STUDIO ANSALDI S.R.L.
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ALBA, lì 16 novembre 2023
CIRCOLARE N. 188
Dopo l’annunciata riforma fiscale, sono in arrivo gli ultimi tre decreti su cooperative compliance per imprese e persone fisiche, riforma del contenzioso e quella del gioco on line, che portano ad otto i decreti attuativi della delega, tutti da far entrare in vigore dal prossimo 1° gennaio.
Attesi anche i decreti sulla riforma della riscossione, che punta alla cancellazione dei ruoli inesigibili dell’ex Equitalia e la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, su imposte sui redditi, Iva e altri tributi erariali indiretti e tributi degli enti territoriali.
Dopo il primo via libera al concordato preventivo biennale, è atteso il decreto sulla cooperative compliance, un tutoraggio preventivo che spinge l’azione del Fisco a dialogare ex ante con le imprese di più grandi dimensioni cambiando il paradigma che vede oggi l’amministrazione finanziaria intervenire solo ex post.
Con la riforma dell’Irpef e la riduzione delle aliquote che dal 2024 passeranno da quattro a tre, si complicano i calcoli che contribuenti e sostituto d’imposta dovranno fare. Il paradosso arriva dall’incrocio fra le regole nazionali e l’accordo fra Governo e Regioni trovato in Conferenza Unificata che invece permette agli enti territoriali di seguire le vecchie regole. Risultato: per calcolare l’Irpef da versare allo Stato bisognerà guardare ai tre nuovi scaglioni, ma occorrerà ritornare al passato in quattro fasce per determinare quella regionale e, spesso, quella comunale. Per un reddito da 35mila euro, quindi, le aliquote nazionali saranno due, il 23% fino a 28mila euro e il 35% per la quota superiore, ma in Regione il discorso cambia. In Piemonte, ad esempio, se si confermeranno i livelli attuali si dovrà applicare l’1,62% fino a 15mila euro, il 2,13% fino a 28mila, il 2,75% fino a 50mila e il 3,33% se sopra.
Per fine novembre è confermata la scadenza del secondo acconto delle imposte per il 2023 per tutti i contribuenti, con il consueto calcolo su base storica o previsionale, mentre al 18 dicembre col saldo IMU si conguaglia l’imposta sulla casa per il 2023, con la novità del 2023 che sono esonerati dal pagamento dell’IMU gli immobili occupati in modo abusivo, se il proprietario ha presentato regolare denuncia, secondo le modalità individuate da apposito decreto del MEF.
Sul lavoro dipendente si registra la proroga al 31.12.2023 della possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working e la soglia di esenzione del fringe benefit a 3mila euro esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, mentre ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.
ACCONTI IMPOSTE AL 30 NOVEMBRE
Il prossimo giovedì 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2023, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.
Solo il solo periodo d’imposta 2023, in base al D.L. 145/23, le persone fisiche con partiva Iva che nel 2022 hanno dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, possono effettuare il versamento del secondo acconto anziché al 30/11/23 entro il 16 gennaio ’24, oppure in 5 rate mensili di pari importo, dal 16/01 al 16/05/24, con interessi nella misura dello 0,33% mensile. Sono escludi dalla proroga i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.
Altra novità per il 2023 è la tassazione opzionale agevolata (c.d. flat tax incrementale) al 15% per le imprese e professionisti (ad esclusione dei contribuenti forfetari), al verificarsi di determinate condizioni, ad esclusione delle società, dei soci, associati e trasparenti.
Come sempre, l’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie:
- metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2022;
- metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2023 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2023, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 18 DICEMBRE
Lunedì 18 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:
Ø Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;
Ø Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.
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VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2023
Il 18 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo IMU del 2023, da parte dei possessori di fabbricati diversi all’abitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.
Le novità del 2023 riguardano:
- dal 2023 terminano tutte le esenzioni o agevolazioni da Covid-19, legate all’emergenza sanitaria. Permangono le esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma del 2012, 2016 e 2021 nell’isola di Ischia.
- per i pensionati residenti all’estero, con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia, torna ad applicarsi la riduzione del 50% dell’IMU su un solo immobile ad uso abitativo, a condizione che l’immobile di proprietà, sito in Italia, non sia locato o concesso in comodato gratuito.
Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.
I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da martedì 5 dicembre.
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VERSAMENTO ACCONTO IVA 2023
L’acconto Iva 2023 scadrà il prossimo mercoledì 27 dicembre, per i titolari di partita Iva, nella misura del 88% delle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’annualità precedente.
Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.
Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:
1) hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2022 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2023;
2) hanno cessato l’attività prima del 30/11/2023 se mensili, o 30/09/2023 se trimestrali;
3) hanno iniziato l’attività nell’anno 2023;
4) hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.
In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:
- versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);
- in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).
OPERAZIONI AGEVOLATE CON IMMOBILI SOCIETARI
Il D.L. del 29 settembre 2023 n. 132 ha differito l’originaria scadenza dal 30 settembre al prossimo 30 novembre 2023, per consentire alle società la possibilità di far fuoriuscire i beni dell’impresa (immobili e beni mobili registrati), mediante assegnazione o la cessione agevolata ai soci, nonché la trasformazione in società semplici.
In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita) e i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
La disciplina è di sicuro interesse, in quanto rappresenta il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo. Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale, in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività, sfruttando un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare.
CORREZIONE DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 30 NOVEMBRE
Entro il prossimo 30 novembre è previsto il termine di invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2023, utilizzati per dichiarare i redditi del 2022. Entro la stessa data sarà anche possibile correggere le dichiarazioni già inviate, qualora il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2022 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerati o non dichiarati. Allo stesso modo sarà ancora possibile, entro tale data, predisporre la dichiarazione per il 2022 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.
Per chi detiene investimenti all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.), che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), deve ricordarsi di inserirli nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale dalle persone fisiche residenti e corrispondere, se dovuta, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe). Si ricorda che entro il prossimo 30 novembre è anche possibile regolarizzare le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31.12.2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati non sono stati indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
Sempre entro il prossimo 30 novembre sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2020, potrà presentare il modello Redditi PF 2021 integrativo e indicare in esso il credito vantato. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
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BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AL 30 NOVEMBRE
Per i soggetti obbligati al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il 30 novembre scade il termine il pagamento per le fatture emesse nel terzo trimestre 2023. Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73 del 21.06.2022), convertito nella L. 122 del 04.08.2022.
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
- elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2023 è stato il 15 novembre scorso), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.
: In dettaglio le nuove scadenze
OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
Le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2023 – 2025, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre p.v.
Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito conseguito dalla società viene ripartito e tassato in capo ai soci, in relazione alle rispettive quote di partecipazione (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate), mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.
L’opzione è vincolante per tre esercizi e si esercita all’interno del modello Redditi con il quadro OP. Per le società neocostituite (primo anno di attività), o trasformate in SRL nel 2023 è consentita la possibilità di optare per il regime di trasparenza già a decorrere dal 2023, compilando ed inviando il “vecchio” modello di comunicazione entro la data di presentazione del modello dei redditi (risoluzione n. 80/E/2015).
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazione qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.
: Per un maggior approfondimento
CONSEGNA BENI STRUMENTALI PRENOTATI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023
Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023, che deve avvenire entro il 30 novembre p.v.
La “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni materiali 4.0 (nella misura del 40% fino ad un importo di euro 2,5 milioni), per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (nella misura del 50% entro il limite massimo di investimenti pari ad 1 milione di euro) e per gli investimenti ordinari (no Industria 4.0) nella misura del 6%, semprechè se la consegna avvenga entro il 30 novembre 2023.
E’ bene ricordare che il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è regolato dalla consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà, dalla sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing e dall’ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto.
Per gli investimenti effettuati nel 2023, la L. di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta solo per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 aventi ad oggetto beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” (allegati “A” e “B” della L. 232/2016), mentre per i beni ordinari (no Industria 4.0) non è più attribuito alcun credito d’imposta.
Inoltre, le aziende che hanno effettuano nel 2022 investimenti in beni Industria 4.0 di cui alle tabelle A e B, e investimenti per la formazione, devono inviare entro il 30 novembre 2023 al MISE/MIMIT un apposito modello via pec, per comunicare, tra l’altro, la tipologia di bene oggetto dell’investimento e il costo agevolabile.
PROROGHE SMART WORKING FINO AL 31.12.2023
Il D.L. proroghe (D.L. 132/2023) ha prorogato dal 30.09.2023 al 31.12.2023 la possibilità, per i cosiddetti lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, di svolgere la prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
L’art. 42, c. 3-bis, della legge di conversione del cosiddetto Decreto Lavoro (L. 3.07.2023, n. 85, di conversione del D.L. 4.05.2023, n. 48) ha previsto che, fino al 31.12.2023, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2 (di cui all’art. 83 L. 77/2020) e i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Resta confermato che dal 1.02.2023 tutte le comunicazioni devono essere inviate soltanto mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato “Lavoro agile”.
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FRINGE BENEFIT AI DIPENDENTI CON LIMITI PER 2023 E 2024
Il decreto legge 48/2023 ha previsto, solo per il 2023, ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a 3mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit. Inoltre solo per costoro, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro.
La legge di Bilancio per il 2024, nel testo inviato all’esame del Parlamento, prevede per il solo 2024, che la fascia di esenzione dei benefit sia pari 1.000 euro generalizzata per tutti i lavoratori con e senza figli e riguardi anche le spese erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, e gas) e delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della prima casa. L’inclusione di questi due ultimi elementi costituisce una novità rispetto a quanto previsto dall’art. 40 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023). Con riferimento alla nuova soglia di 1.000 euro ora individuata, non si pone più la condizione che limitava la precedente agevolazione (3.000 euro) ai soli lavoratori con figli; quest’ultima viene comunque ripresa, in quanto solo per i lavoratori dipendenti con figli il limite di 1.000 euro sale a 2.000 euro.
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FLUSSI D’INGRESSO PER LAVORATORI NEL 2023-2025
I Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le indicazioni operative per la precompilazione dei moduli di domanda, fino al 26.11.2023, relativa agli ingressi per il 2023 nell’ambito della programmazione transitoria dei flussi dei lavoratori non comunitari stagionali e non per il triennio 2023-2025.
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 unità per l’anno 2024 e 165.000 unità per l’anno 2025.
Per il 2023 i termini per la presentazione delle domande, differenziati in base alle tipologie di ingressi, sono i seguenti:
- dal 2 dicembre, ore 9:00, fino al 31 dicembre per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (articolo 6, comma 3, lettera a), D.P.C.M.);
- dal 4 dicembre, ore 9:00, fino al 31 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali, inclusi colf e badanti (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4 e 5, D.P.C.M.);
- dal 12 dicembre, ore 9:00, fino al 31 dicembre per i lavoratori stagionali (articolo 7, D.P.C.M.).
RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER PREVENZIONE (OT23)
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29.02.2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto, indicando gli interventi realizzati nel 2023. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Sul sito www.inail.it (sezione atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo) sono pubblicati il Modello OT23 e la relativa Guida alla compilazione, nonché le faq. Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel modello previsto per l’anno 2022.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
DA STUDIO ANSALDI S.R.L. – NEWSLETTER MENSILE
Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.
Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it
FLAT TAX INCREMENTALE
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto per il solo anno 2023 la tassazione opzionale agevolata (c.d. flat tax incrementale) al 15% per le imprese e professionisti, al verificarsi di determinate condizioni, ad esclusione delle dei contribuenti forfetari, delle società, dei soci, associati e soggetti trasparenti.
Per il 2023 sarà possibile applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito Irpef, un’imposta sostitutiva calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 28 giugno, il calcolo si effettua dunque sull’incremento di reddito nel 2023 rispetto a quello più elevato nel triennio precedente (2020, 2021 e 2022).
L’imposta sostitutiva del 15 per cento deve essere calcolata su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito da lavoro autonomo e di impresa determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
: Le anticipazioni dal nostro sito internet
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che novella l’accertamento, il cui titolo III presenta la disciplina del concordato preventivo biennale, un nuovo strumento dedicato a imprese e lavoratori autonomi di minore dimensione, con l’obiettivo di stabilire preventivamente le imposte dovute per due anni.
Ad esserne coinvolte saranno le partite Iva che applicano gli ISA che ottengono un punteggio uguale o maggiore di 8 e i contribuenti forfetari, e la misura rientra tra gli interventi volti a potenziare gli istituti per l’adempimento spontaneo.
L’Agenzia delle Entrate svilupperà la proposta sulla base dell’incrocio delle banche dati a propria disposizione, tra cui quelle relative agli ISA. Il piano preventivo consentirà quindi di stimare in anticipo le imposte sui redditi dovute e l’Irap.
Chi accetterà la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e Irap dei due periodi d’imposta. Le eventuali somme non versate relative ad imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato saranno iscritte a ruolo.
Nulla cambia sul fronte degli ordinari adempimenti contabili e dichiarativi e in materia di Iva e sarà in ogni caso necessaria la comunicazione dei dati ai fini degli ISA.
RIVALUTAZIONE TERRENI PARTECIPAZIONI
La Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto nuovamente la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
La rivalutazione riguarda le partecipazioni, quotate e non, e i terreni, edificabili e agricoli, posseduti alla data del 1.01.2024; il pagamento dell’imposta sostitutiva (unica o prima rata) nella misura del 16% e la perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.06.2024.
L’agevolazione è ben nota ed è quella prevista per la prima volta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata, che consente di sostituire al costo storico di determinati beni il valore che risulta da una perizia di stima con lo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di cessione.
I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione Redditi relativo al periodo di imposta di riferimento della rideterminazione; per le rivalutazioni 2024 si dovrà attendere il modello Redditi PF 2025.
FATTURE ELETTRONICHE PER TUTTI DAL 2024
Dopo un avvio scaglionato, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i contribuenti forfetari e minimi che avevano superato, nel 2021, i ricavi o compensi di oltre 25.000 euro, dal 1° gennaio 2024 viene meno il parziale esonero e tutti i lavoratori con una partita Iva dovranno emettere necessariamente le fatture in formato elettronico.
Le possibili soluzioni, per emettere le fatture elettroniche, possono essere così sintetizzate:
1) utilizzare il sistema gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al quale si accede tramite lo spid;
2) tramite i gestori di posta elettronica o di servizi internet, quali Aruba o altri;
3) attraverso dei software specifici a pagamento. Tra questi vi è il programma Fattura smart che fornisce lo Studio, integrato col ns. sistema contabile;
4) richiedere allo Studio l’emissione delle fatture, il quale invierà direttamente il documento elettronico al committente finale.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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