CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI 2014
Entro il 28 febbraio 2015 la consegna dei nuovi modelli CU
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2015 (Prot. 2015/4790) sono stati approvati il nuovo modello di Certificazione Unica “CU 2015”, relativo all’anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione. La “CU 2015” dovrà essere consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo entro il 28/02/2015 e trasmessa telematicamente entro il 09/03/2015 (il 07/03/2015 è sabato) all’Agenzia delle Entrate.
I destinatari della certificazione non saranno più soltanto i lavoratori dipendenti e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro subordinato (amministratori, co.co.co, co.co.pro, Lsu, borse di lavoro e di studio, tirocini), ma anche i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenute a titolo di acconto o d’imposta, fino ad ora certificati in forma libera.
Novità per la trasmissione telematica
Le nuove CU dovranno essere rilasciate, come di consueto, entro il 28 febbraio 2015, in duplice copia al contribuente e potranno essere sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Elemento di novità per tutti è invece la previsione secondo la quale entro il 7 marzo 2015 (posticipato a lunedì 9) il sostituto di imposta, anche per il tramite dell’intermediario incaricato, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate il file telematico contenente le certificazioni uniche (CU) rilasciate ai sostituiti di imposta.
L’omesso o tardivo inoltro delle CU sarà punito con la sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni certificazione. La sanzione non sarà applicata se la sostituzione o l’annullamento della Certificazione inviata entro la scadenza avverrà entro i cinque giorni successivi alla suddetta scadenza.
Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito
La Certificazione Unica “CU 2015” serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente (ex “CUD”), sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).
In particolare la “CU 2015” serve a certificare:
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuit, corrisposti nell’anno 2014 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2014, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art.19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2014 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);
Ø le relative ritenute di acconto operate;
Ø le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica deve altresì essere utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle Gestioni Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
Invio separato delle certificazioni
Va segnalato che vi è la possibilità, per il sostituto, di trasmettere una o anche più “CU 2015” relative al medesimo percipiente, ad esempio per redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, senza la necessità di “accorpare” i dati in un unico modello. Tale apertura consente ai sostituti che gestiscono le diverse problematiche fiscali con applicativi gestionali diversi, di trattare i dati in autonomia su ciascun sistema e trasmettere le “CU 2015” separatamente (qualora ciascuno dei due sistemi sia in grado autonomamente di produrre la “CU 2015”) ovvero di farli confluire su un unico sistema di gestione dell’adempimento tramite flussi (in linea di massima i medesimi già prodotti per comporre il modello 770), mantenendo comunque distinte le “CU 2015”.
Inoltre il sostituto può decidere di effettuare più invii delle certificazioni, inviando per esempio prima le certificazioni di lavoro dipendente (tutte insieme o anche un po’ alla volta) e successivamente le certificazioni di lavoro autonomo. Ogni “CU 2015” sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.
Certificazioni in presenza di operazioni straordinarie
Le istruzioni per la compilazione della CU si soffermano anche sulla casistica delle operazioni straordinarie e delle successioni, affermando come sia necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del flusso, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta, similmente a quanto previsto nelle istruzioni per il Modello 770 Semplificato.
Nel caso di estinzione del sostituto di imposta senza prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa): la certificazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro “dati relativi al sostituto” e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d’imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio “dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione”.
Con prosecuzione dell’attività (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche): chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare le certificazioni, comprensive anche dei dati relativi al periodo dell’anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso e delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.
Nel caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto, il “cedente” non è tenuto al rilascio della certificazione unica e non dovrà pertanto effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della certificazione unica, deve inviare entro il 9 marzo (il 7 marzo è sabato e l’8 marzo è domenica), la certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. Nulla si dice in merito alle certificazioni di lavoro autonomo e simili, dando ad intendere che ciascun soggetto debba provvedere in proprio, mancando il meccanismo del conguaglio.
Rettifica degli errori nelle comunicazioni
Altro chiarimento riguarda gli errori rilevati dal sostituto dopo il 09/03/2015: questi non potranno essere “sanati” tramite “CU 2015” rettificativo, ma dovranno in ogni caso essere oggetto di comunicazione diretta al percipiente tramite nota “CF” affinché questi predisponga il 730 rettificativo o l’Unico PF.
Per la “CU 2015” è ammesso l’invio della correttiva nei termini e l’annullamento nei termini di una certificazione inviata. In caso di errore del codice fiscale del percipiente la “CU 2015” verrà scartata, mentre il controllo dei codici fiscali dei familiari sarà effettuato solo in sede di generazione della precompilata (se il codice fiscale del familiare trasmesso è errato, la “CU 2015” sarà acquisita e la precompilata non riporterà detto familiare).
L’omesso o tardivo inoltro delle CU sarà punito con la sanzione amministrativa di € 100,00 per ogni certificazione. La sanzione non sarà applicata se la sostituzione o l’annullamento della Certificazione inviata entro la scadenza avverrà entro i cinque giorni successivi alla suddetta scadenza.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
07/02/2015