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OBBLIGHI DI SICUREZZA NEGLI APPALTI DI CANTIERI

 

L’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. definisce impresa affidataria l’“impresa titolare del

contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici (esecutrici) o di lavoratori autonomi”.

Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente dell'impresa affidataria trovano specifico riferimento negli artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Art. 96 – Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

  1. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere);
  2. predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  3. curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  4. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  5. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  6. curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  7. redigono il piano operativo di sicurezza POS;

-       verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

 

Art. 97 – Datore di lavoro dell’impresa affidataria

Il comma 2 dell’art. 97 prevede che il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, anche in relazione alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, secondo le modalità di cui all’allegato XVII. Al punto 01 dell’allegato XVII viene specificato che “le imprese affidatarie dovranno indicare al Committente o al Responsabile dei Lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97”.

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale è volta all’accertamento del possesso di capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature in riferimento ai lavori da realizzare. Tale verifica è rivolta alle imprese che “utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata”, pertanto, nel caso di imprese affidatarie non esecutrici sembrerebbe non trovare applicazione.

Tuttavia, fermo restando gli obblighi in capo all'impresa affidataria nei confronti delle imprese esecutrici a cui ha subappaltato i lavori, si ritiene opportuno che i requisiti tecnico-professionali dell'impresa affidataria debbano essere in tutti i casi verificati da parte della Committenza o del Responsabile Lavori, ove nominato, anche per evitare eventuali colpe per negligenza, imperizia ed imprudenza.

Infine, ferma restando l’autorizzazione a subappaltare concessa dal Committente, spetta all’impresa affidataria la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici cui sono subappaltate le lavorazioni di cantiere, come specificato al punto 3 dell’allegato XVII: “in caso di subappalto il datore dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri” di cui all’allegato XVII.

Un esempio tipico di impresa affidataria è il General Contractor, che può non prendere parte attivamente alle fasi di lavoro di cantiere e subappaltare completamente le opere.

 

 

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02/09/2022