato D/2. Per fruire del beneficio i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono avere subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2° trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al 2° trimestre 2019.
Entro 5 giorni dall’invio l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d’imposta. Il bonus è negato se il richiedente, ad esempio, non è titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto. In caso di esito positivo, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione.
LAVORATORI STRANIERI - DECRETO FLUSSI 2023
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023, il DPCM del 29 dicembre 2022 (c.d. decreto flussi) con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.
Sono 82.705 le persone ammesse ad entrare per lavoro, un numero quasi triplo rispetto a pochi anni fa, e sicuramente il numero più alto dal lontano 2007 quando le quote si attestavano sulle 150 mila unità. Tuttavia, più della metà di questo rilevante numero, e precisamente 44 mila unità sono destinate al lavoro stagionale, e dunque dovranno fare ritorno al loro Paese allo spirare del contratto.
I lavoratori subordinati non stagionali saranno 30.105, con due limitazioni, per settore di attività e per Paese di provenienza. I settori lavorativi per i quali è possibile fare domanda sono solo quelli dell’autotrasporto, dell’edilizia, del settore turistico alberghiero, con aggiunta dei settori della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale. Manca all’appello il lavoro domestico, che rappresenta sicuramente una fetta importante del lavoro dei migranti. Per l’agricoltura invece sono ammessi solo lavoratori stagionali. Ma oltre alla limitazione del settore occupazionale, il Decreto circoscrive anche i Paesi dai quali potranno provenire i migranti. Si tratta esclusivamente di Paesi che hanno stipulato o che stipuleranno con l’Italia accordi di cooperazione sulla migrazione.
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VOUCHER LAVORO OCCASIONALE
Nel 2023 tornano i voucher per il lavoro occasionale, la forma di pagamento alternativa per il lavoro occasionale accessorio o per prestazioni saltuarie. I cosiddetti “buoni lavoro”, cancellati nel 2017, sono stati inseriti nel testo della Legge di Bilancio 2023.
I voucher lavoro rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio. Ci riferiamo, cioè, a quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario, solo da soggetti che rispettano determinati requisiti.
Rispetto al passato vengono rimossi i limiti previsti per alcuni settori come il turismo e viene introdotta una disciplina del tutto diversa e particolare per alcune prestazioni stagionali nell’agricoltura. Inoltre, il valore massimo che ogni utilizzatore, impresa o persona fisica/famiglia, ricorrendo rispettivamente al contratto di prestazione occasionale (PREST.O) ed al Libretto di Famiglia, può spendere in totale per i buoni lavoro sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro. Nessuna variazione invece circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS.
Nulla cambia circa le modalità di pagamento e delle procedure telematiche INPS per le imprese mediante l’utilizzo di PREST.O e mediante il libretto famiglia; in tal caso per prestazioni saltuarie di lavori domestici, di assistenza e di cura e per le lezioni private, ma sempre nel rispetto delle perimetrazioni legali già previste dalla normativa, anche sotto il profilo previdenziale e fiscale.
E’ opportuno ricordare che rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali - almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa - mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a 10 giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.
CERTIFICAZIONE UNICA 2023
Il provvedimento delle Entrate prot. n. 14392/2023 del 17/01/2023, ha approvato il modello di Certificazione Unica - "CU 2023", relativo all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT.
Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, i termini di consegna della CU sintetica ai percipienti e di trasmissione della CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data il 16 marzo p.v. Rimane confermato il termine di consegna della CU entro dodici giorni dalla richiesta del percipiente in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il modello della CU 2023, nella versione sintetica, è utile al dipendente per poter presentare la dichiarazione dei redditi e nella versione ordinaria per fornire all’Amministrazione Finanziaria i dati e le informazioni utili a ricostruire la tassazione applicata dal sostituto d’imposta ed a quadrare le ritenute ed imposte operate con i versamenti che saranno poi esposti nel modello 770, nonché gli imponibili previdenziali ed i contributi trattenuti ai fini della pensione.
Per le Certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, la scadenza è ammessa fino al 31.10.2023, ossia la medesima scadenza del modello 770.
La Certificazione Unica conterrà anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
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NUOVA PROROGA PER LO SMART WORKING
Con la nuova proroga, la scadenza attuale dello smart working per i lavoratori fragili, fissata al 31 marzo, slitta al 30 giugno 2023. La novità è contenuta nel decreto Milleproroghe, approvato dal Senato il 15 febbraio e atteso in Gazzetta Ufficiale entro il giorno 27 di questo mese.
I lavoratori fragili, pertanto, almeno fino alla nuova data di scadenza potranno continuare a svolgere la propria attività in smart working, senza necessità di accordi individuali e anche ricoprendo compiti diversi, purché rientrino nella stessa categoria o area di inquadramento, così come definite dai contratti collettivi vigenti.
Nel decreto Milleproroghe entra anche un’altra novità relativa allo smart working: viene inserito, infatti, anche il provvedimento che consente ai genitori, con figli sotto i 14 anni di età, di lavorare in modalità agile. Il provvedimento però riguarda solamente i genitori lavoratori privati, mentre restano dunque esclusi i dipendenti pubblici. La categoria dei lavoratori privati potrà beneficiare della proroga dei termini fino al 30 giugno 2023. Si tratta di una possibilità venuta meno dallo scorso 31 dicembre e che non è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2023.
Come previsto dalla vecchia normativa, per poter svolgere la propria attività da remoto è necessario che nel nucleo familiare non ci sia un genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. I lavoratori in possesso di tali requisiti potranno usufruire del diritto a svolgere la propria mansione in modalità agile, purché le caratteristiche dell’attività lo consentano.
ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA
L’INPS, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
Nello specifico, rimangono confermate le aliquote contributive del:
- 35,03% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e beneficiari della DIS-COLL;
- 33,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie esclusi dal campo di applicazione della DIS-COLL;
- 24,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
- 26,23% per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati.
L’Istituto comunica, inoltre, gli aggiornamenti del valore minimale e del valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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NOVITA’ PER LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 730 E REDDITI
La nuova stagione delle dichiarazioni dei redditi apre ufficialmente con il provvedimento del 6 febbraio 2023 (prot. 34545/2023) col quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730/2023 che sarà reso disponibile a partire dal 30 aprile 2023 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata dell’anno 2022. Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.
Le principali novità contenute nel modello 730/2023 sono:
• Nuove aliquote e nuovi scaglioni Irpef: sono state ridotte le aliquote Irpef da applicare ai redditi da 15.000 euro a 50.000 euro ed è stato ampliato lo scaglione di reddito a cui si applica l’aliquota più alta del 43%. In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.
• Detrazioni per reddito da lavoro dipendente e di pensione: per i lavoratori dipendenti è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. Per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite reddituale per poter fruire della massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro.
• Detrazioni per figli a carico e assegno unico: con il debutto, dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico universale, le detrazioni per figli a carico spettano per il resto dell’anno (da marzo a dicembre) solo per determinate categorie di figli. In particolare, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.
• Canone di locazione per giovani fino a 31 anni: ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20 per cento del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro.
• Eliminazione barriere architettoniche: dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.
• Sistemi di accumulo da energie rinnovabili: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
: Le principali novità dal nostro sito internet
NUOVA TASSAZIONE INCREMENTALE PER IL 2023
Tra le novità fiscali inserite nella Legge di Bilancio 2023 c’è anche una nuova imposta sostitutiva per tassare i redditi incrementali delle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di arti e professioni, che non applicano il regime forfetario.
Si tratta di un’imposta sostitutiva del 15% da applicare ai soli incrementi di reddito del 2023 rispetto al triennio precedente, fino a un limite massimo di 40.000 euro. Quindi la base imponibile è pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni 2020 2021 e 2022. E’ inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell’importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. In buona sostanza, paga meno tasse chi nel 2023 guadagnerà di più rispetto al triennio precedente.
Un esempio per capire come funziona: un professionista consegua nel 2023 redditi di lavoro autonomo per 150.000 euro, dopo averne realizzati 115.000 euro nel 2022, 100.000 euro nel 2021, 120.000 euro nel 2020. Quest’ultimo importo, quindi, risultando il più elevato, rappresenta il reddito di riferimento del triennio precedente. La differenza tra il reddito 2023 (150.000 euro) e quello di riferimento dei tre anni passati (120.000 euro) è pari a 30.000 euro. A questo punto, bisogna sottrarre il 5% del reddito maggiore dei tre anni precedenti (120.000 x 5% = 6.000). La base imponibile agevolabile ammonta, quindi, a 24.000 euro (30.000 – 6.000); su di essa, volendo avvalersi della flat tax nella dichiarazione modello Redditi Pf 2024, sarà dovuta l’imposta sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro (i restanti 126.000 euro andranno assoggettati alla tassazione ordinaria per scaglioni di reddito)”.
: Le modifiche introdotte dal provvedimento
CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA EDILE
A decorrere dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti è previsto il rilascio di un Durc di congruità per la manodopera edile, relativa allo specifico intervento realizzato, nell’ambito dei lavori pubblici/privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto/subappalto e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.
Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 143/2021.
Dal 1° marzo sarà quindi introdotta una procedura di alert per tutti i cantieri, pubblici e privati, avviati dalla stessa data o aperti a tale data e inseriti nel sistema Cnce_EdilConnect; la nuova procedura prevede che, a seguito di denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla cassa edile, è trasmessa una pec all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico) che informa dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere.
MODELLO UNICO AMBIENTALE MUD
Scade il 30 aprile 2023 il termine di presentazione della dichiarazione ambientale MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2022.
Le attività obbligate a presentare il MUD sono: le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^), le imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^) derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi e chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione e le imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sono invece esenti: le attività quali, estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo e le imprese agricole e chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^).
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.
Lo Studio fornisce il supporto in merito all’adempimento.
ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI ELETTRONICI
L’archiviazione sostitutiva, detta anche conservazione digitale è quell’iter informatico che consente di proteggere, custodire e assicurare il valore legale dei documenti informatizzati all’interno del sistema di gestione documentale aziendale.
Per chi detiene i registri contabili in forma digitale, ma anche per la conservazione delle stesse fatture elettroniche, sia emesse, che ricevute, per il periodo d’imposta 2021, il processo di conservazione elettronica deve essere terminato entro il 28 febbraio 2023, ovvero entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, scaduta il 30 novembre scorso.
Il processo di conservazione elettronica è fornito da operatori privati certificati, ma anche dall’Agenzia delle Entrate, che mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per tutti i Clienti assistiti, lo Studio ha attivato il servizio gratuito dell’Agenzia Entrate sin dal mese di dicembre 2018 e pertanto l’archiviazione delle fatture elettroniche è garantito. Per coloro volessero attivare un secondo sistema di archiviazione sostitutiva, lo possono fare con i proprio fornitori di software, oppure richiedendo il servizio allo Studio.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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