A cura dello Studio Legale Avvocati
R. Rambozzi – D.L. Riccardi – M. Marengo
Le cartelle esattoriali adesso parlano
Sentenza di condanna per una contravvenzione “fantasma”
L’art. 36-comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 – cd. Milleproroghe - dispone adesso che la cartella di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, deve contenere, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella.
Tali disposizioni, tuttavia, si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 e di conseguenza “ la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.
Una recente sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bra, avente ad oggetto una cartella esattoriale, ha reso giustizia ad un cittadino in merito ad una vicenda che ha del paradossale e che, purtroppo, per causa della macchinosità dell’apparato burocratico, sempre più spesso arreca al cittadino italiano disagio oltre che patrimoniale anche di carattere psicologico.
La vicenda trae origine da una contravvenzione “fantasma” comminata dalla Polizia Municipale di un Comune del sud d’Italia al mezzo dell’ignaro cittadino, il quale, mai recatosi con il proprio mezzo nel predetto luogo, il giorno e nell’ora della comminata sanzione amministrativa era regolarmente al proprio posto di lavoro (documentato ed attestato anche dal datore di lavoro) unitamente al proprio mezzo.
Trasmesso rituale ricorso al Prefetto di della Provincia di competenza il contravvenuto non riceveva alcuna risposta. Poco tempo dopo gli veniva addirittura notificata la cartella esattoriale per l’importo raddoppiato della contravvenzione originaria.
Tale incredibile cartella esattoriale portava lo sfortunato cittadino a trasmettere immediatamente comunicazioni di contestazione alla società di riscossione alla Polizia Municipale del Comune interessato nonché al Giudice di Pace competente; comunicazioni rimaste sempre inevase.
Addirittura il malcapitato si vedeva poco tempo dopo comunicare dalla società di riscossione il “fermo amministrativo” dell’unico mezzo di sua proprietà, qualora non avesse provveduto a pagare la assurda sanzione. A quel punto, non sapendo più a che santo votarsi, si rivolgeva ad un legale per essere tutelato nella sempre più incredibile vicenda.
Al fine di evitare costi e spese legali per opporsi al fermo amministrativo per un importo complessivo che non superava i duecento euro il legale consigliava di provvedere al pagamento di quanto richiesto con riserva di ripetere quanto indebitamente corrisposto.
Veniva così instaurata avanti il Giudice di Pace di Bra una vertenza contro il Comune contravventore e contro la società di riscossioni per ottenere: a) la restituzione dell’importo indebitamente corrisposto; b) il risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dal contravvenuto e consistenti in tutti gli esborsi per la trasmissione delle varie lettere di contestazioni; c) il risarcimento del danno morale e/o psicologico patito dal predetto per l’incredibile vicenda; d) il pagamento di tutte le spese processuali per il giudizio avanti il Giudice di pace di Bra.
Espletata l’istruttoria del caso il Giudice di pace di Bra, con una sentenza innovativa e costituente un precedente giurisprudenziale garantistico e storico specialmente in punto riconoscimento del danno da disagio e/o pscicologico del cittadino ha accolto in toto tutte le richieste risarcitorie condannando in solido sia il comune contravventore sia la società di riscossione.
Lo Studio Legale Associato Rambozzi – Riccardi – Marengo ha ottenuto una importante sentenza (che è possibile scaricare in allegato), a tutela e garanzia di colui che si sentiva perseguitato dal Concessionario della riscossione per una infrazione che non aveva mai commesso.
Scarica l’allegato, presente in alto a destra del testo.
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