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ALBA, lì 13 aprile 2023

 

 

CIRCOLARE N. 186

 

PRIMO PIANO

Prende il via l’operazione 730 e Dichiarazione dei redditi per il 2023; con la firma del direttore delle Entrate sul provvedimento di accompagnamento, è stata pubblicata la versione definitiva del modello con le istruzioni di compilazione (la prima bozza era stata diffusa il 22 dicembre). La dichiarazione recepisce le modifiche entrate in vigore nel 2022, tra cui spiccano la rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef (passate da 5 a 4), ma anche l’introduzione (credito d’imposta per le donazioni alle fondazioni Its) e la rimodulazione (detrazione per i canoni di locazione agli under 31) delle agevolazioni. In più, come emerge anche dalle istruzioni, scatta la nuova disciplina sui controlli.

Il continuo ricorso ai bonus fiscali e alle agevolazioni di ogni natura ha prodotto una vera e propria invasione di campo dei crediti d’imposta sulle dichiarazioni fiscali. Da una indagine conoscitiva in merito ai bonus fiscali emerge infatti che sono 135 i crediti di imposta da riportare in dichiarazione e si sono rese necessarie circa 70 pagine di istruzioni per la compilazione del quadro RU del relativo modello dichiarativo, per quasi 120 crediti d’imposta. Un vero e proprio rompicapo per contribuenti e intermediari tale da rappresentare anche un ostacolo al corretto adempimento tributario.

La prossima legge delega fiscale sarà l’occasione giusta per semplificare il sistema. Secondo il direttore delle Entrate, infatti, «la razionalizzazione delle spese fiscali non è solo finalizzata a recuperare risorse finanziarie da destinare ad altri obiettivi (come la riduzione del carico fiscale per le persone fisiche), ma anche e soprattutto come uno strumento per correggere, con interventi strutturali, le principali “anomalie” del sistema tributario (quale l’erosione della base imponibile), con lo scopo ultimo di garantire una maggiore equità al prelievo fiscale complessivo».

Al momento rimane confermata la data dal 30 aprile per visualizzare la dichiarazione precompilata, che potrà essere presentata entro il 2 ottobre, essendo il 30 settembre festivo. Per il pagamento delle imposte, oltre alla scadenza del 30 giugno, si potrà arrivare fino al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per l’IMU è confermata la data del 16 giugno per il versamento dell’acconto 2023 e del 18 dicembre per il saldo.

 

SCADENZARIO

ISTANZA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Scade il 2 maggio 2023 il termine per la presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione quater, che consente la definizione in via agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Si tratta della dichiarazione con la quale il contribuente manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

L’istanza si compone di campi dedicati ai dati del dichiarante e di una parte dedicata all’inserimento del numero della cartella/avviso che si può trovare a seconda della tipologia di documento ricevuto: “Cartella di pagamento n. …”; dall’Inps “Numero dell’atto"; nell’avviso di presa in carico a seguito di accertamento esecutivo, il “Riferimento interno n…”. Occorre anche indicare il numero di rate che si intende richiedere.

Una volta inviata la domanda relativamente ai debiti inseriti nella rottamazione non verranno avviate nuove procedure. Si dovrà attendere sino al 30.06.2023 per avere una comunicazione di accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale prescelta, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; in alternativa il diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.

In caso di accoglimento, è possibile pagare: in un’unica rata entro il 31.07.2023; o in un numero massimo di 18 rate (5 anni) trimestrali: 31.07.2023 e 30.11.2023 (pari al 10% del totale) e poi 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ogni anno con la maggiorazione degli interessi pari al 2% annuo.

: Per saperne di più

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2023

Entro il prossimo 2 maggio, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2023, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.

L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, nel modello F24.

Dopo la presentazione del modello TR i primi 5.000 euro di credito possono essere utilizzati da subito in compensazione, mentre per la parte eccedente occorre attendere il decimo giorno successivo. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre il 28 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 8 maggio p.v.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio per il 2º trimestre;

- 31 ottobre per il 3º trimestre.

Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Martedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile e del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro e prima rata 2023 (primo trimestre) per artigiani e commercianti;

Ø      Rata del premio Inail 2022/2023 per chi ha optato per il versamento rateale.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e IMU

In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2022, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

In una situazione di differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:

Modello 730/2023

Dal 30 aprile è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione fino al 30 settembre, differita al 2 ottobre

Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento)

Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati

Pagamento imposte

Entro il 30 giugno senza maggiorazione

Entro il 31 luglio con maggiorazione 0,4%

Presentazione modello Redditi 2023

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 30 novembre con modalità telematica

Pagamento IMU 2023

Acconto al 16 giugno 2023

Saldo al 18 dicembre 2023

Dichiarazione per variazioni IMU del 2022

Entro il 30 giugno 2023

 

Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Dal 30 aprile sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione 730 precompilata sul sito web dell’Agenzia Entrate, resa disponibile online per dichiarare i redditi del 2022. La modalità precompilata riguarda sia il modello 730 che il modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

A parte le novità normative sulla tassazione del reddito, non cambiano le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF o professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 per i redditi del 2022 è il 30 settembre 2023, quest’anno cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 ottobre.

: Per maggiori informazioni

 

NOTIZIARIO

PROROGATE PER IL 2^ TRIMESTRE 2023 LE MISURE SUI RINCARI ENERGETICI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge, contenente misure urgenti a sostegno delle imprese e delle famiglie, in materia di bollette di luce e gas, salute e adempimenti fiscali.

In particolare, sono confermate per il secondo trimestre 2023, le agevolazioni sotto forma di credito d’imposta delle spese sostenute per la componente energetica da parte delle imprese. Confermate anche le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, nonché l’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali.

Il credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale, come in precedenza, spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ferma restando tale condizione per l’accesso al credito, questo viene riconosciuto:

Ø alle imprese NON energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;

Ø alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;

Ø alle imprese NON gasivore un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

Ø alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, ai clienti domestici residenti sarà riconosciuto un contributo mensile (erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche) laddove il prezzo del gas superi specifiche soglie.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

COME CAMBIANO I BONUS EDILIZI 2022 e 2023

E’ stato convertito in Legge lo scorso 5 aprile 2023 il D.L. 11/2023 (c.d. decreto “blocca” Cessioni) che aveva abrogato dal 17 febbraio la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi.

Inizia così un nuovo capitolo della lunga storia dei bonus edilizi. Si riassumono le modifiche per i lavori avviati nel 2022 e nel 2023.

Lavori 2022: 1) per gli edifici unifamiliari e indipendenti, la scadenza del 31 marzo per detrarre il 110% viene prorogata al 30.09.2023 se al 30.09.2022 le spese del sal erano almeno del 30%;

2) la comunicazione ritardata di opzione per la cessione o sconto sarà consentita entro il 30.11.2023, versando la sanzione di 250 euro, anche ai beneficiari dei bonus 2022 che non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione entro il 31.03.2023, ma solo per le cessioni a banche, intermediari finanziari, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione. In alternativa resta la possibilità dell’utilizzo diretto in dichiarazione;

3) solo per le spese 2022 agevolate al 110% potranno essere portate in detrazione in 10 anni, anziché nei 4 anni previsti di regola, a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2024.

Lavori 2023: per i crediti d’imposta derivanti da spese pagate nel 2023, la possibilità di cessione varia a seconda del momento di avvio dei lavori e del tipo di agevolazione. Il D.L. 11/2023 ha previsto lo spartiacque seguente:

- i lavori avviati entro il 16.02.2023 generano bonus cedibili;

- i lavori avviati dal 17.02.2023 sono esclusi dalla cessione del credito e sconto in fattura (sia il superbonus, sia le altre agevolazioni ordinarie cedibili). Gli emendamenti al D.L. 11/2023 hanno introdotto i seguenti correttivi:

a) interventi in edilizia libera agevolati da bonus ordinari diversi dal superbonus e alla data del 16.02.2023 non ancora iniziati: per salvare la cessione o lo sconto in fattura, è sufficiente avere eseguito un primo pagamento entro il 16.02.2023 oppure, se non è ancora stato effettuato alcun pagamento, autocertificare di avere stipulato un accordo vincolante tra committente e fornitore;

b) per chi si è trovato al 16.02.2023 con un contratto preliminare per una casa ristrutturata da un’impresa (o per un sismabonus acquisti) non ancora registrato, il riferimento non è più alla data di registrazione del preliminare, ma alla data in cui l’impresa che ha eseguito i lavori ha chiesto il titolo abilitativo. Lo stesso principio è esteso all’acquisto del box auto pertinenziale;

c) il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è escluso dal blocco delle cessioni;

d) nelle zone sismiche 1, 2 e 3 resta cedibile il superbonus relativo a interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione urbana approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17.02.2023.

 

DIFFERITE LE SANATORIE FISCALI

Il decreto Bollette ha rivisto molte delle sanatorie contenute nella legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), facendo slittare in avanti i versamenti di alcune di esse, e prevedendone di nuove. In particolare, le scadenze fissate al 31 marzo 2023 sono slittate al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per le irregolarità formali. Il 30 settembre è anche il nuovo termine per aderire alla sanatoria delle liti tributarie pendenti. Inoltre, è possibile definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Ravvedimento speciale: lo slittamento al 30 settembre coinvolge il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Sanatoria irregolarità formali: slitta al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata.

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dall’art. 1, co. 180 e 181, della legge 197/2022 entro il 30 aprile 2023.

 

MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2023

In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappresentanti e delle ditte preponenti, sono state comunicate il 7 marzo 2023 le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione ENASARCO per il 2023.

L’aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari al 17,00% e come sempre la metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.

Si ricorda in proposito che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Resta in vigore, risalente al 2021, la specifica agevolazione per “giovani agenti”, aventi queste caratteristiche (articolo 5-bis, regolamento Enasarco), per favorire l’ingresso e la permanenza nella professione dei giovani agenti, prevedendo un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengano iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.

: Vedi la nostra circolare

 

MODELLO UNICO AMBIENTALE – MUD

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10.03.2023, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3.02.2023 che approva il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. La presentazione del MUD dovrà avvenire entro l’8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla pubblicazione in GU del decreto).

Il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l’anno precedente. Esistono i seguenti tipi di MUD: Rifiuti; Rifiuti Semplificata; Veicoli Fuori Uso; Imballaggi; RAEE; Rifiuti urbani e raccolti in convenzione; Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per le sue diverse parti, sono:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 co. 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;

- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 let. pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, co. 4 deI D.Lgs. 152/2006.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

LAVORO

CONTRATTO DI LAVORO STAGIONALE

Con l’arrivo della primavera, molte attività riapriranno le proprie porte, altre affronteranno picchi di lavoro, in virtù di condizioni atmosferiche o per le caratteristiche del servizio reso o del prodotto realizzato e venduto. Se le aziende si organizzano con contratti di lavoro a tempo determinato per determinati periodi dell’anno, questi possono godere di una disciplina particolare, in deroga a quelli che sono i limiti imposti ai normali rapporti a termine.

Rispetto al contratto a tempo determinato ordinario quello stagionale non deve rispettare il limite di durata di 24 mesi (al superamento dei quali il rapporto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato) o quello in alternativa fissato dal CCNL applicato. Questa caratteristica è dovuta al fatto che normalmente le lavorazioni stagionali si esauriscono nel giro di qualche settimana o mese.

Rispetto ai contratti “ordinari” in quelli stagionali nulla cambia sulla conclusione del rapporto.

Il rapporto a termine è costruito dalla normativa per essere un contratto che arriva fino alla sua scadenza naturale, fatta eccezione per ipotesi di particolare gravità che possono interromperlo anzitempo.

Se è il dipendente a voler risolvere il contratto (si parla di “dimissioni”), questo è possibile solo in presenza di una giusta causa che non consente la prosecuzione del rapporto, eccetto nel periodo di prova, in cui è possibile recedere liberamente. Al contrario, l’azienda può interrompere il contratto prima della scadenza del termine solo per giusta causa o impossibilità sopravvenuta della prestazione (quando l’evento anche se prevedibile non era evitabile).

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

DURC DI CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA EDILE

Dal 1° marzo 2023 è operativa per tutti i cantieri edili (sia appalti pubblici, sia lavori privati), la procedura informativa per l’invio alert, attraverso il sistema CNCE_EdilConnect che è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi per svolgere tutte le attività richieste per l’applicazione della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio dell’attestazione di congruità.

La procedura prevede che a seguito della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa Edile competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest’ultima genera una mail-pec all’impresa affidataria informandola che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente.

L’obbligo riguarda tutte le attività rientranti nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, sia nell’ambito dei lavori pubblici, nonché in quelli dei lavori privati, il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per la soglia complessiva nel privato (70mila euro) rileva qualunque costo anche non riferibile a lavori edili in senso stretto, come indicato nella notifica preliminare.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2023

E’ stato pubblicato il decreto con le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero che definisce le tabelle con gli importi da considerare per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute.

Gli importi stabiliti periodicamente si utilizzano per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dall’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, per il periodo di paga che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Come stabilito dal Tuir, le disposizioni si applicano per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi.

In questa soglia minima devono essere considerati anche eventuali periodi di ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Come si legge nel testo del decreto, per i lavoratori per i quali sono previste fasce diverse, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Inoltre, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Sulle retribuzioni convenzionali, poi, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le istruzioni sono fornite dall’Inps nella circolare n. 33 del 23 marzo e dall’Inail nella circolare n. 13 del 2023.

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

SMART WORKING PER SOGGETTI FRAGILI E GENITORI CON FIGLI UNDER 14

E’ stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

E’ stato anche prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tale diritto inoltre spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 90, D.L. 34/2020).

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

LETTERA DELLE ENTRATE SUI REDDITI ESTERI DEL 2019

Sono in arrivo nuove lettere dell’Agenzia delle Entrate per spingere all’adempimento spontaneo i contribuenti titolari di redditi e attività finanziarie all’estero, che per il 2019 hanno “dimenticato” di dichiararli, per invitarli a regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Le comunicazioni giungono a seguito delle segnalazioni ricevute dall’Amministrazione Finanziaria per effetto dello scambio di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS). Il dettaglio delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate è desumibile consultando il proprio cassetto fiscale.

E’ bene ricordare che le sanzioni per dichiarazione infedele variano da un minimo del 90% a un massimo del 180%. In presenza di redditi di fonte estera non dichiarati, le sanzioni sono aumentate di un terzo. Per quanto attiene alle violazioni connesse al monitoraggio fiscale (quadro RW), la misura della sanzione va dal 3% al 15% calcolata sull’ammontare delle attività finanziarie non dichiarate, raddoppiata (dal 6% al 30%) nel caso in cui le attività non dichiarate siano detenute in Paesi a fiscalità privilegiata. Il conto potrebbe essere molto salato e, pertanto, per gli irriducibili che si ostinano a pensare che esistano ancora paradisi fiscali oscuri al Fisco, è arrivato il momento di mettersi in regola.

 

ISA PER LA DICHIARAZIONE REDDITI 2023

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, ISA, per il periodo d’imposta 2022 sono stati approvati dall’Agenzia delle Entrate: saranno 175 e riguarderanno 1.135 attività tra le macrocategorie dei servizi (61), commercio (52), manifatture (37), professionisti (23) e agricoltura (2).

Terminati gli effetti della pandemia con le esclusioni per i codici Ateco più colpiti dalle restrizioni, resta comunque un regime di esonero per le nuove attività. Non dovranno attenersi al voto delle pagelle fiscali le partite Iva aperte dal 1.01.2021, anche se resta l’obbligo della comunicazione dei dati ai soli fini statistici.

I contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, come stabilito dal DL n. 50/2017, al fine di consentire un’omogenea raccolta delle informazioni e della predisposizione dei modelli dichiarativi.

Si tratta dei soggetti che nel 2022 hanno svolto prevalentemente una delle attività economiche soggette agli ISA nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.

Sono tenuti all’adempimento anche i contribuenti a cui non si applicano gli ISA ma svolgono:

- due o più attività di impresa che non rientrano nello stesso indice, con ricavi superiori al 30 per cento di quelli totali dichiarati;

- attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.

Come sottolineato dall’Agenzia, i dati in questione sono gli stessi individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022 e quelli per la revisione individuati nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA relativi al periodo d’imposta 2021.

: Le anticipazioni dal nostro sito internet

 

RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31.03.2023, n. 77 il D.Lgs. 36/2023 contenente il nuovo Codice dei contratti pubblici che sarà applicabile a partire dal 1° luglio 2023, mentre le norme sulla digitalizzazione delle procedure entreranno in vigore dal 1.01.2024.

Il codice sarà auto-esecutivo e non avrà bisogno di un regolamento attuativo; largo spazio al principio di autorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e al principio di risultato; più discrezionalità amministrativa e meno regole; forte spinta alla digitalizzazione di tutta la procura e alla sua semplificazione; centrale il ruolo delle piattaforme digitali di e-procurement.

Un ruolo fondamentale l’avrà l’Anac nella gestione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori. Sempre presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opererà il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consentirà la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e dei requisiti. Sempre l’Anac definirà le regole per l’inserimento delle informazioni e curerà sia la “piattaforma unica della trasparenza” dove saranno riportati i dati di tutti i contratti sia l’”anagrafe degli operatori economici” che censirà tutte i soggetti coinvolti nell’iter di affidamento.

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia, ossia fino a 5,3 milioni di euro, le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

SIMULATORE ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Inps ha rilasciato una nuova versione del simulatore dell’Assegno Unico e Universale per i figli.

Il simulatore è liberamente utilizzabile senza necessità di accesso tramite Spid o carta di identità elettronica e permette di calcolare l’importo dell’assegno che sarà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della legge di Bilancio, che hanno fatto scattare aumenti del 50% per le famiglie numerose o con figli piccoli, anche legati all’Isee. Per effetto dell’inflazione sono anche state riviste le soglie di reddito in base alle quali vengono determinate le cifre da corrispondere.

L’adeguamento della prestazione all’inflazione ha determinato da quest’anno un ritocco dell’8,1% degli importi spettanti. Questo significa per esempio che la cifra minima corrisposta con l’assegno unico non è più pari a 50 euro ma arriva adesso a 54,1 euro mensili. Gli incrementi del 50% riguardano l’importo ordinariamente spettante per il primo anno di vita dei figli; l’importo ordinariamente spettante per famiglie, con Isee fino a 43.240 euro, con almeno tre figli, per ciascun figlio in età compresa tra uno e tre anni; la maggiorazione forfettaria per nuclei con almeno quattro figli.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2022 e IMU 2023

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

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