![]() |
Dal 1° aprile 2008, i soggetti Iva che acquisteranno mezzi tecnici per fruire dei servizi di telefonia, dovranno richiedere al cedente un documento con la denominazione del soggetto che ha assolto l’Iva in regime monofase.
Prende il via il regime introdotto dalla Finanziaria 2008 (con la circolare 25/E del 25 marzo scorso), per contrastare le evasioni e le frodi Iva nel campo della telefonia.
In sostanza, la modifica della let. d), co. 1, dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, nella cessione di qualsiasi mezzo tecnico per la fruizione di servizi di telefonia (soprattutto le carte prepagate), effettuate nei confronti di acquirenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, ha reso obbligatoria la certificazione degli estremi del soggetto che ha assolto l’Iva in regime monofase.
Obblighi per gli acquirenti
Dovranno dichiarare al rivenditore di agire nell’esercizio di impresa, arte o professione, e richiedere al cedente il documento attestante l’identità dell’operatore che ha versato l’Iva in regime monofase e controllarne l’attendibilità.
Per le ricariche telefoniche delle sim destinate ad un contratto di “abbonamento prepagato” che avvengono in forma automatizzata, tramite il sistema bancario, ovvero altri canali similari, non sussistono obblighi di documentazione, trattandosi di operazioni per le quali l’utente usa questi sistemi al solo fine di effettuare il pagamento per la ricarica a beneficio del gestore ben identificato che agisce in regime di monofase.
Obblighi per i rivenditori
Sono tenuti ad inventariare le proprie giacenze, mentre all’atto dell’acquisto devono fare attenzione a che i mezzi loro ceduti siano accompagnati dall’attestazione di inventariazione. Nel corso del periodo transitorio, tali soggetti si troveranno a gestire almeno tre diverse tipologie di mezzi: quelli inventariati in proprio, i prodotti provenienti dai gestori e già inseriti nell’inventario di questi ultimi; i mezzi acquistati dai grossisti e da questi inventariati.
Alla rivendita a soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, è necessario che i cedenti rilascino la dichiarazione del soggetto che ha assolto l’imposta.
Periodo transitorio
Nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, la maggiore criticità è rappresentata dallo smaltimento delle rimanenze di mezzi non conformi alle regole introdotte dalla Finanziaria. Tutti i soggetti passivi della catena distributiva e fino alla cessione finale, dovranno inventariare, entro il 31 maggio 2008, le giacenze di prodotti posseduti al 31 marzo privi delle indicazioni sull’identità di colui che ha assolto l’Iva.
All’atto della rivendita dei beni non conformi, gli operatori dovranno altresì rilasciare un documento attestante la loro inclusione nell’inventario e gli estremi dell’operatore che ne ha curato la redazione.
28/03/2008