STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
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ALBA, lì 20 febbraio 2025
CIRCOLARE N. 193
Meno risalto ha invece avuto la recente sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani (Cedu), che ha condannato l'Italia per violazione dei diritti, costringendo il nostro Paese a rivedere le normative sugli accessi e le ispezioni fiscali e sottolineando la necessità di una maggiore regolamentazione e protezione per le aziende e i cittadini. Nella sentenza i giudici evidenziano che i casi esaminati mostrano che il potere dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di decidere sulla necessità, il numero, la durata e l’entità delle ispezioni e delle informazioni richieste, copiate o sequestrate non è regolamentato.
Due facce della tanto attesa riforma fiscale, che vuole segnare una svolta tra misure contro le frodi, accertamento, compliance, contenzioso e riscossione, tali da produrre effetti nei prossimi anni, ricostituendo un equilibrio fra Fisco e contribuente.
La svolta punta sempre di più su strumenti collaborativi con i contribuenti (dal concordato preventivo alla cooperative compliance) destinati a intercettare le situazioni di rischio ex ante, quanto il Governo deve fare i conti con una spinta sempre più forte a una nuova edizione della rottamazione, che di per sé non favorirebbe certo l’educazione all’adempimento spontaneo. I risultati di queste spinte si vedranno nel futuro prossimo e dovranno farci capire se la strada di uno spirito collaborativo sempre più forte fra Fisco e contribuente è quella più adatta alla realtà in cui si muovono amministrazione, professionisti e contribuenti.
Le scadenze di febbraio riguardano gli adempimenti Iva, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il nuovo registro telematico per la tracciabilità dei rifiuti e il conguaglio Imu per i comuni che hanno deliberato con ritardo le aliquote.
Per il lavoro è già tempo di certificazione unica che anticipa la redazione dei modelli dichiarativi 730 e Redditi, oltre alle novità di inizio anno sulla tracciabilità dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto e la nuova disciplina fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
ADEMPIMENTI DEL 28 FEBBRAIO
Sono confermate a venerdì 28 febbraio le seguenti scadenze:
Ø Conguaglio fiscale da parte dei sostituti d’imposta per le retribuzioni corrisposte entro il 12/01;
Ø Comunicazione della liquidazione Iva periodica del 4° trimestre 2024;
Ø Presentazione della dichiarazione e versamento Iva per chi ha aderito al regime Ioss;
Ø Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2024;
Ø Conguaglio per l’IMU 2024 dovuta ai comuni che hanno deliberato in ritardo le aliquote;
Ø Dichiarazione Inail sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2024;
Ø Registrazione cumulativa dei contratti d’affitto di fondi rustici, stipulati nel 2024.
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VERSAMENTO SALDO IVA 2024
Entro il prossimo 17 marzo, in presenza di un debito, è dovuto il saldo Iva del 2024, sulla base della Dichiarazione Iva annuale, se di importo superiore a 10,33 euro. Dallo scorso anno il pagamento in modalità rateale può avvenire a 10 rate (fino al 16/12), in luogo delle precedenti 9 rate; in alternativa, è ammessa la possibilità di versare il dovuto entro il termine previsto per il versamento delle imposte dirette, ossia entro il 30.06 o successivamente, con la maggiorazione dello 0,4% entro il 30.07.2025.
L’omesso o tardivo versamento del saldo Iva può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni, oltre agli interessi legali su base annua del 2% dal 01/01/2025.
Sempre il prossimo 17 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025.
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VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 17 MARZO
Lunedì 17 marzo scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:
Ø Iva a debito del mese precedente (febbraio), per i contribuenti con liquidazione mensile;
Ø Iva a debito da dichiarazione annuale 2024 e versamento della tassa di concessione governativa relativa al 2025 da € 309,87 a € 516,46 per la numerazione e la bollatura dei libri e registri, da parte di società di capitali (Spa e Srl), escluse le cooperative, di mutua assicurazione ed i consorzi;
Ø Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;
Ø Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di febbraio, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;
Ø Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.
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TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – RENTRI
Dal 13 febbraio è operativo il RENTRI, che identifica il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei RIfiuti, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso un sistema di gestione totalmente digitale del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti, in sostituzione del MUD ed i vecchi registri e formulari non potranno più essere utilizzati, anche se vidimati.
Anche se il passaggio dai vecchi ai nuovi documenti decorre per tutti dal 13 febbraio 2025, si hanno velocità differenziate tra la loro tenuta digitale e cartacea. Infatti:
- il primo gruppo di iscritti al Rentri tiene il nuovo registro in formato digitale e deve usare il nuovo formulario in formato cartaceo ma vidimato digitalmente dal portale Rentri. E’ digitale dal 13 febbraio 2025;
- il secondo e il terzo gruppo di obbligati dal 13 febbraio 2025 e nelle more dell’iscrizione dovranno usare il nuovo modello di registro, però cartaceo e vidimato fisicamente presso le Camere di commercio. La stampa dei modelli è disponibile dal portale Rentri. Il registro sarà digitale dalla data di iscrizione. Anche per questi obbligati e per i non obbligati all’iscrizione al Rentri, dal 13 febbraio 2025 il nuovo formulario sarà cartaceo ma vidimato digitalmente tramite accesso all’area «Produttori non iscritti» di www.rentri.gov.it; è diventato totalmente digitale dal 13 febbraio 2025, ma solo per gli iscritti.
Durante la discussione del decreto Milleproroghe nella seduta del 12 febbraio 2025, il Senato ha dato il via a un emendamento per il differimento dei termini di 60 giorni rispetto alla prima scadenza.
L’omessa o irregolare iscrizione al Rentri sono colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi che sale da 1.000 a 3.000 euro per i pericolosi (con riduzione a un terzo per l’iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto).
NUOVE REGOLE PER IL REGIME FORFETARIO DAL 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024 pubblicata sulla G.U. del 31/12/2024) ha modificato alcuni requisiti di accesso al regime forfetario, a partire dal 2025, con quattro novità: 1) per il solo anno 2025 la soglia di reddito di lavoro dipendente o assimilato (come la pensione), viene alzata da 30mila a 35mila euro con riferimento all’anno precedente; 2) la possibilità di chiedere uno sconto del 50% per 36 mesi sui contributi previdenziali per coloro che si iscrivono nel 2025, per la prima volta, alla gestione Inps di artigiani o commercianti; 3) dopo che dal 2024 la fattura elettronica è diventata obbligatoria per tutti i forfettari, dal 2025 i contribuenti forfetari possono emettere la fattura in forma semplificata anche oltre i 400 euro (tranne le eccezioni per le cessioni intraunionali e mancanza dei requisiti della territorialità); 4) il Collegato lavoro ha esteso il regime forfetario ai titolari di partita Iva che hanno un contratto di lavoro “misto”, cioè abbinano alla posizione autonoma un lavoro dipendente part-time tra il 40 e il 50% dell’orario con lo stesso datore di lavoro, purché si tratti di un’azienda da almeno 250 dipendenti.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 01.01.2023 ha aumentato a 85.000 euro (rispetto al precedente limite di 65.000 euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DEL 4° TRIMESTRE
Scade il prossimo 28.02.2025, il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2024.
Secondo la regola generale, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell’anno solare, deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo, ovvero, entro la fine di maggio dell’anno in corso (primo trimestre), entro la fine di novembre dell’anno in corso (terzo trimestre) ed entro la fine di febbraio dell’anno successivo (quarto trimestre). Invece, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre va assolta entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell’anno in corso.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei già menzionati trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (entro il 30 novembre).
Con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre (ottobre-dicembre) non è prevista alcuna semplificazione e pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture emesse nel quarto trimestre 2024 va versata entro il prossimo 28 febbraio.
UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE NEL 2025
A partire dal 1° gennaio 2025 è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel 2024, ma anche altri crediti derivanti da imposte e contributi, in modalità “orizzontale”, ovvero con il modello F24. Le compensazioni dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Dal 1° luglio 2024, per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro, è scattato il divieto assoluto di compensazione dei crediti fiscali col modello F24.
La legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) ha previsto delle restrizioni all’uso delle compensazioni col modello F24: 1) la compensazione dei crediti Inps da parte di lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e separata potrà avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, mentre per i datori di lavoro non agricoli, solo dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi (Uniemens, che scade a fine del mese successivo di quello delle relative retribuzioni) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i crediti Inail la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto; 2) dal 1° luglio 2024 anche per compensare crediti dei contributi previdenziali (Inps) e premi Inail occorrerà utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). In pratica l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia opera in qualsiasi caso di compensazione, indipendentemente dall’elencazione delle tipologie di crediti; un caso contrario gli F24 saranno scartati dai sistemi bancari.
In alternativa all’utilizzo del credito in compensazione, è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza, al verificarsi di determinate condizioni, e comunque in caso di cessazione dell’attività. In via generale, la procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovano strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente dovranno effettuare nel corso dell’anno 2025, non riuscendo a sfruttare tutto il credito tramite la compensazione.
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TABELLE ACI PER IL 2025
La L. di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024 stata pubblicata sul G.U. del 31/12/2024) ha modificato la disciplina fiscale dell’auto concessa in uso promiscuo al dipendente. Si tratta della vettura concessa al dipendente affinché questi la possa utilizzare tanto per finalità aziendali quanto per finalità personali; a fronte di tale utilizzo privato è previsto un benefit tassabile in capo al dipendente stesso, determinato forfettariamente tramite le tabelle ACI approvate annualmente), eventualmente ridotto di quanto corrisposto al datore di lavoro a titolo di addebito per la copertura dei costi afferenti l’utilizzo privato.
Per le auto concesse in uso promiscuo, con accordo stipulato fino al 30 giugno 2020, il benefit è calcolato sulla base del 30% di 15.000 Km, che corrisponde ad una percorrenza di 4.500 Km annui.
Per quelle immatricolati a partire dal 1° luglio 2020 e con accordi di assegnazione stipulati a decorrere dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2024, il fringe benefit è variabile, in base all’impatto ambientale del veicolo, in base alla CO2 prodotta (più l’auto inquina, più l’importo da tassare è elevato), mentre dal 2025 il benefit viene quantificato in base al tipo di alimentazione del veicolo: le auto elettriche e quelle ibride plug-in prevedono un trattamento molto agevolato, mentre per tutte le altre vetture il benefit diventa più gravoso. Nel dettaglio l’art. 1, co 48 della L. 207/2024 prevede una nuova tassazione delle auto concesse in uso promiscuo ai lavoratori, intervenendo sull’art. 51, co. 4, lett. a) del Tuir. Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.01.2025, i coefficienti fiscali utilizzabili sono i seguenti:
- 10% in caso di veicoli elettrici a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% in caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 50% in tutti gli altri casi (altri ibridi e vetture a metano, gpl, idrogeno, benzina e gasolio).
I Clienti dello Studio hanno già ricevuto i conteggi personalizzati per i fringe benefit ai dipendenti sulle auto concesse in uso promiscuo, per il 2025, mentre riceveranno prossimamente i nuovi conteggi personalizzati per il rimborso chilometrico dei costi sostenuti dalle auto personali, per il 2025.
: In dettaglio i contenuti del provvedimento
CONGUAGLIO VERSAMENTO IMU DEL 2024
Anche quest’anno è arrivata la proroga per rendere valide le delibere IMU e TARI inefficaci perché pubblicate in ritardo sul portale del federalismo fiscale del Ministero dell’Economia. La normativa di riferimento prevede infatti che ai fini della determinazione delle aliquote IMU, le delibere e i relativi regolamenti debbano essere approvati entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento (28 ottobre), ai fini della pubblicazione sul portale del MEF.
Un emendamento approvato al testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2025 prevede, come lo scorso anno, un’estensione del termine per la pubblicazione delle delibere relative alle aliquote IMU applicate nel 2024 e pertanto i contribuenti interessati sono chiamati al versamento del conguaglio IMU entro la nuova scadenza del 28 febbraio 2025. Se, invece, il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso secondo l’ordinaria procedura.
Il rimborso della quota si può chiedere entro 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Per i Clienti dello Studio sono già stati eseguiti i conteggi per il conguaglio.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale n. 9454 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2024, i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro assimilati ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
La CU 2025 deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia.
Dal periodo d’imposta 2024 i termini di trasmissione in via telematica sono sdoppiati: entro il 17 marzo 2025 le certificazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi; entro il 31 marzo 2025 le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero nel più ampio termine del 31 ottobre 2025 relativo alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2025), se certificano redditi per i quali non può essere presentata la dichiarazione precompilata (mod. 730). La consegna cartacea per tutte le certificazioni ai percipienti deve avvenire entro il 16 marzo (17 marzo 2025).
Con l’obbligo generalizzato all’emissione delle fatture elettroniche, dal 2024 è venuto meno l’obbligo di certificazione delle somme erogate a professionisti autonomi forfetari e minimi non soggetti a ritenuta d’acconto, ad eccezione delle indennità, quali ad esempio quella di maternità.
La Certificazione Unica contiene anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria.
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BANDO ISI – INAIL 2024 / 2025
E’ stato pubblicato il 18/12/2024 il nuovo Bando INAIL 2024 – 2025 che mette a disposizione delle aziende 600 milioni di euro per investimenti che migliorino la salute e sicurezza dei lavoratori. Si tratta infatti di un bando che consente alle aziende di ottenere un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro per investimenti aziendali quali presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le spese ammissibili includono quelle per la riduzione di diversi tipi di rischio sul lavoro, come il rischio chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, cadute dall’alto e lavorazioni in spazi confinati. Sono inoltre ammesse le spese per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la bonifica da amianto e la sostituzione di macchinari obsoleti.
I progetti devono raggiungere un punteggio minimo di 120 punti per essere ammissibili e devono essere realizzati entro 365 giorni dalla concessione del contributo.
Le domande potranno essere presentate dal prossimo 14 aprile e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025, attraverso la procedura informatica, tramite la sezione del sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE. Entro il 16 maggio 2025 sarà inoltre disponibile l’aggiornamento del calendario, consultabile nella sezione "Allegati all'Avviso e calendario" e l’acquisizione avverrà in ordine cronologico.
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RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2025
E’ stato pubblicato il decreto con le retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori dipendenti all’estero, che definisce le tabelle con gli importi da considerare per il calcolo dei contributi e delle imposte dovute, che registra un incremento generalizzato dell’1,8% rispetto al precedente anno.
Gli importi stabiliti periodicamente si utilizzano per il calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, secondo quanto stabilito dall’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, per il periodo di paga che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Come stabilito dal Tuir, le disposizioni si applicano per il lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa per almeno 183 giorni in un anno, anche non continuativi. In questa soglia minima devono essere considerati anche eventuali periodi di ferie, festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.
Come si legge nel testo del decreto, per i lavoratori per i quali sono previste fasce diverse, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata in base al confronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Inoltre, in caso di assunzioni, risoluzioni del supporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Sulle retribuzioni convenzionali, poi, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
: Per un maggior approfondimento
TRACCIABILITA’ DEI RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI
La legge di Bilancio 2025 ha modificato l’art. 51 del Tuir, al fine di stabilire il nuovo principio secondo cui i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, per trasferte o missioni, non concorreranno a formare il reddito dei dipendenti se le stesse risulteranno corrisposte con mezzi tracciati ovvero con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997.
A decorrere quindi dal 1.01.2025, i rimborsi ai dipendenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, mediante autoservizi pubblici non di linea (tra cui taxi e noleggi con conducente), non documentati mediante strumenti di pagamento tracciabili concorreranno a formare reddito tassabile per il lavoratore, con la corrispondente indeducibilità dei costi per l’impresa anche ai fini Irap, essendo stato modificato anche l’art. 95 del Tuir, che prevede ora che le medesime spese rimborsate siano deducibili solo se pagate con mezzi tracciati.
I sistemi di pagamenti ammessi sono quindi carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari. Sono considerate tracciabili anche le app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare.
Il datore di lavoro potrà decidere di consegnare ai lavoratori in trasferta la carta di credito aziendale o un altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell’azienda. Se i lavoratori eseguiranno il pagamento con la propria carta di credito o debito, nella nota spese, insieme alla fattura o alla ricevuta fiscale, dovranno riportare anche la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile.
In presenza del “doppio” giustificativo si potranno rimborsare le spese di trasferta; se manca il documento che attesta il pagamento tracciato, l’azienda dovrà rimborsare la nota spese assoggettandola a ritenute e contributi e la registrazione del costo in contabilità sarà tra i componenti indeducibili.
Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.
Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.
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NOVITA’ PER LA PROSSIMA DICHIARAZIONE 730 E REDDITI
Con la pubblicazione della bozza del modello 730/2025 sul portale dell’Agenzia Entrate si apre la nuova stagione della dichiarazione dei redditi, che sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2025 per visualizzare la propria dichiarazione precompilata dell’anno 2024. Come di consueto, la dichiarazione precompilata riguarda sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.
Le principali novità contenute nel modello 730/2025 riguardano:
• ampliata la tipologia dei redditi: i contribuenti non titolari di partita Iva potranno utilizzare il modello 730 anche per indicare i redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per modello Redditi;
• rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito: prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
• nuova tassazione delle locazioni brevi assoggettate alla cedolare secca con aliquote differenziate: i redditi derivanti da contratti di locazione breve (inferiori a 30 giorni) sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 21% per una sola unità immobiliare; per le altre unità (fino a quattro), l’aliquota passa al 26%;
• rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
• lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
• regime agevolato per lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
• detrazione super bonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel super bonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
• detrazione sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
• detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
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IRES PREMIALE AL 20% PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’aliquota IRES agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d’imposta 2025, a favore delle società di capitali (SRL, SPA e Cooperative), al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31.12.2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a euro 20.000), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0. Tra gli altri requisiti è previsto che il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito e che siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
Viene previsto che le imprese beneficiarie dell’IRES premiale decadono dalla stessa, con conseguente recupero dell’agevolazione fruita:
a) nel caso in cui la quota di utile accantonata nell’apposita riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (nel 2026);
b) se i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2025
In tema di contribuzione previdenziale a carico di agenti e rappresentanti e delle ditte preponenti, sono state comunicate le novità riguardanti gli importi dei minimali e massimali contributivi dovuti alla Fondazione ENASARCO per il 2025.
L’aliquota per gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari al 17,00% e come sempre la metà (8,5%) è a carico della ditta mandante, l’altra metà a carico dell’agente.
Si ricorda che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.
Vengono rivalutati, sulla base dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, i minimali ed i massimali delle retribuzioni e per i nuovi iscritti a partire dal 2025, non sono più operative le agevolazioni previste dall’art. 5-bis del regolamento. Tuttavia, restano efficaci per coloro che si sono iscritti nel triennio 2021-2023.
MODELLO UNICO AMBIENTALE MUD
Scade il 30 aprile p.v. il termine di presentazione della dichiarazione ambientale MUD per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2024.
Le attività obbligate a presentare il MUD sono: le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^), le imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^) derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi e chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione e le imprese ed enti che effettuino operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sono invece esenti: le attività quali, estetisti, parrucchieri, tatuatori che producono rifiuti a rischio infettivo e le imprese agricole e chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi (ai sensi del Decreto legislativo 152/2006, allegato D alla parte 4^).
La presentazione del M.U.D. può avvenire esclusivamente per via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico.
Lo Studio fornisce il supporto in merito all’adempimento.
ISEE 2025 DA RIFARE SENZA TITOLI DI STATO
L’ISEE è scaduto il 31 dicembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 è dunque necessario rifarlo. La novità del 2025 è il DPCM a firma del Presidente del Consiglio che ha previsto l’esclusione dal calcolo ISEE dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un massimo di 50.000 euro.
Peccato che il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto è attualmente in fase di registrazione presso la Corte dei Conti per la correzione di un refuso. Una volta pubblicato l’INPS adeguerà il sistema di calcolo dell’indicatore.
Le attestazioni ISEE 2025 già rilasciate resteranno valide, ma sarà necessario richiedere un nuovo calcolo dell’ISEE, basato sulle nuove regole introdotte dal DPCM.
Si stima in circa il 40% gli ISEE che contengono titoli di Stato o prodotti di risparmio postale che quindi dovranno essere rifatti e calcolati con le nuove regole. Si attende di capire se la soglia dei 50mila euro “scomputabili” sia relativa alla somma degli importi detenuti da tutti i componenti del nucleo, oppure dal singolo richiedente. Il risultato è che migliaia di ISEE potranno essere rivisti al ribasso, rendendo accessibili a famiglie prima escluse determinate prestazioni o rette inferiori.
Per contro, l’effetto inverso si traduce in un maggior costo per chi eroga le prestazioni o in minori entrate per gli enti (Comuni e università) e potrebbe incidere sugli equilibri di spesa degli enti locali.
Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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