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ALBA, lì 14 novembre 2024

 

 

CIRCOLARE N. 192

 

PRIMO PIANO

La legge di Bilancio per il 2025 vuole ridisegnare l’Irpef attraverso la conferma del modello di aliquote e scaglioni definito lo scorso anno e l’introduzione di nuove regole per cuneo fiscale e le detrazioni. Per calcolare le imposte dovute si continuerà a fare riferimento a un sistema fondato su tre scaglioni di reddito, ovvero: il primo fino a 28mila euro, con aliquota del 23%, il secondo oltre 28mila e fino a 50mila euro, con aliquota del 35% e l’ultimo oltre 50mila euro, con aliquota del 43%.

La scommessa più grande è capire le entrate che genererà l’adesione al concordato preventivo biennale, in quanto queste somme saranno prioritariamente vincolate al taglio delle aliquote Irpef. Solo che la riduzione del secondo scaglione, dall’attuale 35% al 33%, costa circa 2,5 miliardi di euro all’anno. Per questo motivo ci sarà tempo fino al 12 dicembre prossimo per aderire alla proposta del Fisco, per la necessità di reperire le risorse necessarie per altri interventi fiscali.

Per i lavoratori dipendenti viene resa strutturale l’equiparazione dell’area di esenzione fiscale per redditi fino a 15mila euro con quella dei redditi di pensione, attraverso l’incremento della relativa detrazione da 1.880 a 1.955 euro e la revisione del cuneo fiscale, abbandonando gli sconti contributivi a favore di un intervento sull’Irpef. In tal modo la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale viene ampliata ai contribuenti con redditi compresi tra 35.001 e 40mila euro.

La novità più rilevante rispetto al quadro attuale è rappresentata dalla revisione della disciplina delle detrazioni, che viene sostanzialmente riscritta dalla legge di Bilancio, in relazione agli oneri detraibili dai contribuenti che dichiarano più di 75mila euro, infatti, viene introdotto un nuovo criterio di computo delle spese eleggibili.

Altra novità sul lavoro dipendente è una iniezione di risorse sul bonus Natale di 100 euro, per ampliare la platea, ricomprendendo anche le famiglie monogenitoriali che, non senza polemiche, erano rimaste fuori dal precedente intervento, mentre per la patente a punti nei cantieri edili dal 1° novembre il rilascio del documento è solo in formato digitale.

Per fine novembre la scadenza del secondo acconto delle imposte per il 2024 slitta per festività al 2 dicembre, nel consueto calcolo su base storica o previsionale, con la possibilità forse di rateizzarlo da gennaio a maggio, mentre al 16 dicembre col saldo IMU si conguaglia l’imposta sulla casa per il 2024, in base alle aliquote comunali adottate con delibere pubblicate sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre scorso.

 

SCADENZARIO

ACCONTI IMPOSTE A FINE NOVEMBRE

Entro il prossimo 2 dicembre (in quanto il 30 novembre è sabato), scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sul reddito 2024, che riguarda sia le persone fisiche che le società di capitali per il pagamento dell’Irpef, delle imposte sostitutive dovute dai contribuenti forfettari e minimi, per la cedolare secca sulle locazioni, l’Ivie, l’Ivafe, l’Ires delle società di capitali e l’Irap.

Per le partite Iva si preannuncia la possibilità di pagamento rateale, da gennaio a maggio, come sperimentato lo scorso anno.

Come sempre, l’acconto può sempre essere determinato con due differenti metodologie:

- metodo storico applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2023;

- metodo previsionale sulla base di una presumibile stima, ove si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2024 siano inferiori a quelle del precedente esercizio. Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2024, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

Per il primo anno d’imposta di adesione al concordato preventivo e per i soggetti che utilizzano il metodo storico nel calcolo degli acconti, la circolare n. 18/E/2024 stabilisce l’applicazione di una maggiorazione:

- del 10% per i soggetti Irpef/Ires sulla differenza se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo 2023;

- del 3% per i soggetti Irap sulla differenza se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (Irap) e quello dichiarato per il periodo 2023;

- del 10% o del 3% (nel caso di nuova attività – start up) sulla differenza se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo 2023.

Nella stessa circolare è stato anche ribadito che in caso di adesione da parte di società o associazioni, la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati mentre, con riferimento all’impresa familiare, è stato chiarito che anche i collaboratori dell’impresa familiare sono obbligati al versamento della maggiorazione in base alla loro quota di partecipazione.

: Per saperne di più

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE

Lunedì 16 dicembre scade il termine per effettuare i versamenti relativamente a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (novembre), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di novembre, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro;

Ø  Acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del Tfr.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

VERSAMENTO DAL SALDO IMU 2024

Il 16 dicembre è anche la scadenza per versare il saldo IMU del 2024, da parte dei possessori di fabbricati diversi allabitazione principale, dopo che la Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783 della Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’imposta comunale sugli immobili - IMU e il tributo per i servizi indivisibili - Tasi) nella nuova IMU, con l’eliminazione della Tasi.

Il conguaglio avverrà con le aliquote del corrente anno - a patto che il Comune entro il 14 ottobre 2024 abbia approvato le aliquote per il 2024 e pubblicate sul sito del MEF entro il 28/10/2024 e sottratto quanto versato come acconto; in mancanza, si intenderanno confermate le aliquote dello scorso anno e il saldo 2024 verrà calcolato con i parametri di calcolo del precedente periodo d’imposta 2023.

Le novità del 2024 riguardano:

- la sentenza della Corte Costituzione in tema di esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, secondo cui l’esenzione si estende anche alle annualità precedenti al 2023;

- la L.di Bilancio 2024 che è intervenuta con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (Enc).

Si coglie l’occasione per ricordare ai Clienti dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte comunali.

I moduli di pagamento saranno disponibili a partire da mercoledì 4 dicembre.

: Per gli utenti registrati al nostro sito internet

 

VERSAMENTO ACCONTO IVA 2024

L’acconto Iva 2024 scadrà il prossimo venerdì 27 dicembre, per i titolari di partita Iva, nella misura del 88% delle risultanze dell’ultimo periodo di versamento, relativo all’annualità precedente.

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime dei contribuenti minimi o forfetari) e gli enti pubblici che esercitano attività rilevanti ai fini Iva. Non sono obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono sempre esclusi dall’obbligo di versamento coloro che:

1)      hanno evidenziato nell’ultimo periodo 2023 un credito Iva, o concluderanno a credito il 2024;

2)      hanno cessato l’attività prima del 30/11/2024 se mensili, o 30/09/2024 se trimestrali;

3)      hanno iniziato l’attività nell’anno 2024;

4)      hanno registrato nel corso dell’anno solo operazioni esenti o non imponibili.

In alternativa a tale metodo di calcolo cosiddetto “storico”, i contribuenti hanno facoltà di optare per una delle seguenti alternative:

-          versamento pari all’88% dell’imposta dovuta per le operazioni che saranno effettuate fino al completamento del periodo d’imposta mensile o trimestrale (c.d. metodo previsionale);

-          in alternativa, versamento del 100% dell’imposta afferente le operazioni effettuate fino alla data del 20 dicembre (c.d. metodo delle operazioni effettuate).

 

NOTIZIARIO

BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE AL 2 DICEMBRE

Per i soggetti obbligati al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il 2 dicembre scade il termine il pagamento per le fatture emesse nel terzo trimestre 2024. Se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre/2 dicembre, come previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73 del 21.06.2022), convertito nella L. 122 del 04.08.2022.

L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:

-          elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);

-          elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 3° trimestre 2024 sarà il 15 novembre p.v.), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.

: In dettaglio le nuove scadenze

 

DETRAZIONI SUGLI IMMOBILI ENTRO DICEMBRE 2024

Con l’approssimarsi della fine dell’anno 2024, le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione Irpef 50%), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 50%/65% o più alte) e per gli interventi di adeguamento antisismico (detrazione Irpef/Ires del 70%/80% o più alte) cesseranno con le aliquote di detrazione che sono state in vigore nell’ultimo decennio.

Anche se per il bonus casa e il bonus mobili sembra certo un rinvio, al 31 dicembre 2024 scadranno il sismabonus, l’ecobonus e il bonus verde giardini. Corsa contro il tempo quindi per pagare i lavori edili con i bonus in scadenza entro la fine del 2024 che sono:

Ø super bonus (70%);

Ø eliminazione barriere architettoniche (75%);

Ø interventi di riqualificazione energetica – Ecobonus;

Ø interventi di recupero sul patrimonio edilizio (50%);

Ø bonus mobili ed elettrodomestici;

Ø bonus verde per giardini e terrazzi.

Le uniche certezze per il 2025 pare sia il bonus ristrutturazioni e per il bonus mobili sembra certo un rinvio e sempre nel 2025 scadranno la detrazione del 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche e il superbonus (che nel 2025 si ridurrà dal 70% al 65%).

Il disegno di legge di Bilancio 2025 prevede che lo sconto dedicato alle ristrutturazioni sarà confermato al 50%, soltanto per le prime case di proprietà, mentre scenderà al 36% per le seconde case. Restano escluse le abitazioni principali in affitto: per le spese su queste lo sconto fiscale sarà limitato al 36 per cento. In entrambi i casi ci sarà un massimale di spese di 96mila euro, che però andrà a intrecciarsi con i nuovi limiti previsti per la detrazione delle spese.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della proroga contenuta nel D.L. 113/2024, entro il prossimo 30 novembre 2024 è possibile nuovamente fruire della rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate) posseduti dai soggetti non imprenditori al 1° gennaio 2024.

La rivalutazione riguarda le partecipazioni, quotate e non, e i terreni, edificabili e agricoli, posseduti alla data del 1.01.2024; il pagamento dell’imposta sostitutiva (unica o prima rata) nella misura del 16% e la perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.11.2024. E’ possibile eseguire il versamento dell’imposta in 3 rate annuali di pari importo entro rispettivamente, il 30 novembre 2024, il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. Le rate medesime dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 novembre 2024.

L’agevolazione è ben nota ed è quella prevista per la prima volta dalla legge 448/2001 e poi ripetutamente prorogata, che consente di sostituire al costo storico di determinati beni il valore che risulta da una perizia di stima con lo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di cessione.

 

RIAPERTURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

E’ di pochi giorni fa un decreto legge che consente ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire, seppur tardivamente alla precedente scadenza del 31 ottobre, al concordato preventivo biennale 2024-2025.

L’adesione è possibile, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, fino al prossimo 12 dicembre, a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Chi accederà tardivamente al concordato preventivo biennale avrà anche accesso al ravvedimento speciale, la sanatoria per le annualità ancora accertabili dal 2018 al 2022, che consente di mettersi al riparo da accertamenti ai fini dei redditi di tipo analitico, analitico-induttivo o induttivo puro e ai fini Iva.

La riapertura non riguarda però tutti i soggetti, potranno accedere all’accordo biennale con il Fisco solo le partite Iva soggette alle pagelle fiscali ISA, di conseguenza, i tempi supplementari non scatteranno per ditte, autonomi e professionisti che applicano il regime forfetario della flat tax.

 

TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – R.E.N.T.RI.

La sigla R.E.N.T.Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, ovvero il nuovo registro digitale che in futuro permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema di gestione totalmente digitale. Questo strumento è realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e al suo interno dovrebbe includere la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e in funzione delle caratteristiche dei soggetti obbligati. Il 15 dicembre 2024 parte l’iscrizione al RENTRI e dal 13 febbraio 2025 entreranno in vigore i nuovi modelli di Registro di carico e scarico rifiuti e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), da tale data i vecchi modelli non potranno più essere utilizzati.

 

LAVORO

PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI

E’ terminato lo scorso 31 ottobre il periodo transitorio in cui imprese e lavoratori autonomi potevano presentare la richiesta della patente a crediti inoltrando, tramite Pec, il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva messo a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in concomitanza della pubblicazione della circolare operativa n. 4 del 23 settembre 2024.

Dal 1° novembre il rilascio del documento, in formato digitale, potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’invio dell’istanza telematica sul portale dell’INL, previa dichiarazione dei soggetti interessati del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti in base all’art. 27, co. 1 del D.Lgs. 81/2008.

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi operanti «fisicamente» nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi quali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati dall’allegato X del Dlgs 81/2008. Restano invece esclusi dal campo di applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, co. 4 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cui esclusione è espressamente prevista dalla norma.

La richiesta della patente a punti deve essere presentata in formato digitale, accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite SPID personale o CIE (carta d’identità elettronica) e può essere richiesta sia dal legale rappresentante dell’azienda o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega ad un professionista (commercialista, avvocato, consulente del lavoro). Al termine della procedura, il portale permette di scaricare una ricevuta in formato PDF contenente il codice alfanumerico unico associato alla patente digitale. Durante questa fase, è fondamentale che le figure preposte alla sicurezza come CSE e CSP siano allineate con la procedura e aggiornate sui requisiti richiesti dalla normativa più recente.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

BONUS NATALE 2024 DI 100 EURO

La L. 143/2024, in vigore dal 9.10.2024, ha introdotto per il 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro da riconoscere ai lavoratori dipendenti al verificarsi congiuntamente di alcune condizioni e rapportato al periodo di lavoro.

In particolare, il beneficio è destinato esclusivamente ai dipendenti con reddito fino a euro 28.000 annui (escluso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze); inoltre, i potenziali beneficiari sono individuati tra i lavoratori con coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato. Il bonus spetta anche ai nuclei monogenitoriali, ma solo se l’altro genitore è mancante o non ha riconosciuto il figlio.

Una modifica annunciata nel prossimo decreto Fiscale, attualmente in esame alla commissione bilancio del Senato è di estendere il beneficio anche a chi ha figli a carico, senza il coniuge a carico come le coppie di fatto in cui uno dei due componenti ha un figlio a carico. Nella prima versione la norma non prevede l’erogazione del bonus ai lavoratori con un figlio a carico non sposati, se l’altro genitore è ancora in vita.

Il lavoratore deve richiedere espressamente il bonus al datore di lavoro mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità.

Nella dichiarazione devono essere indicati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

Se il lavoratore ha avuto più datori di lavoro nel 2024, deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, accompagnando la dichiarazione con le certificazioni uniche dei precedenti datori di lavoro.

In caso di più contratti part time, il lavoratore può scegliere uno dei datori di lavoro come erogatore del bonus e dovrà fornirgli tutte le informazioni utili per determinare l’importo (redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro).

Non avendo l’Agenzia delle Entrate fornito un modello di dichiarazione, si propore un fac-simile.

: In dettaglio le novità

 

FLUSSI D’INGRESSO 2025 PER LAVORATORI NON COMUNITARI

Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all’estero dovrà tener conto delle indicazioni Ministeriali operative sui flussi d’ingresso 2025 per lavoratori stranieri, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 145/2024.

Per l’anno 2025 sono stati autorizzati: 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale; 730 ingressi per lavoro autonomo; 10.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Dal 1 al 30 novembre sarà possibile pre-compilare la domanda di nulla osta sul Portale Servizi ALI del Ministero dell’Interno e il click day sarà il 5, 7 e 12 febbraio 2025, a seconda della tipologia di lavoratori.

Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7, D.P.C.M. 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’articolo 24-bis, T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro (APL).

Si ricorda che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all’estero, devono prima verificare presso il Centro per l’Impiego competente, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale. La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.

: Per maggiori dettagli consultare il nostro sito internet

 

RIDUZIONE DEL TASSO INAIL PER PREVENZIONE (OT23)

L’art. 23 delle modalità per l’applicazione delle tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT23 per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28.02.2025, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto, indicando gli interventi realizzati nel 2024. La domanda può essere presentata a prescindere dall’anzianità dell’attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Sul sito www.inail.it (sezione atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo) sono pubblicati il Modello OT23 e la relativa Guida alla compilazione, nonché le faq.

 

FRINGE BENEFIT AUTO PENALIZZATI DAL 2025

L’art. 7 del disegno di legge di Bilancio prevede significativi cambiamenti alla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In primo luogo, viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit, rappresentato dal livello di emissioni di anidride carbonica dei veicoli, con la tipologia di alimentazione: in sostanza, a partire dal 1° gennaio 2025, per le assegnazioni di veicoli nuovi si dovrà solo tener conto se il veicolo concesso è con motore elettrico, ibrido plug-in o termico.

Inoltre, vengono rimodulati i coefficienti fiscali da applicare ai fini del calcolo del valore imponibile del benefit, spostando l’ago della bilancia a favore delle autovetture ecologiche, ovvero full electric o ibride plug-in, mentre vengono fortemente penalizzate quelle con motore termico nella fascia compresa tra 61 e 160 g/km di Co2, che poi rappresentano la maggior parte dei veicoli attualmente acquistabili o noleggiabili, mentre stranamente non si registrano conseguenza negative per le vetture più inquinanti, con emissioni oltre i 190 g/km di Co2. Nulla cambia per le auto assegnate entro il 31 dicembre 2024 o comunque immatricolate fino a tale data.

Per le aziende che non possono accedere alle auto ecologiche agevolate, l’aumento della tassazione e della contribuzione come benefit rischia di rallentare l’economia in termini di minori acquisti o noleggi di nuove vetture, in quanto i dipendenti e le aziende potrebbero preferire mantenere le auto già assegnate ricorrendo alla proroga dei contratti di noleggio o evitando di acquisire nuovi mezzi.

 

APPROFONDIMENTI

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Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

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ANTICIPAZIONI

RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022

L’Agenzia Entrate, con provvedimento del 4/11/2024, ha definito i termini e le modalità per accedere alla sanatoria (ravvedimento speciale) per gli anni dal 2018 al 2022, per coloro hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31 ottobre o che aderiranno entro il 12 dicembre p.v.

Sono interessati i contribuenti titolari di partita Iva che nel quinquennio 2018-2022 hanno applicato gli ISA o che hanno dichiarato una causa di esclusione correlata all’emergenza Covid-19 nei periodi da 2020-2021-2022 o per una situazione di “non normale svolgimento dell’attività” in un periodo del quinquennio 2018-2022.

Anche i contribuenti in regime forfetario nel 2023 sono interessati alla sanatoria, se precedentemente (nel quinquennio 2018-2022) hanno adottato la contabilità semplificata o ordinaria.

Il vantaggio attiene alla possibilità, a fronte del pagamento delle imposte sostitutive, di “blindare” il singolo periodo d’imposta da accertamenti; infatti, il perfezionamento del ravvedimento non permette agli uffici di procedere ad accertamenti ai fini dei redditi - art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamenti analitici, analitico-induttivi o induttivi puri), né ai fini Iva - art. 54, co. 2 del D.P.R. 633/72 (accertamenti analitico-induttivi ai fini Iva).

La sanatoria non si perfeziona se il pagamento avviene successivamente alla notifica di PVC, schema d’atto/avviso di accertamento o atto di recupero di crediti inesistenti.

La definizione è esercitata per singola annualità, versando entro il 31 marzo 2025 col modello F24 o la prima (di 24 rate) o l’unica rata delle imposte sostitutive sui redditi e dell’Irap.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona col pagamento di tutte le rate. La volontà di aderire alla sanatoria e l’individuazione del periodo di imposta indicato nel modello F24 e non è subordinato all’invio di alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE 2025

Un emendamento al D.L. 155/2024 apre alla possibilità di una "rottamazione quinquies" per i debiti fiscali affidati all’Agente della Riscossione fino al 31.12.2023, nonché una nuova opportunità anche per i decaduti da precedenti rottamazioni.

L’emendamento propone l’inclusione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1.07.2022 e il 31.12.2023, che copre esattamente quei debiti esclusi dalla precedente rottamazione.

La rottamazione-quinquies non si limita solo a nuovi carichi, ma offre anche una "seconda possibilità" per coloro che non hanno rispettato le scadenze delle rate previste dalle definizioni agevolate precedenti. La possibilità di riaprire i termini per i decaduti è una novità significativa, che potrebbe consentire a molti di evitare le conseguenze pesanti legate alla decadenza dalla definizione agevolata.

La proposta di legge prevede che i pagamenti per questa nuova edizione della rottamazione inizino a partire da luglio 2025. Tuttavia, i dettagli specifici sui piani di dilazione e sulle modalità operative saranno definiti solo con l’avanzamento dell’iter parlamentare e la successiva conversione in legge del decreto. L’approvazione definitiva del provvedimento è attesa alla Camera entro il 18.12.2024, e con essa si delineeranno con maggiore chiarezza tutti gli aspetti operativi di questa nuova definizione agevolata.

Nel frattempo, è importante ricordare che il termine per il versamento dell’ultima rata dell'anno della definizione agevolata in corso scade il 2.12.2024, con un termine di tolleranza di 5 giorni, che offre una finestra temporale preziosa per chi ha intenzione di aderire alla nuova rottamazione.

 

DELEGA UNICA PER I SERVIZI TELEMATICI DELLE ENTRATE

Sarà prossimamente attivo il modello unico di delega che consentirà ai contribuenti di delegare gli intermediari all’utilizzo di uno o più servizi online contestualmente dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, uniformando la scadenza delle delega, per tutti i sevizi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita.

La definizione di un mandato unico all’uso dei servizi telematici di entrambi gli enti rappresenta una delle semplificazioni previste dal decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024). La comunicazione della delega all’Agenzia delle Entrate potrà avvenire esclusivamente per via digitale e in modo sicuro, direttamente dall’utente o anche attraverso il suo stesso intermediario: i nuovi servizi per tale comunicazione verranno resi disponibili nei prossimi mesi e ne verrà data comunicazione con un avviso pubblicato sui siti internet dei due enti coinvolti.

Le deleghe già attivate per l’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione restano efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026, anche se il contribuente potrà scegliere di conferire una nuova delega con le regole del provvedimento appena approvato.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

NOTIFICA VIA PEC ALLA CASELLA PIENA

Una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 28452 del 5.11.2024, ridefinisce il panorama delle notifiche digitali, stabilendo un principio fondamentale: la notifica via PEC non può considerarsi perfezionata quando il sistema genera un avviso di mancata consegna per "casella piena", anche se tale circostanza è imputabile al destinatario.

Il nuovo principio di diritto stabilisce che la notificazione tramite PEC si perfeziona esclusivamente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC). Questa ricevuta rappresenta l’unica prova certa dell’effettiva consegna del messaggio all’indirizzo elettronico del destinatario.

La Suprema Corte ha inoltre delineato il percorso da seguire in caso di mancato perfezionamento della notifica: il notificante, per evitare decadenze, dovrà tempestivamente riattivare il procedimento notificatorio attraverso le modalità ordinarie previste (raccomandata a.r. o messo notificatore/ufficiale giudiziario).

Nel campo tributario, dove la certezza della notifica assume un’importanza fondamentale per la tutela sia dell’Amministrazione Finanziaria che del contribuente, il principio secondo cui la notifica non si perfeziona in caso di "casella piena" comporta significative conseguenze operative.

Per gli enti impositori, questo orientamento comporta la necessità di una maggiore attenzione nella gestione dei termini decadenziali, dovendo considerare i tempi necessari per l’attivazione delle procedure di notifica alternative. Sul finire dell’anno, in coincidenza con i termini prescrizionali è una situazione da tenere in evidenza.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

 

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