NUOVA CERTIFICAZIONE ENERGETICA (APE)
Dopo una serie di rinvii, sarà operativa dal 1° ottobre
Dopo un accordo tra le Regioni e le autonomie locali, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, le nuove regole per la certificazione energetica (APE) in Italia entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2015, ennesimo slittamento dopo le prime ipotesi di entrata in vigore il 1° luglio e il 1° agosto 2015.
I tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono le norme sull’efficienza energetica degli edifici sono infatti stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 162 del 15-7-2015 – Supplementi Ordinari n. 39 e n. 40.
Lo ha confermato la Conferenza Unificata che, ai sensi dell’articolo 6, comma 12, del D.Lgs. n. 192/2005, nella seduta del 18 giugno 2015 ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
Novità della nuova APE
Le nuove linee guida introducono una scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dal più efficiente al meno efficiente). Di seguito la scala di classificazione degli edifici sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile EPgl,nren:
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All’interno dell’APE, oltre alla classe energetica, è previsto l’inserimento di un nuovo indicatore della prestazione energetica invernale ed estiva dell’involucro, al netto degli impianti presenti. Tale informazione è fornita nella prima pagina del nuovo APE sotto forma di un indicatore grafico del livello di qualità.
APE unificata
L’Attestato, obbligatorio in caso di compravendite di immobili, sarà semplificato e identico su tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea. Le Regioni e le Province autonome dovranno adeguarsi entro due anni.
Verrà inoltre predisposto un sistema informativo comune su tutto il territorio nazionale, il SIAPE, contenente tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica così che le Regioni e le Province autonome possano effettuare in modo più semplice ed immediato gli opportuni controlli. Il SIAPE dovrà comprendere la gestione di un catasto unificato degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli e ispezioni pubblici e sarà realizzato dall’ENEA.
Obbligo di APE
L’obbligo per il proprietario di produrre l’Attestato di Prestazione Energetica è stabilito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192: “Nel caso di vendite, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato”.
Tutti gli annunci di immobili in vendita e in affitto devono riportare l’indice di prestazione energetica (Ipe) e la classe energetica corrispondente, nella consueta scala che va da g (la peggiore) ad a+ (la migliore).
Nella fase della contrattazione immobiliare, l’APE dovrà essere resa nota, mentre andrà poi allegata ai contratti di locazione o agli atti di compravendita. Fanno eccezione, in quanto non sottoposti all’obbligo di APE, gli edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d'uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 mq ed edifici usati meno di 4 mesi all’anno.
I vecchi attestati restano validi per 10 anni
Chi già in suo possesso un APE in corso di validità, non dovrà chiederne il rifacimento, almeno fino alla naturale scadenza. Così come in passato, la targa energetica continuerà a valere fino a un massimo di dieci anni, a partire dalla data di rilascio.
Altri provvedimenti sull’efficienza energetica
Un secondo decreto definisce le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni ed i requisiti minimi degli edifici. Le modifiche riguardano in particolare gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, a fronte della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia. Tali criteri si applicano agli edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione che già esistenti e sottoposti a ristrutturazione.
Il terzo decreto, infine, approva le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione di domande e denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico. Gli schemi sono diversificati in base alle diverse tipologie di opere eseguite:
4 nuove costruzioni;
4 ristrutturazioni importanti;
4 riqualificazioni energetiche.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono le novità del provvedimento.
Quando serve |
L’Attestato di prestazione energetica è necessario per tutte le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni e deve essere predisposto a cura del costruttore in caso di cessione. Per le locazioni deve essere redatto ed anche inserito negli annunci di vendita, secondo il modello approvato nel Dm 26 giugno 2015. |
Impianti di efficienza energetica |
Quelli di efficienza energetica – sono obbligatorie a livello nazionale secondo quanto prescritto dal Dpr 74/2013 ogni quattro anni per gli impianti “domestici”, dai 10 kW ai 100 kW e ogni due per le potenze immediatamente superiori. A seconda della Regione in cui è ubicato l’appartamento, è necessario fare riferimento a ciò che prescrive la disciplina regionale, visto che sulla tempistica quasi tutti i territori. |
Chi lo rilascia |
La targa energetica può essere rilasciata dalle Esco, dai tecnici qualificati, singoli o associati, o da tutti gli enti e organismi in possesso dei requisiti del Dpr 75/2015 e accreditati a livello nazionale. Nelle Regioni che hanno fissato un proprio sistema per il rilascio degli Ape, i requisiti dei certificatori possono variare rispetto a quelli nazionali. Su questi territori, il rilascio dell’Ape è limitato a coloro che sono iscritti negli elenchi locali (gestiti in genere dalla Regione o da un ente incaricato dalla stessa). |
31/07/2015