IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE
Al via la riforma, con decorrenza scaglionata
Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della L. 155/2017. La riforma prevista dal legislatore avrà una vacatio legis molto lunga, in quanto entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ovvero il 15 agosto 2020.
Il Legislatore ha stabilito questo ampio termine di entrata in vigore al fine di permettere l’approfondimento di tale disposizione a livello dottrinale, per “adottare le necessarie misure organizzative” e per apportare alcune correzioni al testo che si rendessero eventualmente necessarie.
Struttura del nuovo codice
Il nuovo “Codice” è composto da 391 articoli tra cui anche le disposizioni finali e transitorie.
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato o degli Enti pubblici. Il codice è composto da quattro parti, suddivise come segue:
1. le disposizioni relative al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in senso stretto (articoli da 1 a 374 D.Lgs. 14/2019);
2. le modifiche al codice civile inerente il diritto societario (articoli da 375 a 384 D.Lgs. 14/2019);
3. le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (articoli da 385 a 388 D.Lgs. 14/2019);
4. le disposizioni finali e transitorie (articoli da 389 a 391 D.Lgs. 14/2019).
Contenuti del nuovo codice
Il nuovo Codice disciplina in modo unitario e organico le situazioni di difficoltà delle imprese, indifferentemente dalla natura giuridica del debitore e soprattutto dall’attività esercitata, occupandosi della crisi e dell’insolvenza degli imprenditori (anche agricoli), dei piccoli commercianti o artigiani, dei professionisti, dei consumatori e delle società pubbliche. Sono invece escluse dalla trattazione nel nuovo Codice le grandi imprese assoggettabili alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, che rimane immutata, mentre viene (finalmente) disciplinata l’insolvenza dei gruppi di impresa.
Nei principi generali, il Legislatore ha voluto dedicare particolare attenzione non solo agli obblighi ed ai diritti del debitore in crisi ma anche ai doveri delle altre parti in causa, quali i professionisti incaricati (advisor legali, finanziari, etc.) e le autorità preposte.
Nel titolo secondo del Codice sono stati invece approfonditi gli istituti dell’allerta e della composizione assistita della crisi, avendo la consapevolezza che le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore; in tal senso sono stati collocati nelle Camere di commercio i nuovi organi di composizione della crisi, lasciando in vita, con le funzioni richieste dalla nuova normativa, gli organismi già oggi previsti per il sovraindebitamento.
L’obbligo di segnalazione della crisi è invece previsto in capo all’organismo di controllo societario, agli intermediari finanziari, laddove vi siano revisioni negli affidamenti, ai creditori pubblici qualificati quali l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’agente della riscossione delle imposte.
Il terzo titolo del Codice è dedicato, in modo particolare, alla definizione della competenza dei tribunali per i soggetti in crisi, mentre, nel quarto titolo sono trattati gli strumenti di regolazione della crisi che dovrebbero essere favoriti grazie all’introduzione dell’istituto dell’allerta. Pertanto, in tale sezione, trovano posto i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati preventivi oltre che le disposizioni riguardanti le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Liquidazione giudiziale e fallimento
Il titolo quinto tratta invece della liquidazione giudiziale, che ha sostituito l’istituto del fallimento; le norme attualmente in vigore non sono state stravolte, nel limite delle previsioni della legge delega, e pertanto troveremo ancora la figura del curatore. Una delle maggiori novità introdotte dalla legge delega riguarda la disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi, trattati nel titolo sesto, suddiviso in due capi, di cui il primo dedicato agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di concordato, ed il secondo alla liquidazione giudiziale.
In modo particolare si evidenzia nei concordati di gruppo la possibilità di trasferire risorse da una società all’altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle regioni dei creditori di ciascuna impresa.
Il titolo settimo è invece dedicato all’istituto della liquidazione coatta amministrativa, che sulla base delle indicazioni fornite dalla legge delega, è rimasto sostanzialmente invariato per le imprese di diritto speciale, quali le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, mentre nel titolo ottavo si è voluto disciplinare i rapporti della liquidazione giudiziale con le misure cautelari penali e con le misure di prevenzione.
Infine, il titolo nono ha aggiornato le disposizioni penali, adattandole alla nuova denominazione del fallimento e del fallito, stante il fatto che la legge delega non ha interessato, se non marginalmente, le disposizioni penali contenute nella vigente legge fallimentare.
Organi di controllo nelle società con riferimento alle SRL
Alcune novità riguardano anche il Codice civile, intervenendo sull’articolo 2477 del codice civile, che ha esteso, per le SRL, l’obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore.
In particolare, l’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 del decreto ha riscritto integralmente il secondo e terzo comma della disposizione codicistica, prevedendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
In sostanza, la novella normativa ha modificato la terza casistica, ossia quella di cui alla lettera c), atteso che la versione antecedente della disposizione imponeva l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore in caso di superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.
In sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.
L’obbligo dell’organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi consecutivi – e non più per due esercizi consecutivi – non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.
Con riferimento al tema della decorrenza delle nuove regole, l’art. 379 del D.Lgs. 14/2019 prevede che le SRL in essere alla data del 16 marzo 2019 – ossia alla data di entrata in vigore della norma –, al ricorrere dei relativi requisiti, devono:
- provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- se necessario adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni, entro i nove mesi successivi, ovverosia entro il 16 dicembre 2019. Fino a tale data le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, ancorché non conformi all’ultima versione dell’art. 2477 del codice civile.
Le SRL potranno nominare l’organo di controllo o il revisore già in sede di approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.
Decorrenza del nuovo codice
L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è disciplinata dall’art. 389, il quale dispone che in via generale è previsto il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, quindi, dal 15 agosto 2020.
In alcuni casi è prevista l’entrata in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 16 marzo 2019 come sopra riportato per la nomina dell’organo di controllo per le società.
01/03/2019