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COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI NON CONFORMI  ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO

 

Con Interpello del 13/12/2017 la Commissione Interpelli presso il Ministero del lavoro risponde ad un quesito posto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito al divieto posto dall'art. 23 del D.Lgs. n.81/2008 in materia di circolazione di attrezzature/DPI/impianti non conformi, alla luce di una recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2013, n. 40590 sulla possibilità di vendita di un macchinario privo delle necessarie condizioni di sicurezza in determinate occasioni. È stato inoltre chiesto se l’esposizione a fini commerciali di tali oggetti possa costituire in sé una violazione del dettato normativo.

 

Il Ministero ricorda la finalità dell'art. 23 e dell'art. 72 del D.Lgs. n.81/08 anticipare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, garantendo l'utilizzo unicamente di quei beni conformi ab origine ovvero di quelli preventivamente adeguati alla normativa.
Così la giurisprudenza richiamata ha riaffermato il divieto precisando che può subire "[...] un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma".

Pertanto, sempre richiamando la pronuncia di Cassazione, "è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione."
Quindi, la Commissione ritiene che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni normative.

 

 

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04/01/2018