STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Ai Sigg.ri Utenti

                                                                                              

                                                                      

ALBA, lì 3 aprile 2025

 

 

CIRCOLARE N. 194

 

PRIMO PIANO

Dopo due anni dalla riforma dell’Irpef e dai tagli al cuneo contributivo, l’Istat ha certificato che nel 2024 la pressione fiscale è salita al 42,6%, con un balzo di 1,2 punti rispetto all’anno prima che l’ha portata ai livelli più alti dell’era post-covid.

A conferma del fatto che riformare l’Irpef è un’operazione facile da scrivere nel testo di una legge delega, ma un’impresa decisamente più complessa, e non priva di insidie, quando la si deve realizzare, il pasticcio sugli acconti Irpef per il 2025 nella prossima dichiarazione dei redditi non è che l’ultimo di una serie di inciampi nel tortuoso cammino del riordino dell’imposta personale, destinato a trovare una soluzione normativa a breve. Occorre riscrivere la norma che prevede che le somme da pagare a titolo di acconto di imposta sul 2025, a giugno e novembre, siano calcolate con le aliquote in vigore nel 2025 e non con quelle del 2023. Un giochino che sarebbe costato ai contribuenti circa 250 milioni, da anticipare all’Erario e poi recuperare l’anno successivo, e che avrebbe impattato su oltre 4,3 milioni di contribuenti, tra i quali 3,4 milioni di dipendenti e pensionati.

Il meccanismo del cuneo contributivo, trasformato da quest’anno in una detrazione di imposta, genera qualche sorpresa negativa, visto che in alcuni casi i lavoratori dipendenti sotto i 35mila euro si ritrovano in busta paga un importo netto leggermente più basso di quello del 2024; è il prezzo che si paga per stabilizzare e aggregare alle regole Irpef il “vecchio” taglio del cuneo.

Sono anche interessati coloro che predispongono il modello 730 precompilato, che potrà essere visualizzato a partire dal 30 aprile ed accettato fino al 30 di settembre p.v. Per il pagamento delle imposte la scadenza è il 30 giugno o al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. L’IMU mantiene sempre le date del 16 giugno per l’acconto e del 16 dicembre per il saldo, mentre la dichiarazione da inviare al comune per le variazioni avvenute nel 2023 deve essere presentata entro il 30 giugno.

Novità anche per il lavoro, dove saranno possibili le dimissioni del lavoratore nel caso di assenza ingiustificata protratta per oltre 15 giorni e il nuovo modello 770 semplificato, da presentare mensilmente in occasione dei versamenti mensili con il modello F24, contenente anche l’ammontare delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione, ai fini del versamento.

Sarà poi possibile rimediare ai mancati o tardivi versamenti dei contributi previdenziali INPS e dei premi INAIL, con una procedura simile al ravvedimento operoso, ma diversa da quella fiscale.

 

SCADENZARIO

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 APRILE

Mercoledì 16 aprile scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (marzo), per i contribuenti con liquidazione mensile;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di marzo, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2025

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre (gennaio-marzo) 2025, se superiore a 2.582,28 euro, devono presentare il modello TR, previa la verifica delle condizioni previste.

L’art. 38-bis del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell’anno, quando l’importo è superiore a 2.582,28 euro, da utilizzare in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, nel modello F24.

Dopo la presentazione del modello TR i primi 5.000 euro di credito possono essere utilizzati da subito in compensazione, mentre per la parte eccedente occorre attendere il decimo giorno successivo. Pertanto, in caso di presentazione del modello TR relativo al primo trimestre il 30 aprile, il credito Iva emergente potrà essere utilizzato in compensazione dal 10 maggio p.v.

Le successive scadenze per la presentazione sono le seguenti:

- 31 luglio per il 2º trimestre;

- 31 ottobre per il 3º trimestre.

Non è possibile presentare tardivamente il modello, sanando la relativa violazione, poichè il ravvedimento operoso non è applicabile alla comunicazione Iva TR.

 

VERSAMENTI TELEMATICI IN SCADENZA IL 16 MAGGIO

Venerdì 16 maggio scade il termine per effettuare i versamenti unitari relativi a:

Ø  Iva a debito del mese precedente (aprile), per i contribuenti con liquidazione mensile e del primo trimestre (gennaio-marzo), per i contribuenti con liquidazione trimestrale;

Ø  Ritenute alla fonte operate nel mese precedente;

Ø  Ritenute sulle provvigioni pagate nel mese di aprile, nella misura del 23% sul 50% sull’imponibile ovvero sul 20% delle medesime se il prestatore si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi;

Ø  Contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente dovuti dai datori di lavoro e prima rata 2025 (primo trimestre) per artigiani e commercianti;

Ø  2^ rata del premio Inail 2024/2025 per chi ha optato per il versamento rateale.

: Per visualizzare tutto lo scadenzario

 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI e IMU

In preparazione del prossimo appuntamento annuale con la dichiarazione dei redditi per l’anno 2024, inviamo in allegato il foglio di raccolta dati, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni utili e necessarie alla corretta compilazione dei modelli dichiarativi e alla gestione dell’IMU, per i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sugli immobili.

Al fine di garantire il miglior servizio, Vi preghiamo produrci quanto prima tutta la documentazione in Vs. possesso, che si sintetizza nell’allegato elenco che dovrà essere restituito, debitamente controfirmato, barrando le caselle relative ai documenti consegnati con l’indicazione della data e della natura delle variazioni intervenute e di eventuali altre comunicazioni ritenute utili.

 

In una situazione di differimento delle scadenze e degli adempimenti, si indicano quelle che al momento sono le date previste:

Modello 730/2025

Dal 30 aprile è disponibile la dichiarazione precompilata; la presentazione arriva fino al 30 settembre

Conguaglio delle imposte dal modello 730 (rimborso o versamento)

Dal mese di luglio per i dipendenti; da agosto/settembre per i pensionati

Pagamento imposte

Entro il 30 giugno senza maggiorazione

Entro il 31 luglio con maggiorazione dello 0,4%

Presentazione modello Redditi 2025

Entro il 30 giugno con modalità cartacea

Entro il 31 ottobre con modalità telematica

Pagamento IMU 2025

Acconto al 16 giugno 2025

Saldo al 16 dicembre 2025

Dichiarazione per variazioni IMU del 2024

Entro il 30 giugno 2025

 

Come sempre richiediamo la trasmissione dei documenti necessari e la restituzione dell’elenco allegato; in caso di mancata restituzione non sarà possibile procedere alla predisposizione della dichiarazione e che in caso di compilazione incompleta o errata, lo Studio NON si assume alcuna responsabilità circa l’inesattezza della dichiarazione.

: Per visualizzare l’elenco dei documenti

 

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Dal 30 aprile sarà possibile visualizzare la propria dichiarazione 730 precompilata sul sito web dell’Agenzia Entrate, resa disponibile online per dichiarare i redditi del 2024. La modalità precompilata riguarda sia il modello 730 che il modello Redditi PF, ma solo per alcune categorie di contribuenti.

Diverse le novità presenti nel modello 730/2025 alla luce delle modifiche apportate dal decreto Adempimenti. Il modello ha accolto due nuovi quadri, M e T, per dichiarare, con il primo, i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e, con il secondo, le plusvalenze di natura finanziaria. Spazio, inoltre, all’aggiornamento delle agevolazioni sui redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli.

Accolte anche le misure sulla tassazione delle locazioni brevi, assoggettate alla cedolare secca al 26%, aliquota che scende al 21% per un immobile scelto dal contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato. Se il reddito da locazione si riferisce a una sola unità sarà tassato al 21 per cento.

Altre novità presenti nella modulistica sono il regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024 e il “bonus tredicesima”.

A parte le novità normative, non cambiano le modalità operative per l’utilizzo della dichiarazione precompilata. Infatti, una volta autenticatosi nella sezione riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite le proprie credenziali, il contribuente, se interessato al modello 730, può accettarlo/integrarlo e inviarlo direttamente via web.

Dal 1° ottobre 2021 è possibile accedere solo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), alla pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata.

Si ricorda che l’utilizzo del 730 precompilato non è obbligatorio ed è sempre possibile utilizzare il modello 730 tradizionale, avvalendosi di un intermediario abilitato. Se successivamente si dovesse riscontrare un errore nella compilazione del modello 730 è possibile rettificare con un modulo integrativo e rivolgendosi a un intermediario (CAF o professionista), anche se nella compilazione precedente ci si era rivolti ad un altro soggetto. Oppure si può presentare un modello Redditi persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Il termine ultimo per la presentazione del modello 730 per i redditi del 2024 è il 30 settembre 2025.

: Per maggiori informazioni

 

NOTIZIARIO

POLIZZE CATASTROFALI CON RINVIO

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha approvato un decreto legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. L’obbligo slitta al 1° ottobre per le medie aziende, al 1° gennaio 2026 per le piccole e micro, mentre resta fermo al 1° aprile per le grandi, ma non ci saranno sanzioni per 90 giorni.

Ricordiamo che la legge di conversione del D.L. Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio aveva già prorogato al 31 marzo l’obbligo sulle polizze catastrofali per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, con esclusione degli imprenditori agricoli, già caratterizzati da un diverso e maggiore rischio per calamità atmosferiche.

Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono le immobilizzazioni materiali, esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale, per cui dalla medesima resta fuori il magazzino.

Le definizioni richiamano le immobilizzazioni di cui all’art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, esclusivamente a quelle «a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa». Ciò vorrebbe dire che si tratti di: terreni, fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento dell’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni comunque pertinenziali all’edificio, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

: In dettaglio le nuove scadenze

 

CODICI ATECO 2025 IN USO DAL 1° APRILE 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 entra in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che consentirà di rilevare in maniera più puntuale e precisa le attività economiche svolte da imprese e professionisti, rappresentando più efficacemente l’evoluzione del sistema produttivo italiano.

La data di adozione è il 1° aprile 2025, dal quel momento Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.

La nuova classificazione sostituisce la precedente ATECO 2007 - Aggiornamento 2022, ed è in linea con i nuovi parametri stabiliti dai Regolamenti europei e con la classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137.

La ricodifica avviene in parte automaticamente tramite i software gestionali, grazie alla tabella di raccordo fornita dall’ISTAT, ma è comunque necessario verificare che il nuovo codice assegnato sia corretto. L’adeguamento ai nuovi codici sarà cruciale non solo per garantire la conformità con le normative fiscali, ma anche per migliorare la qualità e la precisione delle statistiche economiche, un aspetto di crescente importanza in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso.

: In dettaglio i contenuti del provvedimento

 

DOMANDA DI RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito le indicazioni operative per la presentazione online della domanda di riammissione alla rottamazione quater che deve avvenire entro il 30 aprile 2025. Il servizio, previsto dalla legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe riguarda quei contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dalla definizione agevolata.

Si ricorda che la legge stabilisce che ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla rottamazione quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato (o insufficiente o tardivo) versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, possono essere riammessi presentando entro il 30 aprile 2025 una nuova richiesta. Pertanto, il contribuente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in un numero massimo di 120 rate di pari importo calendarizzate rispettivamente 31 luglio 30 novembre 2025, successivamente il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

L’esito della richiesta per essere riammessi alla rottamazione quater sarà dato dall’Agente della Riscossione entro il 30 giugno 2025, con la comunicazione dell’ammontare delle somme dovute e i moduli di pagamento in base al piano di rateizzazione scelto in fase di domanda.

: Si rimanda al nostro sito internet

 

ALIQUOTE INPS 2025

Con la circolare n. 38 del 7 febbraio 2025, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2025 che sono pari al 24% con una maggiorazione del 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Continuano ad applicarsi, anche per il 2025, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati, mentre l’art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell’anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. Ultima novità riguarda i collaboratori fino a 21 anni, dove non si applica più la riduzione di aliquota, causa l’allineamento dovuto al progressivo innalzamento delle aliquote disposto dall’art. 24 co. 22 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Nessuna novità invece per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, dove all’aliquota del 33% rimangono in vigore le aliquote dello 0,50%, dello 0,22% e dell’1,31%. In sostanza per questi soggetti la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025 ha confermato le medesime aliquote previste per il 2024, aumentando solo il massimale e il minimale.

: In dettaglio le scadenze

 

LAVORO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA

Tra gli interventi della Legge 12 dicembre 2024, n. 203, c.d. Collegato Lavoro, l’art. 19 ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto.

L’art. 19, dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024, disciplina l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore al ricorrere di un’assenza ingiustificata del lavoratore protratta per oltre 15 giorni. Viene previsto quindi che se un dipendente è assente ingiustificato per un periodo superiore a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o - in mancanza di specifiche indicazioni contrattuali - per un periodo superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro, ma deve comunicare l’assenza ingiustificata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Una volta effettuata la comunicazione all’INL, il rapporto di lavoro si considera automaticamente risolto, a meno che il lavoratore non dimostri, entro un termine stabilito, che l’assenza era giustificata da cause di forza maggiore o da fatti imputabili al datore di lavoro.

Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, lo stesso non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, non rientrando, la fattispecie in questione, nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come chiarito dall’Inps nel messaggio del 19 febbraio 2025 n. 639.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare del 27.03.2025, n. 6, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal c.d. Collegato lavoro, precisando che i contratti collettivi possono soltanto incrementare, e non ridurre, la durata di 15 giorni di assenza ingiustificata ai fini delle dimissioni di fatto.

: Maggiori informazioni sul nostro sito internet

 

MODELLO 770 SEMPLIFICATO MENSILE

L’art. 16 del D.Lgs. 1/2024 ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31.12 dell’anno precedente non superiore a 5 (in via sperimentale). La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate e gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento.

La nuova procedura semplificata si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026. L’adesione alla procedura semplificata è facoltativa e avviene tramite comportamento concludente, vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.

Con il provvedimento del 31.1.2025 n. 25978, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’art. 16 del D.Lgs. 1/2024, definendo le modalità e i termini per la trasmissione dei dati aggiuntivi.

: Per saperne di più

 

PARITA’ DI GENERE

Ad aprile, doppia scadenza per la certificazione della parità di genere: le imprese che vogliono certificarsi nel 2025 hanno tempo fino al 18 aprile per presentare domanda di agevolazione, mentre scade il 30 aprile il termine di presentazione per le imprese già certificate nel 2024, che si candidano per ottenere fino a 50mila euro di incentivo.

L’obiettivo è supportare il tessuto imprenditoriale nel percorso verso una maggiore equità e inclusione, incentivando l’adozione di sistemi di gestione che promuovano una cultura organizzativa orientata alla parità fra i generi, possibile presentare la domanda di agevolazione sulla piattaforma restart.infocamere.it, accedendo tramite Spid, Cie o Cns. Possono presentare la domanda i titolari di partita Iva, operanti in Italia, compresi micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Le imprese già certificate entro il 31 dicembre 2024, secondo i criteri stabiliti dalla prassi Uni/Pdr 125:2022, e che questa sia rilasciata da un organismo accreditato in conformità al regolamento Ce 765/2008, possono presentare la domanda di esonero contributivo nella misura dell’1% dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, fino a un massimo di 50mila euro annui per ciascun datore di lavoro. Le modalità operative per la fruizione dell’agevolazione sono state definite dall’Inps con il messaggio 4479 del 30 dicembre scorso, che fornisce istruzioni per la compilazione e l’invio dell’istanza tramite i canali telematici dell’istituto. La richiesta prevede l’inserimento di informazioni, tra cui dati identificativi dell’azienda, valore della retribuzione media mensile globale stimata, identificativo della certificazione rilasciata.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INPS E INAIL

La riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dall’art. 30 del D.L. n. 19/2024, che trova applicazione alle violazioni commesse a partire dal 01/09/2024, coinvolge anche i contributi previdenziali INPS e i premi INAIL.

Una delle principali novità riguarda infatti la possibilità di ricorrere ad una procedura, simile al ravvedimento operoso, ma diversa da quella fiscale prevista dall’art. 13 del D.P.R. 472/1997, per rimediare alle omissioni contributive consistenti nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

In questi casi il soggetto obbligato può infatti decidere di adempiere spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e versare i contributi dovuti entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento.

In tal modo potrà beneficiare di una riduzione della sanzione, che è generalmente stabilita:

Ÿ dall’INPS, con riferimento al TUR (tasso ufficiale di riferimento), senza applicare la maggiorazione di 5,5 punti;

Ÿ dall’INAIL, con riferimento all’ORP (tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema), senza applicare la maggiorazione dei 5,5 punti.

I primi chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con la circolare n. 90/2024 del 04/10/2024, cui sono seguite quelle dell’INAIL con la circolare n. 31 del 10/10/2024.

L’INPS in particolare ha precisato che il pagamento si intende "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.

Tale interessante precisazione sul concetto di pagamento "in unica soluzione" non è stata invece fornita dall’INAIL, seppure la sua circolare sia successiva a quella dell’INPS.

Resta invece sostanzialmente invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva, che non gode dei benefici introdotti dalla riforma.

L’INPS ha poi pubblicato sul suo sito internet un “simulatore” che consente di calcolare l’importo delle sanzioni civili dovute per i giorni di ritardo/omissione del versamento dei contributi dalla data di scadenza legale alla data della simulazione.

 

APPROFONDIMENTI

www.studioansaldi.it

 

Per ragioni di spazio la presente circolare riporta solamente alcune delle informazioni e delle novità di maggiore interesse.

Per un più completo approfondimento degli argomenti trattati, è possibile consultare e scaricare dal nostro sito internet tutta la documentazione utile, all’indirizzo www.studioansaldi.it.

 

DA STUDIO ANSALDI S.R.L.NEWSLETTER MENSILE

Per una informazione più tempestiva ed approfondita, questo Studio invia mensilmente alla casella di posta dei propri clienti una Newsletter di approfondimento dei principali argomenti di attualità fiscale, contabile e del lavoro.

Chi non fosse raggiunto dal servizio, ed interessato alla ricezione è pregato di contattare lo Studio, o scrivere al seguente indirizzo: comunicazioni@ansaldisrl.it

 

ANTICIPAZIONI

LETTERE DELLE ENTRATE PER INTERVENTI SUPERBONUS

Sono in arrivo le prime 10mila lettere che l’Agenzia delle Entrate sta inviando per chiedere, ai contribuenti che hanno eseguito lavoro edili legati alla detrazione del superbonus, chiarimenti sul mancato adeguamento delle rendite catastali, dopo la conclusione dei lavori. Le comunicazioni vengono recapitate tramite PEC o raccomandata e possono essere consultate anche nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di verificare che gli interventi agevolati abbiano portato a una corretta rivalutazione catastale, in modo da assicurare una corrispondenza tra il valore dell’immobile e le imposte dovute. Tutti gli immobili con rendita catastale pari a zero saranno sottoposti a verifiche incrociate sui nominativi di chi ha effettuato comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura a partire dal 2020.

Le lettere non rappresentano automaticamente un accertamento, ma un invito alla verifica della rendita catastale aggiornata. Se gli interventi realizzati hanno modificato le caratteristiche dell’immobile, è necessario aggiornare i dati per allineare il valore catastale alla situazione attuale. L’aggiornamento catastale deve essere effettuato tramite il modello DOCFA, compilato da un tecnico abilitato.

Dalla prima mappatura dell’Agenzia emerge quali sono le aree del Paese nelle quali arriveranno più lettere, perché presentano un numero più elevato di unità con rendita zero. In testa c’è la provincia di Napoli, seguono Reggio Calabria, Roma e Treviso. Poi ci sono le province di Bari, Cosenza, Frosinone e Messina. L’operazione verità sulle rendite non si fermerà qui; questa sarà solo la prima puntata di una serie di verifiche. Nei passaggi successivi le lettere saranno concentrate su altre situazioni, presumibilmente nelle quali le anomalie siano meno evidenti.

 

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026

Per coloro che NON hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2024-2025, ma stanno valutando se aderire al CPB 2025-2026, sono in arrivo modifiche che renderanno meno conveniente, rispetto al passato, l’adesione al concordato preventivo.

Mentre per coloro che hanno aderito nel biennio 2024-2025 l’imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15%) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato (con voto Isa pari o superiore a 8 aliquota 10%, con Isa da sei a otto pari al 12%, con Isa inferiore a sei pari al 15%), ora il decreto correttivo interviene per coloro che aderiranno nel biennio 2025-2026, individuando una soglia di 85mile euro al di sopra della quale la flat tax di fatto non trova più applicazione, ritornando all’aliquota “ordinaria” per i soggetti Ires (24%) e a quella marginale (43%) per i contribuenti Irpef. L’aumento scatta solo oltre soglia 85mila euro: in pratica si applicano le aliquote agevolate su tutta la parte incrementale fino ad arrivare al tetto individuato. E’ quanto si legge dall’art. 8 dello schema di decreto correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo e atteso ora al parere delle commissioni parlamentari.

Per i soci o associati il limite di 85mile euro va verificato, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella nuova versione, in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

 

ISA PER LA DICHIARAZIONE REDDITI 2025

Con provvedimento del 17.03.2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.

Il modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.

Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.

Una novità procedurale che si affianca agli ulteriori aspetti posti in evidenza nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate è rappresentata dai nuovi codici ATECO, in vigore dal 1° gennaio e che dal 1° aprile 2025 verrà adottata negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per l’invio online delle dichiarazioni fiscali o per il tramite degli intermediari abilitati.

 

POS COLLEGATI AI REGISTRATORI CASSA TELEMATICI

Dal 1° gennaio 2026 i commercianti dovranno collegare il pos al registratore di cassa telematico, così da rilevare in automatico sia la transazione finanziaria, che l’emissione dello scontrino (documento commerciale) all’Agenzia Entrate. L’obiettivo non è di evitare incongruenze tra operazioni cashless e documenti fiscali, ma ovviamente quello di ridurre al minimo il rischio di evasione fiscale, massimizzando la tracciabilità delle transazioni economiche.

Così dal 2026 i dati aggregati del pagamento elettronico e della certificazione fiscale verranno trasferiti, con un medesimo invio, in un unico tracciato, direttamente dal punto vendita delle Entrate giornalmente. Le attuali disposizioni prevedono invece la trasmissione a fine giornata degli incassi da parte dell’esercente e la trasmissione dei dati delle transazioni mensilmente, da parte degli operatori finanziari.

Le nuove disposizioni concorreranno di fatto a superare quanto a oggi disposto dal provvedimento direttoriale 352652, pubblicato il 3 ottobre 2023, con cui l’Agenzia ha individuato le modalità per mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche con l’uso di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e/o i corrispettivi telematici trasmessi dallo stesso contribuente.

 

ADEMPIMENTI PRATICI

NUOVO BONUS BOLLETTE 2025

A partire dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore un contributo straordinario di euro 200 che si aggiunge al già esistente bonus sociale elettrico, destinato a sostenere le famiglie italiane nel fronteggiare il caro energia, garantendo un sostegno concreto a un numero più ampio di cittadini.

Il bonus bollette 2025 è riservato a tutte le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, soglia più elevata rispetto all’ISEE fino a 9.530 euro che è necessario per ottenere il bonus sociale elettrico ordinario.

Le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro riceveranno il nuovo contributo in modo automatico, come sconto aggiuntivo, senza necessità di alcuna richiesta. Lo stesso vale per i nuclei familiari numerosi, ovvero quelli con almeno quattro figli a carico e un ISEE fino a 20.000 euro, già destinatari del bonus sociale ordinario.

Per le famiglie con un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, che non percepiscono attualmente il bonus sociale, sarà invece necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE aggiornata e accedere al beneficio. L’erogazione del bonus bollette 2025 di euro 200 avverrà direttamente in bolletta, tra aprile e luglio 2025, sottoforma di sconto. In generale, viene erogato nel I trimestre utile dopo la presentazione della DSU. Si invitano gli interessati a verificare la propria situazione economica e a procedere con la richiesta dell’ISEE il prima possibile, per evitare ritardi nell’erogazione del contributo.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per ogni ulteriore chiarimento; con l’occasione si porgono i più cordiali saluti.

 

                                                                                               Studio Ansaldi srl

Allegato:

- foglio di raccolta dati per la Dichiarazione dei Redditi del 2024 e IMU 2025.

 

STUDIO ANSALDI SRL - Corso Piave, 4 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173.296611

Recapiti: BENE VAGIENNA (CN) - BRA (CN) - CANALE (CN) - NARZOLE (CN)