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ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

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ALBA, lì 11 aprile 2024

 

 

CIRCOLARE N. 190

 

PRIMO PIANO

Con l’avvio della campagna 730 e del modello redditi per il 2023, torna di attualità la questione fiscale, dato che l’Italia sta diventato sempre più il luogo della discrezionalità e dell’arbitrio, e ogni principio di razionalità tributaria viene spesso ignorato. La teoria economica e gli studi empirici indicano che la decisione di evadere di un contribuente razionale dipende da due fattori principali: il livello delle aliquote, e la probabilità di essere assoggettato ad accertamento e gravemente sanzionato.

Nella riforma fiscale un tasto particolarmente delicato riguarda il sistema sanzionatorio, con l’obiettivo di revisionare le sanzioni tributarie, per avvicinare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati dell’Unione Europea, meno vessatoria. L’attuale testo, però, contiene alcune criticità, come le sanzioni accessorie eccessivamente penalizzanti per chi è fuori dal concordato, compensazioni più ampie, l’assenza di una distinzione incisiva tra chi dichiara e chi no, la necessità di una più chiara definizione di crediti d’imposta non spettanti e inesistenti, l’esclusione della rateizzazione in caso di definizione agevolata delle sanzioni, la mancata applicazione retroattiva delle norme.

Il recente decreto delegato sulla riscossione incide fortemente sui rischi collegati al mancato pagamento delle imposte, con la possibilità di rateizzare i debiti fino a 10 anni. Questo meccanismo potrà consentire, a chi è a corto di liquidità, di diventare un metodo alternativo di finanziamento dei contribuenti rispetto ai normali canali creditizi.

Nell’immediato ricordiamo la data del 30 aprile per visualizzare la dichiarazione precompilata, che potrà essere presentata entro il 30 settembre; per il pagamento delle imposte, oltre alla scadenza del 1° luglio, si potrà arrivare fino al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Per l’IMU è confermata la data del 17 giugno per il versamento dell’acconto 2024 e del 16 dicembre per il saldo.

Per il lavoro, dal 1° aprile il datore di lavoro non è più tenuto ad assicurare ai dipendenti il ricorso al lavoro agile o smart working e dal 1° ottobre tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una patente a punti, sul rispetto della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

 

SCADENZARIO

CONTRIBUTO SUGLI ONERI PREVIDENZIALI DEGLI ENTI SPORTIVI

Scade il 22 aprile la domanda, da presentare tramite il RAS, di contributo per oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche A.S.D. e S.S.D.

Il contributo corrisponderà agli importi dei contributi previdenziali versati dai sodalizi sportivi nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, in favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il totale dei contributi concessi non potrà superare gli 8,3 milioni di euro previsti dal co. 8-decies dell’art. 35 del D.Lgs. 36/2021; qualora le richieste superino tale importo, i contributi verranno ridimensionati in modo proporzionale.

Sono ammesse al contributo le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) e le società sportive dilettantistiche (S.S.D) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 4 settembre 2023, che non abbiano generato ricavi superiori a 100.000,00 euro nell’anno di imposta 2022 (o nell’anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, per i sodalizi sportivi con bilancio infrannuale).

I contributi previdenziali devono essere stati versati in favore di lavoratori sportivi – regolarmente censiti sul RAS e titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – e riferiti ai compensi erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.

Le domande vanno presentate unicamente tramite la piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. L’ordine di presentazione delle domande non incide sull’assegnazione del contributo.

: Per saperne di più

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2024

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2024, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.

L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, nel modello F24.

Dopo la presentazione del modello TR i primi 5.000 euro di credito possono essere utilizzati da subito in compensazione, mentre per la parte eccedente occorre attendere il decimo giorno successivo. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre il 30 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 maggio p.v.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio per il 2º trimestre;

- 31 ottobre per il 3º trimestre.

Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR.

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Giovedì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile e del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro e prima rata 2024 (primo trimestre) per artigiani e commercianti;

Ø  Rata del premio Inail 2023/2024 per chi ha optato per il versamento rateale.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RAVVEDIMENTO SPECIALE AL 31 MAGGIO

Il decreto Milleproroghe ha riaperto il ravvedimento speciale per la regolarizzazione delle dichiarazioni Iva, redditi e Irap relative al periodo di imposta 2022 e precedenti. La regolarizzazione delle violazioni potrà avvenire con la riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo.

Il ravvedimento speciale riguarda le sole violazioni riguardanti le dichiarazioni sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. La principale differenza rispetto al ravvedimento ordinario riguarda la riduzione delle sanzioni, fissata ad 1/18 del minimo e che è possibile effettuare il pagamento in forma rateale. L’effetto di questo tipo di ravvedimento è la rimozione delle irregolarità e delle omissioni, presentando apposita dichiarazione integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme. Prima di tutto nella risoluzione in commento viene confermata la possibilità di effettuare il pagamento delle somme tramite compensazione nel modello F24.

Su scelta del contribuente l’importo dovuto può essere versato in forma rateale con un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. In questo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 2 aprile 2024. La scadenza delle rate è la seguente: 2 aprile, 1° luglio, 30 settembre e 20 dicembre. Gli importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati di interessi al tasso del 2% annuo.

Il mancato pagamento delle somme dovute, o della prima rata comporta la decadenza dall’istituto in esame. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle rate successive alla prima non dovrebbe portare a conseguenze; questo a condizione che il pagamento venga comunque effettuato (con ravvedimento operoso) entro la scadenza della rata successiva.

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e IMU

In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

In una situazione di differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:

Modello 730/2024

Dal 30 aprile è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione arriva fino al 30 settembre

Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento)

Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati

Pagamento imposte

Entro il 1° luglio senza maggiorazione

Entro il 31 luglio con maggiorazione 0,4%

Presentazione modello Redditi 2024

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 15 ottobre con modalità telematica

Pagamento IMU 2024

Acconto al 17 giugno 2024

Saldo al 16 dicembre 2024

Dichiarazione per variazioni IMU del 2023

Entro il 1° luglio 2024

 

Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Dal 30 aprile sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione 730 precompilata sul sito web dell’Agenzia Entrate, resa disponibile online per dichiarare i redditi del 2023. La modalità precompilata riguarda sia il modello 730 che il modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

La dichiarazione 730 di quest’anno contiene alcune importanti novità tra cui quelle relative all’entrata in vigore di una consistente parte della riforma fiscale; infatti, sono state estese le casistiche di presentazione, permettendo l’utilizzo del 730 anche per la rivalutazione dei terreni, per dichiarare i redditi di capitale di fonte estera e per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale. Non mancano poi, le novità legate alle singole tipologie di redditi e alle detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta.

A parte le novità normative, non cambiano le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF o professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 per i redditi del 2023 è il 30 settembre 2024.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

NOTIZIARIO

BILANCI E RENDICONTI DEL 2023

La campagna dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023 è nel pieno del lavoro valutativo da parte degli operatori interni ed esterni alle imprese. Quest’anno, essendo il 2024 bisestile, il termine ultimo di approvazione del bilancio è il 29 aprile 2024.

Per l’anno corrente non sono state riproposte le regole emergenziali che erano state previste per la copertura delle perdite, pertanto, venendo meno le sospensioni della disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite.

Si conferma la disposizione che ripropone, anche per l’esercizio 2023, la facoltà di sospendere gli ammortamenti e in virtù della disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni, i titoli di debito o di capitale iscritti nell’attivo circolante possono beneficiare di una deroga ai criteri di valutazione, con la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante.

Non ultimo, il tema della revisione del principio contabile 34, dedicato ai ricavi con riguardo alle regole di rilevazione e di valutazione, nonché alle informazioni da fornire in nota integrativa, dovendo fronteggiare la necessità di pianificare la modifica delle procedure contabili in essere, per predisporle all’avvio della nuova regolamentazione, previsto dal 1° gennaio 2024.

Per l’emergenza epidemica il D.L. 18/2020 aveva previsto che l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie potevano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutari, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazioneLe società potevano altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Anche a seguito della cessazione del periodo di emergenza connessa al Covid, con il Decreto milleproroghe” (D.L. 215/2023), è stata prorogata la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità online, a prescindere dalla presenza della clausola statutaria, per le assemblee che si terranno entro il 30 aprile 2024, data poi diventata 31 dicembre 2024 con la pubblicazione della L.Capitali (n. 21 del 5/3/2024) sulla G.U.

: In dettaglio le novità

 

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025

Il 22 febbraio 2024 è entrato in vigore il D.Lgs. del 12 febbraio 2024 n. 13, che istituisce il concordato preventivo biennale. Si tratta di un accordo fiscale, in particolare per le partite Iva e le società di minori dimensioni, e ha l’obiettivo di pre-definire in anticipo l’importo delle tasse da versare al Fisco.

L’Agenzia delle Entrate avanza una proposta che contiene l’ammontare del reddito da dichiarare per gli anni di imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfetari) ai:

• contribuenti di minori dimensioni (con ricavi fino a 5.164.569);

• titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

• residenti nel territorio dello Stato.

Entro il 15 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate dovrà predisporre i moduli informatici dove i contribuenti potranno inserire i loro dati ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato.

Di fatto il contribuente ha due alternative:

1. accettare la proposta di concordato e procedere pertanto a versare sia le imposte sia i contributi considerando la base imponibile indicata nella proposta di concordato avvantaggiandosi del fatto che, tali versamenti, si cristallizzeranno indipendentemente da quello che sarà il reddito effettivamente conseguito (sia che si tratti di maggior o minore reddito);

2. rifiutare tale proposta e procedere, come di consuetudine, a calcolare la propria posizione autonomamente.

: In dettaglio i contenuti del pacchetto

 

STRETTA SULLE COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI

Il D.L. 29.03.2024 n. 39 ha introdotto, tra le varie misure, nuovi limiti per l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti da bonus edilizi. In particolare, con l’inserimento del co. 3-bis all’art. 121 D.L. 34/2020, il D.L. 39/2024 ha introdotto un nuovo blocco alla cessione dei crediti prevedendo che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro, non è possibile accedere all’istituto della compensazione con i crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, questo divieto:

- è applicabile in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi alle imposte erariali, nonché agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro scaduti nei termini di pagamento;

- non è applicabile in presenza di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in corso non decaduti;

- è applicabile in via temporanea (ovvero fino al momento di regolarizzazione dei debiti con l’Erario) e fino a concorrenza degli importi relativi ai ruoli e ai carichi, ovvero non su tutto l’ammontare (pertanto, in presenza di un ruolo per 30.000 euro e un credito per 80.000 euro, sarà possibile compensare fino a 50.000 euro);

- riguarda sia i crediti che derivano dall’esercizio della cessione del credito sia quelli derivanti dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura.

Per le modalità attuative del blocco occorrerà attendere l’approvazione di uno specifico regolamento ministeriale.

: Le modifiche introdotte dal provvedimento

 

MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2024

In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappresentanti e delle ditte preponenti, sono state comunicate le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione ENASARCO per il 2024.

L’aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari al 17,00% e come sempre la metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.

Si ricorda che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Vengono rivalutati, sulla base dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, i minimali ed i massimali delle retribuzioni e per i nuovi iscritti a partire dal 2024, non sono più operative le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023.

: Vedi la nostra circolare

 

MODELLO UNICO AMBIENTALE – MUD

Scade lunedì 1° luglio il termine entro il quale presentare il MUD 2024 (modello unico di dichiarazione ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2023, usando il nuovo modello di cui al Dpcm 26 gennaio 2024 (Gazzetta ufficiale 52 del 2 marzo 2024).

Il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante l’anno precedente. Esistono i seguenti tipi di MUD: Rifiuti; Rifiuti Semplificata; Veicoli Fuori Uso; Imballaggi; RAEE; Rifiuti urbani e raccolti in convenzione; Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Da quest’anno devono essere comunicati i dati sulla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 co. 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;

- consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

- gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 co. 1 let. pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 189, co. 4 deI D.Lgs. 152/2006.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

LAVORO

PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA SUI CANTIERI

Dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati di una patente a punti. Il minimo dei punti per operare è pari a 15 o superiore, il massimo dei punti è 30. A stabilirlo è il decreto PNRR quater (D.L. 19/2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024.

La patente a punti sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro naturalmente solo l’iscrizione alla Camera di Commercio e previo possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:

- possesso del Durc, documento Unico di regolarità contributiva;

- possesso del documento di Valutazione dei Rischi;

- possesso del documento Unico di Regolarità Fiscale;

- dimostrare, sia da parte del datore di lavoro che da parte dei lavoratori, di aver completato il percorso formativo obbligatorio.

Se tutto risulta regolare, si parte con 30 punti in patente, il punteggio massimo raggiungibile. Non avranno l’obbligo di acquisire la patente a punti le imprese in possesso di una certificazione Soa.

Le imprese e i lavoratori autonomi potranno lavorare in cantiere con un punteggio minimo pari a 15 punti, al di sotto l’attività verrà sospesa oppure, nel caso l’impresa venga trovata sprovvista di patente, può scattare anche una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

LO SMART WORKING TORNA ALLE VECCHIE REGOLE

Dopo una lunga serie di proroghe, dal 1° aprile è terminata la possibilità di lavorare da remoto. Ad oggi, per regolarne lo svolgimento, occorrerà stipulare un accordo individuale tra il singolo lavoratore e l’azienda. Per i dipendenti pubblici la procedura agevolata per accedere allo smart working è stata cancellata lo scorso 31 dicembre e il Governo non ha presentato alcuna proposta di legge per regolamentare la questione del lavoro da remoto una volta per tutte.

Ora che le misure emergenziali derivate dal Covid sono ufficialmente al capolinea, si torna a quanto previsto dall’art. 19 della Legge 81 del 2017, quella secondo cui è l’accordo aziendale a dover riportare durata, modalità e luoghi adatti per lo svolgimento dello smart working.

Una volta siglato quest’accordo, i datori di lavoro del settore privato dovranno comunicare al ministero del Lavoro l’inizio del periodo di smart working entro i 5 giorni successivi. Per le aziende del settore pubblico, il termine è fissato entro il 20 del mese successivo a quello di inizio del periodo di smart working.

: Per un maggior approfondimento

 

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2024

E’ stato pubblicato il decreto con le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero che definisce le tabelle con gli importi da considerare per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute.

Gli importi stabiliti periodicamente si utilizzano per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dall’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, per il periodo di paga che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Come stabilito dal Tuir, le disposizioni si applicano per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi.

In questa soglia minima devono essere considerati anche eventuali periodi di ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.

Come si legge nel testo del decreto, per i lavoratori per i quali sono previste fasce diverse, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Inoltre, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Sulle retribuzioni convenzionali, poi, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

: Per maggiori informazioni

 

BANDO ISI INAIL 2023

Sarà operativo dal 15 aprile e fino al 30 maggio 2024 il bando ISI 2023 che concede alle imprese contributi a fondo perduto per gli investimenti in prevenzione sui luoghi di lavoro. L’obiettivo è di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

E’ concesso un finanziamento a fondo perduto nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili. L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo erogabile pari a 130.000 euro.

 

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

CREDITO D’IMPOSTA 5.0

Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “credito d’imposta 5.0”, ossia un nuovo credito d’imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, in strutture produttive territorio dello Stato.

Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’agevolazione è nella misura del:

- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Occorre attendere uno specifico Decreto che sarà adottato dal Mimit di concerto con il Mef, sentito il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato a individuare le modalità attuative del nuovo credito d’imposta.

 

NUOVA COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER IL SUPERBONUS

L’art. 3 del nuovo D.L. 39/2024 in vigore dal 30 marzo scorso, prevede che i beneficiari delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici inviino informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste, relative all’ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.

Chi sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico deve inviare all’Enea:

- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

- l’ammontare delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024);

- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 30 marzo 2024 e nel 2025;

- le percentuali delle detrazioni spettanti per le spese.

L’obbligo della nuova comunicazione riguarda tutti i lavori in corso, che quindi vengono colpiti retroattivamente, e i lavori da avviare. La nuova comunicazione Superbonus deve essere inviata:

- dai soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cilas o richiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione degli edifici e che, entro la stessa data, non hanno concluso i lavori;

- dai soggetti che a partire dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la Cilas o richiesto il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione degli edifici.

 Le modalità e i termini di invio delle comunicazioni dovrebbero essere definiti con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024.

 Il decreto prevede un meccanismo di sanzioni per chi non invierà la nuova comunicazione. Per i lavori che al 30 marzo 2024 risultano in corso, il mancato invio della comunicazione sarà punito con una sanzione di 10mila euro.

 Per i lavori per i quali la Cilas o la richiesta del permesso di costruire sono presentati a partire dal 30 marzo 2024, il mancato invio della comunicazione causerà la decadenza dall’agevolazione.

 

ISA PER LA DICHIARAZIONE REDDITI 2024

Sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - ISA, da utilizzare per il periodo d’imposta 2023.

Il modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2024 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dal periodo d’imposta 2018 sostituisce definitivamente gli studi di settore e i parametri.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, modello CPB (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) e per la relativa accettazione, che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per l’invio online delle dichiarazioni fiscali o per il tramite degli intermediari abilitati.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

PROSPETTO DI RIEPILOGO PER LE BOLLETTE DOGANALI

A seguito dell’introduzione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione, l’Agenzia delle Dogane ha previsto la soppressione della bolletta doganale cartacea e la generazione del “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” che gli operatori economici devono scaricare dall’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva.

Il prospetto Viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci e tiene conto del fatto che le merci siano state svincolate per intera dichiarazione o per articoli e anche delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

Operativamente, è possibile accedere e scaricare il “Prospetto di riepilogo ai fini contabili” attraverso l’applicazione “Gestione documenti – Dichiarazioni doganali”.

Per effettuare l’accesso al portale è necessario preventivamente aver aderito all’utilizzo dei servizi telematici doganali. L’istanza di adesione, da inviare tramite pec all’Agenzia doganale di competenza, deve essere predisposta accedendo al seguente link: http://stdru.adm.gov.it/SchedaWeb/RegistrareUtenteServlet?UC=4&SC=1&ST=1

 

CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE PER CONSUMATORI FINALI

A partire dal 20 marzo 2024 sono cambiate le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali, rese disponibili, su richiesta, dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2023 e IMU 2024

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN)