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ALBA, lì 19 settembre 2024

 

 

CIRCOLARE N. 191

 

PRIMO PIANO

La sfida della prossima legge di Bilancio sarà se prorogare o rendere strutturale il taglio al cuneo e l’Irpef a tre aliquote; una scommessa importante, che si accompagna a un grande sogno: ovvero, fare quel salto di qualità per dare un’ulteriore sforbiciata all’Irpef, specie per quanti hanno un reddito oltre 35mila euro, i quali non hanno avuto finora alcun beneficio dalla riduzione del cuneo. Per loro, l’alleggerimento del carico fiscale è arrivato solo dai risparmi legati all’Irpef, massimo 260 euro in meno, grazie all’applicazione delle tre aliquote, ma esclusivamente per i redditi fino a 50mila euro; oltre questa soglia, è stata introdotta una franchigia sulle spese detraibili, con esclusione di quelle sanitarie, che ha ridotto di 260 euro i bonus eventualmente spettanti, in modo da azzerare il risparmio Irpef.

La strada maestra per garantire piena copertura e sostenibilità alle riduzioni del carico fiscale è reperire le relative risorse attraverso contestuali tagli alla spesa che al momento sono limitati a circa 2 miliardi nel 2025. Anche la partita della limatura di alcune spese fiscali è tutta da definire.

Altra scommessa è quella legata all’esito del concordato preventivo biennale, ovvero la possibilità di definire in via anticipata il reddito imponibile da dichiarare nel biennio, la cui adesione deve essere manifestata entro il 31 ottobre p.v. ma solo a partire da novembre sarà possibile quantificare gli effettivi incassi e se vi saranno le maggiori entrate attese per finanziare i nuovi sgravi Irpef.

Sul fronte del lavoro c’è la decontribuzione – sulle cronache “bonus mamme” – per le madri lavoratrici dipendenti con due o più figli, salita al 100% quest’anno e le assunzioni agevolate, introdotte dal decreto Coesione, per promuovere l’autoimpiego e l’occupazione di giovani e donne svantaggiate, con le assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Le altre novità riguardano il ridimensionamento o la cessazione di quasi tutti i bonus edili a partire dal prossimo anno e il bonus Transizione 5.0 che incentiva le imprese che fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi.

 

SCADENZARIO

RIMBORSO DELL’IVA PAGATA NEI PAESI EUROPEI NEL 2023

Entro il termine del 30 settembre prossimo è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate (l’ufficio competente è il Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta in altro Stato membro, nell’anno 2023.

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano e che abbiano versato l’imposta in altro Stato comunitario, per beni acquistati o importati e servizi ricevuti. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime dei minimi, del regime forfetario oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

E’ il caso dell’impresa nazionale che opera in ambito comunitario e compie operazioni per le quali l’imposta è dovuta nell’altro Stato membro, come nel caso delle prestazioni di servizi fuori campo art. 7-quater (hotel, ristoranti, noleggio auto a breve termine, etc.) o della messa a disposizione di stand per delle fiere espositive in un altro Paese dell’Unione, fattispecie per la quale non sempre il trattamento Iva a livello comunitario è uniforme.

L’imposta pagata all’estero non è invece rimborsabile quando risulta fatturata indebitamente o se relativa ad operazioni esenti in senso comunitario. In altre parole, è possibile chiedere il rimborso solo se i beni ed i servizi oggetto degli scambi sono impiegati in operazioni che danno diritto alla detrazione.

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza provvederà ad inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all’esecuzione del pagamento entro 4 mesi dalla ricezione dell’istanza.

: Per maggiori informazioni

 

VERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ELETTRONICHE 1^-2^ TRIMESTRE

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2024 o la somma di quelle emesse nel primo e nel secondo trimestre se di importo superiore a 5.000 euro.

Ricordiamo che, il decreto 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato da 250 a 5.000 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri 2024 non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre (2 dicembre 2024).

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale due elenchi che rende disponibili, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, al titolare di partita Iva tenuto all’emissione della fattura elettronica. La consultazione degli elenchi nell’area riservata del portale è possibile entro il giorno 15 del primo mese successivo a ogni trimestre solare.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 OTTOBRE

Mercoledì 16 ottobre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø      Iva a debito del mese precedente (settembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø      Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø      Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di settembre, nella misura del 23% sul 50% dell’imponibile ovvero sul 20% del medesimo se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø      Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø      Rata delle imposte e dei contributi per i titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte relative alla dichiarazione dei Redditi e Irap 2024.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO CREDITO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2024

Entro il 31 ottobre può essere presentata l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva infrannuale, relativo al terzo trimestre 2024 (luglio-settembre), previa la verifica delle condizioni previste. Si tratta dell’ultima richiesta di rimborso o compensazione dell’Iva per il corrente anno, poiché il quarto trimestre confluisce nella dichiarazione annuale dell’Iva, da presentarsi non prima del mese di febbraio 2025.

I contribuenti Iva che presentano un credito Iva trimestrale superiore a € 2.582,28 devono presentare esclusivamente per via telematica il modello Iva TR. L’ammontare del credito Iva è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione.

Si precisa che per credito Iva maturato si fa esplicito riferimento alla pura differenza, per ciascun trimestre, del credito risultante dalla differenza fra Iva a debito ed a credito di quel trimestre, senza tenere in considerazione l’eventuale credito dei periodi precedenti.

In caso di richiesta di rimborso non vige il limite annuo previsto invece per l’utilizzo in compensazione in F24, poiché tale rimborso viene liquidato direttamente dall’Ufficio, e non viene quindi imputato al conto fiscale. La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica.

 

NOTIZIARIO

RIDOTTE LE SANZIONI DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dal 1° settembre sono entrate in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario, previste dalla riforma fiscale, che vede ridurre dal 30% al 25% le sanzioni per omessi o tardivi versamenti e dal 90% al 70% le sanzioni per infedele dichiarazione. Per le fatture in reverse charge la sanzione sarà del 5% a condizione che ci sia buona fede.

Le nuove misure sanzionatorie avranno piena efficacia per le violazioni commesse dal 1° settembre c.a., mentre rimarranno le precedenti per quelle commesse prima, in quanto la norma non ha effetto retroattivo. Questo significa che ci sarà uno sdoppiamento di calcoli in ragione del momento in cui è stata commessa la violazione. Prendendo ad esempio le scadenza dell’Iva di luglio, la cui data era il 20 agosto, il ravvedimento sarà con le regole vecchie, mentre l’Iva di agosto, in scadenza il 16 settembre, si applicano le regole nuove.

Inoltre il contribuente, in sede di regolarizzazione spontanea, potrà applicare autonomamente il cumulo giuridico, anche alla singola imposta e al singolo anno, calcolando un’unica sanzione partendo dalla violazione più grave incrementata nella misura minima prevista dall’art. 12. E’ stato annunciato un apposito software da parte della A.E. ma ad oggi non pervenuto.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

BONUS TRANSIZIONE 5.0

Il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici aspetti utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa nota con il nome di Transizione 5.0 che è un’evoluzione del Piano Transizione 4.0 con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-2025.

Con l’emanazione dei 2 decreti datati 24 luglio e 6 agosto 2024, il Mimit definisce le modalità attuative dell’agevolazione introdotta dall’articolo 38,  D.L. 19/2024 (attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)), avente l’obiettivo di favorire la trasformazione digitale ed energetica delle aziende nazionali.

L’incentivo spetta alle imprese che, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Tali imprese devono essere residenti nel territorio dello Stato ovvero essere stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa.

: In dettaglio i contenuti del pacchetto

 

OBBLIGO DEL CODICE CIN NELLE LOCAZIONI BREVI

Dal 1° settembre 2024 è diventato obbligatorio, per tutti i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, registrarsi in una banca dati nazionale e ottenere un Codice Identificativo Nazionale (CIN), che dovrà essere esposto all’esterno dell’alloggio e incluso in ogni annuncio dei portali online e siti web di prenotazioni dirette.

Il codice CIN dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere imprenditoriali e non imprenditoriali, comprese CAV (case vacanze e appartamenti turistici).

Vi sono poi altri obblighi di legge per gli affitti brevi da rispettare in materia di sicurezza. In particolare, le attività imprenditoriali e non imprenditoriali che si occupano di affitti brevi e affitti turistici devono conformarsi a criteri specifici, tra cui:

- dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio: è obbligatorio garantire che i dispositivi di rilevazione di gas e monossido di carbonio siano funzionanti;

- estintori accessibili e ben visibili: devono essere presenti estintori accessibili e ben visibili, situati nelle zone dell’immobile a più alto rischio. Inoltre, è richiesto almeno un estintore per ogni piano e uno ogni 200 mq dell’immobile.

: In dettaglio le novità sul nostro sito

 

REGOLARIZZAZIONE DELLE GIACENZE DI MAGAZZINO

La Legge di Bilancio per il 2024 ha consentito la regolarizzazione delle rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, ai valori reali al 01.01.2023, da rilevarsi nel bilancio chiuso al 31.12.2023. Il D.L. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”) ha disposto la proroga al 30 settembre 2024 del termine per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino. Tale ultima disposizione propone la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, determinandone la corretta valutazione alla situazione di giacenza effettiva, sulla falsa riga di quanto già previsto in passato con la L. 488/1999.

Possono essere oggetto di adeguamento alla giacenza effettiva i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (merci), le materie prime e sussidiari, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non sono invece interessate dalla regolarizzazione in esame, le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, ma anche le commesse di durata inferiore ai 12 mesi (non ancora ultimate al termine dell’esercizio).

Da un punto di vista prettamente operativo, si può procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

La regolarizzazione avviene mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 18% e gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati nelle apposite sezioni del quadro RS del modello Redditi 2024, in relazione al periodo di imposta 2023. Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, senza interessi, al 30 settembre 2024 e 30 novembre (2 dicembre) 2024.

 

LAVORO

ASSUNZIONE DI GIOVANI E DONNE DAL 1° SETTEMBRE COL DECRETO COESIONE

La Legge di conversione del decreto Coesione (L. 95 del 04/07/2024) introduce una serie di misure per incentivare e promuovere l’autoimpiego e l’occupazione di giovani e donne svantaggiate, attraverso la previsione di alcuni esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

Le assunzioni oggetto dell’incentivo devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno).

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto (anche per interposta persona).

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).

L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

: Per un maggior approfondimento

 

MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, emanato ai sensi dell’art. 4, c. 6 del D. Lgs. 216/2023, che attua le disposizioni in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).

In particolare, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni è prevista, ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quelli a tempo parziale, nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste, nonché una ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela comprese nell’allegato n. 1 del D.Lgs. 216/2023.

L’agevolazione si applica ai titolari di reddito d’impresa (società ed enti commerciali e stabili organizzazioni), ai lavoratori autonomi (ditte individuali) e agli esercenti arti e professioni (in forma individuale, associata o di società semplice). Sono invece escluse le imprese che non determinano un reddito d’impresa (produttore agricolo tassato su base catastale), le imprese e professionisti in regime forfetario, poiché non deducono in via analitica il costo del lavoro), gli altri soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, come le associazioni o gli enti sportivi che hanno optato per il regime L. 398/91, coloro che svolgono attività commerciali in via occasionali e le imprese in liquidazione ordinaria o assoggettate a liquidazione giudiziale o ad altri istituti “concorsuali” con finalità “liquidatorie” (concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l’estinzione dell’impresa).

: Si rimanda al nostro sito internet

 

LAVORO OCCASIONALE A TEMPO DETERMINATO IN AGRICOLTURA

E’ ancora operativo fino al prossimo dicembre il regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), per effetto di alcune novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023, che ha sostituito in via transitoria, il Contratto di prestazione occasionale (CPO), ossia quello gestito tramite l’apposita piattaforma Inps e con gli specifici limiti di reddito appositamente previsti.

La durata del contratto non può essere superiore a 45 giornate lavorative nel corso dei dodici mesi e possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato i soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:

a) persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;

b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;

c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;

d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

e) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;

f) detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

 

RIDUZIONE DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DA MODELLO 730

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, sulla base delle risultanze ricevute col modello 730/4.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo della seconda o unica rata di acconto per l’Irpef e/o cedolare secca. Se tale retribuzione è insufficiente, l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l’anno 2024 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d’imposta.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10/10/2024 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto. I contribuenti, infatti, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 4, c. 2, lett. b) e c) del D.L. 69/1989. Si rammenta che non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e/o cedolare secca.

Per il mancato o insufficiente versamento dell’acconto, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PIEMONTE

A partire dalle ore 11:00 del 01/10/2024 è possibile presentare le domande di contributo a fondo perduto per le spese ammissibili alla realizzazione della transizione digitale delle imprese con sede legale o unità operativa in Piemonte, tramite la procedura informatica che sarà pubblicata sulla piattaforma ReStart.

I voucher sono di importo variabile tra il 40% e il 70% delle spese ammissibili in ragione della dimensione dell’impresa richiedente l’agevolazione e dell’eventuale utilizzo da parte di quest’ultima dei servizi offerti dai soggetti aggregatori, oltre ad una premialità per l’eventuale possesso di determinate caratteristiche soggettive.

 

CONTRIBUTO SPESE SUPERBONUS PER SOGGETTI INCAPIENTI

Entro il 31 ottobre p.v. è possibile presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto destinato ai proprietari di immobili che tra il 1.01 e il 31.10.2024 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi da superbonus, detraibili per il 70%, effettuati sull’unità immobilia­re destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, a condizione che l’intervento abbia raggiunto, al 31/12/2023 un SAL non inferiore al 60% asseverato.

Altra condizione da rispettare è che il soggetto richiedente abbia un reddito di riferimento (determinato ai sensi dell’art. 119, c. 8-bis.1, del D.L. 34/2020) non superiore a € 15.000.

L’agevolazione, prevista dal decreto “Aiuti-quater” (art. 9, c. 3 D.L. 176/2022), è stata introdotta per “risarcire”, almeno parzialmente, i cittadini a basso reddito che hanno sostenuto le spese in questione, per la quota rimasta a loro carico a seguito del taglio al superbonus che nel 2023 è passato dal 110% al 90% e poi dal 2024 sceso al 70%.

Con il recente DM 6/08/2024 il MEF ha definito le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e intestato o cointestato al richiedente. Qualora venga accertato che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, si procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 25, c. 12 del D.L. 34/2020).

 

OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE

Entro il 31 ottobre p.v. le società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa (fino a 10 soci) e le società cooperative possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art. 116 del Tuir, con riferimento al triennio 2024 – 2026, mediante comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle SRL e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito viene tassato in capo ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi all’opzione) le riserve che sono state accantonate in periodi precedenti la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha uniformato il prelievo sui dividendi, prevedendo un’imposta unica a titolo definitivo del 26%, senza più distinzione tra "partecipazioni qualificate" (oltre il 20% dei voti in assemblea o il 25% del capitale) e "non qualificate" (al di sotto dei precedenti limiti), rendendo ancora più vantaggiosa la tassazione nel caso di adesione al regime di trasparenza.

 

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La legge di Bilancio 2024 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024.

Il termine entro cui l’imposta sostitutiva deve essere versata è stato prorogato dal decreto Omnibus (D.L. 9 agosto 2024, n. 113) dal 30 giugno al 30 novembre 2024 per procedere al versamento dell’imposta sostitutiva pari al 16% in unica soluzione o per la prima di un massimo di 3 rate annuali di pari importo. Entro la stessa scadenza si dovrà procedere alla redazione e al giuramento, mediante i professionisti abilitati, della perizia di stima.

Al fine di verificare la convenienza ad eseguire la rivalutazione, ciascun soggetto interessato dovrà necessariamente confrontare l’ammontare dell’imposta sostitutiva del 16% con le imposte derivanti dalla tassazione “ordinaria” della plusvalenza. Generalmente, la convenienza a eseguire la rivalutazione sussiste quando il costo storico/iniziale del bene è molto basso.

 

SUPERBONUS E ALTRI BONUS EDILI ENTRO DICEMBRE 2024

Ancora pochi mesi per concludere i lavori che consentono di accedere alle detrazioni fiscali sui lavori edili, poiché con la fine del 2024, scadranno tutti i bonus edilizi attualmente vigenti, con la sola eccezione del superbonus, che continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2025, con aliquota ridotta al 65% dal prossimo 1° gennaio, e del bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in vigore sino al 31 dicembre 2025, ma per i soli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Bonus ristrutturazioni edili 50%

Resta in vigore anche il bonus ristrutturazioni, che però dal 1° gennaio 2025 è ridotto dal 50% di 96.000 euro al 36% di 48.000 euro. Cesseranno, il bonus mobili al 50% di 5.000 euro e l’ecobonus ordinario (detrazione Irpef/Ires con aliquote 50%-65%), che si applica, sino al 31 dicembre 2024, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In scadenza al 2024, anche la detrazione Irpef/Ires delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica sulle parti strutturali delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, con percentuali di detrazione che variano dal 50% all’85% di 96.000 euro, per ciascuna unità immobiliare, in presenza di un miglioramento statico dell’edificio o della riduzione di classe sismica del fabbricato (1 o 2 classi).

Ecobonus

Resta ferma, sempre sino al 31 dicembre 2024, l’applicabilità dell’ecobonus anche nella “formula potenziata” del 70-75%, per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali e dell’ecosisma combinato per interventi su parti comuni di edifici condominiali, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore; dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, di un ammontare massimo di 136.000 euro per ciascuna unità.

 

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

A seguito delle novità contenute nell’art. 13 del D.Lgs. 110/2024, la Riforma della Riscossione ha potenziato la rateazione delle cartelle esattoriali, che dal 2025 potranno essere pagate in 84 rate mensili rispetto alle 72 attuali. Negli anni successivi si allungherà ulteriormente la dilazione, arrivando fino a 108 rate nel 2029. I piani di rientro del debito a ruolo saranno concessi su semplice richiesta del contribuente se gli importi non supereranno i 120 mila euro. Sopra questa cifra, la procedura sarà diversa e prevede la necessità di comprovare la difficoltà economica.

Il nuovo schema sarà il seguente:

- piani di rateazione automatici: si applicano a singole cartelle fino a 120mila euro: le rate si allungano a 84 dal 2025 e arrivano fino a 108 dal 2029;

- piani di rateazione su domanda per difficoltà economica: si applicano anche sopra i 120mila euro, la dilazione può arrivare a 120 rate. Anche a chi ha debiti sotto i 120 mila euro, può convenire questa opzione per allungare il piano di pagamenti;

- piani di allungamento: è possibile una proroga della rateazione, una volta sola, nel caso di comprovato peggioramento della situazione economica.

Altra novità riguarda il discarico automatico dei crediti: a decorrere dall’1.1.2025, le quote affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione che non sono riscosse entro il 31.12. del quinto anno successivo all’operazione di affidamento sono oggetto di discarico, secondo quanto è previsto con D.M. (art. 3).

 

ADEMPIMENTI PRATICI

VENDITE DI BENI DA PRIVATI

Quando capita di vendere beni che appartengono alla spera “privata”, il dubbio è se tali guadagni debbano essere tassati, oppure no. Sono ricorrenti i casi di vendite di bottiglie di vino, di francobolli o di altri oggetti più o meno rari, che fanno parte di collezioni di molti italiani.

Nella legislazione tributaria non vi è un preciso riferimento alla tassazione per queste situazioni e una recente sentenza della Cassazione ha individuato il discrimine sulla base del requisito dell’abitualità - rilevante per la qualificazione del reddito d’impresa - e ha rinvenuto l’esistenza di un’attività commerciale in ragione di elementi significativi idonei a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell’attività d’impresa: numero delle transazioni effettuate, importi elevati, quantitativo di soggetti con cui vengono intrattenuti rapporti. A nulla rileva se i beni ceduti abbiano provenienza ereditaria.

E’ possibile allora individuare tre fattispecie: il rivenditore: colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio - anche in maniera non organizzata imprenditorialmente - col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore dei medesimi beni; lo speculatore occasionale: chi acquista occasionalmente beni per poi rivenderli, allo scopo di conseguire un utile; il collezionista: chi acquista beni per incrementare la propria collezione, senza l’intento di rivenderli ed sporadicamente li aliena.

Il rivenditore realizza redditi d’impresa e, dovendo avere una sua partita Iva, è assoggettato a tale imposta. Lo speculatore occasionale genera invece redditi diversi, non trovando però applicazione l’Iva per mancanza del requisito dell’abitualità. Il collezionista privato, invece, non è soggetto ad alcuna imposizione.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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