CONTROLLO RITENUTE NEGLI APPALTI E CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA'
Versamenti del 17 febbraio 2020 monitorari con molte incertezza
E’ in arrivo il modello di certificazione "durc fiscale" rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che consentirà alle imprese di dribblare i nuovi adempimenti in materia di verifiche sulle ritenute negli appalti. La nuova pubblicazione sarà accompagnato da un provvedimento che fornirà indicazioni operative.
La notizia è di ieri e dovrebbe risolvere molti dei dubbi sorti dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito nella L. 157/2019 che ha introdotto l’obbligo per il committente di verificare le ritenute operate e versate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’opera o nel servizio dall’appaltatore o affidatario, quando il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi è di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
Prossimo versamento del 17 febbraio
Dopo diverse settimane di incertezze, si avvicina la data del 17 febbraio (il 16 è domenica), dalla quale i committenti dovranno attuare i controlli sul regolare versamento delle ritenute che appaltatori e subappaltatori dovranno effettuare per il mese di gennaio.
In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97:
- l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate mediante distinti modelli F24, per ciascun committente, indicandovi il codice fiscale e il codice identificativo 09, senza possibilità di compensazione;
- il committente verifica l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice copia dei modelli F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dell’addizionale regionale e comunale Irpef trattenute dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione delle opere e servizi.
Fac-simile del modello F24:
Tali nuovi obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente il possesso della certificazione di regolarità fiscale (durc fiscale) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente.
Certificazione di regolarità
La nuova certificazione andrà richiesta dalle imprese appaltatrici o affidatarie direttamente presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate e i dati saranno aggiornati in maniera automatica ogni 5 del mese, con tutti i dati relativi al mese precedente. La certificazione avrà validità di quattro mesi, dal suo rilascio. In un secondo memento la nuova certificazione sarà disponibile all’interno del cassetto fiscale; se si riscontrassero degli errori, l’impresa potrà richiedere la correzione.
Per il rilascio della certificazione, si terrà conto che l’azienda abbia i seguenti requisiti:
a) siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
b) di aver effettuato, nei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi / compensi, risultanti dalle dichiarazioni medesime. Sul punto, come chiarito dalla stessa Agenzia Entrate (DRE Lombardia), rilevano tutti i versamenti effettuati tramite il modello F24 (per imposte sui redditi, Iva, ritenute fiscali, ecc.);
c) non risultino iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito affidati all’Agente della Riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La prossima settimana verrà diffusa una circolare che si occuperà delle molte questioni operative poste in queste settimane dalle associazioni di imprese. Tra le novità, dovrebbe esserci la totale esclusione dei condomini e per gli enti non commerciali, che non possono essere titolari di beni strumentali e che, quindi, non possono essere committenti in base alle definizioni dell’articolo 4 del D.L. 124/2019.
Fac-simile del modello durc fiscale:
Considerato che nello schema di certificato sono richiamati gli estremi della richiesta (“pervenuta in data ______ prot. n. ______”) è necessario attendere l’emanazione delle modalità utilizzabili per poter richiedere il certificato.
Nuovo adempimento
Con decorrenza 1° gennaio 2020, anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019 (esempio firmati entro il 31/12/2019) viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi, se:
a) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;
b) tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali e attrezzature di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma;
devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute per Irpef e addizionali e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.
Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale, ad esempio, il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese.
Come previsto dal co. 5 del citato art. 17-bis, gli obblighi sopra descritti non si applicano alle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici che comunicano al committente, allegando una specifica certificazione di affidabilità fiscale (durc fiscale) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Aspetti ancora da chiarire
E’ ancora da chiarire la definizione esatta di manodopera, se limitata ai soli lavori manuali, o se include anche i servizi intellettuali, come le attività di consulenza. Altro aspetto è come si calcola il limite di 200mila euro e cosa succede nel caso in cui i contratti tra un committente e un appaltatore superino l’importo di 200mila euro nel corso dell’anno; servono indicazioni operative per stabilire come andrà fatto questo calcolo e su quali contratti incideranno i nuovi adempimenti.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle attrezzature e beni strumentali del committente, andrà specificato quando l’appaltatore utilizza esclusivamente la propria attrezzatura, non sia tenuto a tali adempimenti.
Ancora la modalità con la quale saranno svolti i controlli, dato che i committenti non hanno i poteri necessari a richiedere l’accesso ad atti dei loro appaltatori e non possono avere compiti investigativi.
Ad oggi vige il più completo caos nei settori interessati, con la conseguenza che non si può escludere che si possa introdurre un approccio morbido, teso a rendere quantomeno non sanzionati i comportamenti dei primi mesi di applicazione.
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