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ALBA, lì 21 settembre 2023

 

 

CIRCOLARE N. 187

 

PRIMO PIANO

Per il fisco del futuro, dopo l’approvazione del disegno di legge delega, stanno operando 13 commissioni, per consegnare le prime proposte di intervento.

La legge annuncia importanti riduzioni di imposte, la revisione dei testi unici, le semplificazioni e, più in generale, le norme che riguardano i procedimenti: quelli relativi all’amministrazione, agli adempimenti, all’accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso.

Tra le priorità vi sono il riordino del calendario degli adempimenti, affollato di oltre 1.500 scadenze e la rateizzazione degli acconti di novembre, ma certamente il governo cercherà di far decollare già per il prossimo anno il concordato preventivo e l’adempimento collaborativo. Per il concordato biennale sarà indispensabile un super impegno della macchina amministrativa e l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare milioni di proposte di concordato, sulla base del risultato degli Isa e poi gestire i contraddittori semplificati con i contribuenti.

La delega fiscale è anche riduzione del peso del fisco, alleggerendo l’Irpef, per arrivare alla flat tax, attraverso una prima riduzione del numero delle aliquote, con la tassazione leggera sulle tredicesime dei dipendenti e sui premi di produttività, con la promessa di superare l’Irap, di introdurre l’Iri, l’imposta opzionale al 24% per eliminare le differenze di tassazione tra società di persone e società di capitali e di ridurre il carico fiscale sulle società.

La prima tappa sarà la prossima legge di bilancio con la ricerca dello spazio finanziario da destinare alla delega fiscale per avviare il primo modulo dell’Irpef (da quattro a tre aliquote). Le risorse potrebbero arrivare dal riordino delle tax expenditures, pure previsto dalla delega, ma la realizzazione di tutti questi interventi potrebbe non essere agevole.

L'autunno vedrà interventi sul cuneo fiscale da rinnovare, sui premi e benefit detassati, sui sostegni alle famiglie, mentre per le imprese non è certo l'avvio della fase di riduzione delle imposte per le attività economiche.

Tra le altre scadenze dell’autunno si segnala la cessazione di alcuni bonus edili, che devono essere attentamente monitorati prima della fine dell’anno, le operazioni societarie sugli immobili da assegnare ai soci, le sanatorie fiscali, compresa la regolarizzazione delle cripto-attività, il rimborso Iva trimestrale o quello annuale per l’Iva pagata nella Ue.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NEI PAESI EUROPEI NEL 2022

Entro il termine del 30 settembre prossimo, senza rinvio al giorno lavorativo successivo, è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2022.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

OPERAZIONI AGEVOLATE CON IMMOBILI SOCIETARI

A cinque anni dalla precedente assegnazione agevolata, la Legge di Bilancio 2023 ha riproposto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire alle società la possibilità di far fuoriuscire i beni dell’impresa (immobili e beni mobili registrati), mediante assegnazione o la cessione agevolata ai soci, nonché la trasformazione in società semplici entro il prossimo 30 settembre 2023.

Si tratta della possibilità, che viene posticipata al 2 ottobre p.v. di portare fuori dalle società gli immobili che non sono impiegati direttamente nell’attività, beneficiando di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette di importo generalmente accessibile, nonché di una riduzione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

La disciplina è di sicuro interesse, in quanto rappresenta il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale, in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività, sfruttando un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Lunedì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap 2023.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1^-2^ TRIMESTRE

Per i soggetti obbligati, il 2 ottobre 2023 (il termine ordinario del 30 settembre slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2023 o la somma di quelle emesse nel primo e nel secondo trimestre se di importo superiore a 5.000 euro.

Ricordiamo che, il decreto 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250 a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri 2023 non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partita Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica. La consultazione degli elenchi nell’area riservata del portale è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2023

Entro il 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2023 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2024.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta di rimborso non vige il limite annuo previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24, poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale. La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

 

NOTIZIARIO

SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILI ENTRO DICEMBRE 2023

Ancora pochi mesi per concludere i lavori che consentono di accedere ad alcune alle detrazioni fiscali sui lavori edili (superbonus 110% e 90%, Iva su immobili di classe A o B e il bonus mobili).

L’ultimo decreto intervenuto sulle scadenze dei bonus edilizi è il D.L. 104/2023 del 10 agosto, che ha prorogato al 31 dicembre 2023 il completamento dei lavori (e il pagamento) inerente gli interventi passibili di superbonus 110% sugli edifici unifamiliari, sui quali entro il 30 settembre 2022 erano stati completati almeno il 30% dei lavori. Sul requisito del 30% si segnala la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nel paragrafo “Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti” secondo la quale, qualora vi siano spese relative a nuovi interventi non previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari al completamento dello stesso, le stesse spese potranno beneficiare delle detrazioni nel rispetto degli adempimenti previsti e non potranno essere agevolate ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

Oltre al superbonus 110% esistono altri strumenti che agevolano la ristrutturazione e il miglioramento degli edifici, tra cui: il bonus ristrutturazione al 90% fruibile fino al 31 dicembre 2023 a  condizione che l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale,  il beneficiario della detrazione deve possedere un “quoziente familiare”, riferito all’anno precedente, non superiore a 15.000 euro e  il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).

Altri bonus in scadenza a dicembre 2023 sono la detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto di immobili di classe energetica A o B e la detrazione sull’acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici fino a 8.000 euro nel 2023, che scende a 5.000 euro nel 2024, se destinati agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione edilizia iniziata nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici). Dal 2025 non è più prevista.

Entro il prossimo 31 ottobre è possibile fare richiesta per il contributo a fondo perduto, nella misura del 10% delle spese sostenute, per gli interventi eseguiti nell’anno 2023, con aliquota del superbonus al 90%, in favore di soggetti a basso reddito, al verificarsi di determinati requisiti: non avere reddito di riferimento superiore a 15.000 euro, essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile che, in ogni caso, dovrà costituire la sua abitazione principale.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

SANATORIE FISCALI E ROTTAMAZIONE QUATER

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo del D.L. 34/2023 sono state modificate alcune scadenze della pace fiscale. Ci riferiamo in particolare al ravvedimento speciale e alla sanatoria delle irregolarità formali. Il Legislatore ha previsto i seguenti interventi:

• il ravvedimento speciale, la rimozione delle irregolarità o dell’omissioni imputabili al contribuente, in luogo del 31 marzo 2023, deve avvenire entro la data del 30 settembre 2023, al contempo sono prorogate rispettivamente al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 la 2° e la 3° rata, le altre scadenze rimangono invariate;

• la definizione agevolata delle liti pendenti con lo “slittamento” in avanti: si passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per il pagamento della somma dovuta o della prima rata e in caso di pagamento rateale, le prime tre rate del 2023 devono essere corrisposte: entro il 30 settembre; entro il 31 ottobre; entro il 20 dicembre;

• il rinvio al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale, con la conferma della data del 31 marzo 2024 per il versamento della seconda rata.

Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito entro il 30 giugno scorso, per ricevere dalla Agenzia Entrate Riscossione il prospetto dei pagamenti che potranno avvenire entro il 31 ottobre 2023 in unica soluzione, oppure in un massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

: Per saperne di più

 

REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA’

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate, residenti in Italia che entro il 31.12.2021 possedevano cripto-attività, incluse le criptovalute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

I soggetti interessati possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi entro il 30.11.2023, utilizzando l’apposito modello, e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

La procedura prevede, otre alla presentazione dell’apposita istanza, il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività, incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi e il pagamento della sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (omessa indicazione di cui all’art. 4, c. 1, del D.L. 167/1990) nella misura dello 0,5% del valore delle cripto-valute non dichiarate per ciascun anno.

 

LAVORO

FLUSSI D’INGRESSO 2023-2025

Dopo l’autorizzazione estiva all’ingresso in Italia di altre 40mila persone per rafforzare la manodopera stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a integrazione degli 82.705 già accolti con il click day del 27 marzo, sta per decollare la “nuova” programmazione triennale 2023-2025 dei flussi di lavoratori stranieri, disegnata con lo schema di Dpcm, che prevede complessivamente 452 mila ingressi, di cui 136 mila nel 2023, 151 mila nel 2024 e 165 mila nel 2025.

Per il 2023 le nuove quote saranno disponibili una volta che il nuovo Dpcm, previsto per ottobre, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e potranno quindi essere presentate nuove domande di ingresso per lavoro per le categorie e secondo il calendario indicato nel decreto stesso. Per la prima volta dopo molti anni è stata prevista anche una riserva di posti (9.500 all’anno), per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

Sono previsti tre click day relativi agli ingressi autorizzati per il 2023: il primo 60 giorni dopo la pubblicazione in G.U., riguarderà i 25mila lavoratori subordinati non stagionali previsti dai 35 Paesi con cui l’Italia ha già specifici accordi di cooperazione, dall’Albania alla Corea, dalla Tunisia all’Ucraina. Il secondo 62 giorni dopo, concernerà gli altri non stagionali in programma: i 12mila degli altri Paesi con cui entreranno in vigore analoghe intese, più 100 lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, 200 tra apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato Onu, 9.500 unità del settore dell’assistenza familiare e sociosanitaria, che era scomparso dai radar; e i 4.100 che potranno contare sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il terzo click day, a 70 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, sarà per gli oltre 82mila stagionali. Per il 2024 e il 2025 le date per presentare le richieste di nulla osta sono già fissate nel Dpcm, per ciascuno dei tre ambiti: saranno il 5, il 7 e il 12 febbraio.

: Le anticipazioni dal nostro sito internet

 

VERIFICA DELLA RESIDENZA PER I LAVORATORI IN SMART WORKING

Con la circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (smart working), con particolare attenzione al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’applicazione dell’Irpef.

L’ordinamento italiano, per individuare i soggetti passivi dell’imposizione previsti nell’art. 2 del Tuir, ha introdotto il concetto di “residenza fiscale”. In particolare, alla luce della disposizione citata, sono considerati residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono scritte nelle anagrafi della popolazione residente e risiedono e domiciliano nel territorio dello Stato italiano.

Occorre quindi verificare se il lavoratore è cittadino italiano, trasferito all’estero, dove lavora in smart working, mantenendo l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia; se cittadino straniero, non iscritto all’anagrafe della popolazione residente, che lavora in smart working per un datore estero dall’Italia, dove vive per la maggior parte dell’anno insieme al coniuge e ai figli; o se cittadino italiano iscritto all’AIRE, che lavora in smart working nello stato estero di residenza.

Per i docenti e ricercatori trasferitisi in Italia, che intrattengono un rapporto di lavoro con un Ente o con un’Università situata in uno Stato estero, in modalità smart working, non si potrà beneficiare dell’agevolazione in commento per i relativi redditi in quanto non sussiste un collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività di docenza e/o ricerca nel territorio dello Stato.

: Per maggiori informazioni

 

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le nuove norme sul lavoro sportivo, previste dal D.Lgs. 36/2021, per le attività dilettantistiche svolte dalle ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e SSD (società sportive dilettantistiche) e dal 5 settembre scorso è entrato in vigore l’ultimo decreto “correttivo” (D.Lgs. n. 120 del 29/08/2023) che ha ulteriormente modificato la norma.

Sono state completamente ridefinite le figure del “Lavoro Sportivo”, anche attraverso l’abolizione dell’art. 67, primo comma, lettera m) del Tuir, norma con la quale sono stati corrisposti i compensi, premi e rimborsi dell’ultimo quarto di secolo, nel mondo dello sport dilettantistico. Dal 2023 era già variata l’imposizione Irpef sui compensi sportivi, con una nuova franchigia fino a 15.000 euro. Inoltre, per i compensi sportivi dilettantistici percepiti ante luglio 2023, non si procederà al recupero dei contributi sui compensi superiori a 5.000 euro (diversamente a quanto previsto dall’art. 35 co. 8 quater del D.Lgs. 36/21).

Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.Lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti federali.

Entro il 31 dicembre 2023 le ASD e le SSD dovranno adeguare lo statuto per renderlo conforme alle nuove disposizioni legislative, pena la cancellazione dal Registro delle attività sportive.

: In dettaglio i contenuti del pacchetto

 

RIDUZIONE DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DA MODELLO 730

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, sulla base delle risultanze ricevute col modello 730/4.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo della seconda o unica rata di acconto per l’Irpef e/o cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l’anno 2023 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10/10/2023 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e/o cedolare secca.

Per il mancato o insufficiente versamento dell’acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

DELEGA DI RIFORMA FISCALE

Nella seduta del 4 agosto 2023, con 182 voti favorevoli e 97 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge Delega al Governo per la riforma fiscale trasmesso dal Senato il 2 agosto. Il ddl stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.

L’art. 2 individua i principi generali cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega: stimolo della crescita economica e alla natalità, prevenzione e riduzione dell’evasione e dell’elusione fiscale attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale e razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario e revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i contribuenti.

I principali aspetti della riforma fiscale riguardano: la struttura dell’Irpef, la revisione della tassazione d’impresa, la revisione dell’imposta sul valore aggiunto, il graduale superamento dell’Irap, la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall’Iva, la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, la revisione dell’attività di accertamento e la revisione del sistema nazionale della riscossione.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

NUOVE REGOLE PER AFFITTI BREVI

Potrebbe scendere da 4 a 2 appartamenti dello stesso proprietario il limite per applicare il regime delle locazioni brevi (da 1 a 30 giorni), non in regime d’impresa. Lo prevede il Ddl proposto dal ministero del Turismo, per mettere un argine al proliferare degli appartamenti destinati ad affitti turistici brevi nelle città e nelle località più apprezzate.

Nel testo viene confermata la durata minima di due giorni consecutivi (a pena di nullità) del contratto di locazione. Scende inoltre a due unità il limite di appartamenti, dello stesso proprietario, sul territorio nazionale, che possono essere tassati con cedolare secca; sopra questa soglia, l’attività di locazione per finalità turistiche viene considerata in forma imprenditoriale, con obbligo di apertura della partita Iva.

Inoltre verrà assegnato ad ogni unità un codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere esposto all’ingresso e indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato. Appesantite le sanzioni: multe fino a 8mila euro per chi affitta un immobile privo di Cin, fino a 5mila euro per chi non lo espone, fino a 5mila euro per chi non rispetta la durata minima dell’affitto.

In altri termini, con la gestione di tre appartamenti l’attività assume la forma imprenditoriale, con tutti gli obblighi che ne conseguono a partire dalla segnalazione di inizio attività presso lo sportello unico delle attività produttive che se non rispettato può portare a una sanzione fino a 10mila euro.

 

REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Reddito e Pensione di cittadinanza saranno abrogati dal 1.01.2024, dal D.L. 48/2023, c.d. decreto lavoro, che ha istituito l’Assegno di inclusione (Adi) e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), definendo altresì il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza (Rdc). Dato che le nuove disposizioni prevedono la fruizione del Rdc nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31.12.2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (Auu) sul Rdc, con la conseguenza che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Auu anche dopo la scadenza delle 7 mensilità del Rdc, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Rdc.

L’Assegno di inclusione (Adi) si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. E’ riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione.

Il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) è istituito al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate e può essere richiesto dal 1° settembre. E’ utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a € 9.360 annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Adi, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Adi che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione sociale e professionale, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei che beneficiano dell’Adi e non siano obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa previsto dall’art. 6, D.L. 48/2023.

 

OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2023 – 2025, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.

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ADEMPIMENTI PRATICI

DURC CONSULTABILE TRAMITE L’APP INPS

L’Inps ha reso noto che è possibile consultare il Durc (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità, relativo alle imprese e ai lavoratori autonomi, direttamente anche da cellulare e da tablet tramite l’App INPS Mobile → sezione “Servizi” → “Durc On Line”.

L’app è disponibile sia per piattaforma Android che per iOS. Dopo l’accesso tramite Spid o carta d’identità elettronica (Cie), inserendo il numero di protocollo di richiesta del Durc ovvero il codice fiscale dell’azienda (o prestatore di lavoro autonomo) il programma rende disponibili le informazioni riferite alla regolarità contributiva ai fini Inps, Inail e delle Casse edili. Si può ottenere il documento in formato pdf con il numero di protocollo, la data di richiesta e la scadenza di validità del Durc.

Quest’innovazione rientra nell’ottica di rendere accessibili agli utenti informazioni e servizi prontamente e con un approccio multicanale, volte all’attuazione del Pnrr e miranti a rendere un’informazione a all’utenza basata su diverse fonti.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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