CESSIONE DEL CREDITO DA RISPARMIO ENERGETICO

 

Sia su parti comuni, che singole unità immobiliari

 

Con il Decreto Crescita è stata introdotta la possibilità di fruire di un contributo/sconto in fattura, sugli interventi di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico, di ammontare pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, come di cessione ad istituti di credito o intermediari finanziari.

 

Cessione del credito su interventi di risparmio energetico

Viene riconosciuta la possibilità di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni e prestatori di servizi necessari alla realizzazione degli interventi sul risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. h) del Tuir. Il quadro normativo di riferimento comprende:

- gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, sia su parti comuni condominiali che su singole unità immobiliari; in alternativa alla detrazione, sia della cessione del credito che del contributo/sconto in fattura;

- gli interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del Tuir di ristrutturazione edilizia finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo allinstallazione di impianti basati sullimpiego delle fonti rinnovabili di energia; è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, solo della cessione del credito.

 

Cessione del credito su interventi antisismici

Rientrano gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013 su immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. L’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 stabilisce che se gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici per la riduzione del rischio sismico sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La cessione del credito è possibile soltanto nel caso in cui gli stessi siano realizzati su parti comuni condominiali. Il riconoscimento del contributo/sconto in fattura è invece possibile sia per gli interventi sulle parti condominiali che per quelli sulla singola unità immobiliare.

 

Misura del contributo/sconto in fattura

Il contributo è pari alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui ai citati artt. 14 e 16, in base alle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento.

L’importo della detrazione spettante va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nell’anno nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile Iva e va espressamente indicato in fattura quale sconto praticato ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 34/2019.

Il contribuente che intende fruire di tale possibilità deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite le funzioni disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa ovvero presentando il (nuovo) modello allegato al provvedimento.

 

Comunicazione della cessione del credito

E’ reso disponibile il nuovo modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari”, che sostituisce quello precedentemente approvato con il provvedimento del 18.4.2019.

La comunicazione relativa a tale nuova possibilità può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019 e riguarda i casi derivanti da spese per interventi sulle singole unità immobiliari. Per il contributo / sconto in fattura a seguito di interventi su parti comuni condominiali la relativa comunicazione va effettuata dall’amministratore di condominio tramite la consueta comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali.

Ai fini della compilazione, come precisato dalle istruzioni del modello:

- l’opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati nei punti da 1 a 11 e da 15 a 16 della Sezione “Tipologia di intervento”;

- l’opzione per il contributo / sconto in fattura è possibile per tutti gli interventi elencati fatta eccezione per il punto 11 (interventi di cui all’art. 16-bis, co. 1, lett. i del Tuir);

- nella Sezione “Tipologia di intervento” è possibile barrare una sola casella.

 

Recupero del contributo/sconto in fattura

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla scelta di fruire del contributo / sconto in luogo della detrazione nel modello 730 o Redditi.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può scegliere di cedere il credito corrispondente allo sconto riconosciuto in fattura (pari alla detrazione spettante al contribuente) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, ad esclusione degli Istituti di credito / intermediari finanziari e ad Amministrazioni pubbliche.

I fornitori che ricevono tale credito non possono procedere a loro volta ad ulteriori cessioni ed il relativo utilizzo deve avvenire previa accettazione dello stesso tramite la citata area del sito Internet dell’Agenzia e con le modalità sopra illustrate (mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia).

 

 

23/09/2019

 

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