__________________________________________________
COMMITTENTE RESPONSABILE SUGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA DEI DIPENDENTI
La disciplina antinfortunistica non esonera le imprese committenti dall’adempimento degli obblighi di sicurezza: lo ha sancito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22539 del 10 settembre 2019, che ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un lavoratore deceduto in cantiere, per responsabilità di datore lavoro e solidale del committente.
I fatti della causa
I figli
e la vedova di una persona deceduta a causa di un infortunio sul lavoro hanno
chiesto la condanna solidale al risarcimento di tutti i danni conseguenti al
decesso del loro congiunto.
La persona deceduta era dipendente e socio di una cooperativa e lavorava come carrellista
esperto, presso un magazzino di proprietà di una società e detenuto in
locazione, sulla base di un contratto di appalto di servizi di facchinaggio intercorso
tra la società e la Cooperativa.
Mentre spostava dei pallet su cui erano impilati sacchi di sementi, la vittima, resasi conto di avere forato, usando il carrello elevatore, due sacchi posti alla base del pallet, cercava di tamponare i fori con del nastro adesivo. Alcuni sacchi collocati sopra quelli forati, non avendo più stabilità, si rovesciavano sul suo corpo causandone la morte per asfissia.
Il Tribunale di Verona e successivamente la Corte d’appello di Venezia hanno respinto le doglianze degli eredi.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione ha rilevato come la Corte territoriale abbia incentrato la propria motivazione su una premessa giuridicamente errata, cioè che solo la ricorrenza di un rapporto di subordinazione imponesse l’assunzione dell’obbligo di sicurezza – escludendolo nel caso di specie, per difetto di prova della ricorrenza di una sottoposizione dell’infortunato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, in base ai cosiddetti elementi sintomatici della subordinazione: ordini, orario, organizzazione, continuità, compenso – ma ha del tutto omesso di considerare che l’espressione “datore di lavoro” non deve essere intesa in senso meramente formale, dovendosi, al contrario, privilegiare una accezione sostanziale di datore di lavoro individuandola sulla scorta del principio di effettività.
Obblighi del committente
Nel caso di specie, essendo intervenuto un contratto di appalto di facchinaggio tra la società committente, e la Cooperativa, appaltatrice, il committente era tenuto:
a) a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici (risultando gravato di culpa in eligendo: Cass. 25/01/2016, n. 1234);
b) a fornire ai lavoratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui erano destinati ad operare. Il fatto che la persona deceduta fosse un facchino o esperto carrellista, che avesse ricevuto una formazione in tema di sicurezza nell’utilizzo di carrelli elevatori non escludeva, a differenza di quanto apoditticamente affermato dalla Corte territoriale, che dovesse essere destinatario di informazioni dettagliate sui rischi specifici derivanti dall’accatastamento in pallet di sacchi di granaglie, anche in considerazione del fatto che contrattualmente non era previsto che egli usasse un carrello, ma transpallet e, soprattutto, che si erano già verificati incidenti analoghi a quello occorsogli per fronteggiare i quali era necessario disporre di istruzioni specifiche su come porre rimedio alla rottura dei sacchi e alla fuoriscita delle sementi. Informazioni che, come era risultato provato, egli non aveva ricevuto;
c) a “cooperare” all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
d) a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’operazione complessiva (c.d. rischi interferenziali).
Proprio il principio dell’ingerenza, siccome declinato dalla giurisprudenza di legittimità, è stato del tutto pretermesso dalla Corte territoriale che non ha dato alcun rilievo al fatto che l’ambiente lavorativo nel quale l’infortunato era stato chiamato ad operare era stato interamente approntato dalla ditta committente (cfr., invece, Cass. 20/10/2011, n.21694; Cass.15/10/2007, n. 21540); che i poteri tecnico-organizzativi dell’attività da eseguire venivano in concreto da essa adottati (Cass. 8/10/2012, n. 17092; Cass. 28/10/2009, n. 22818); che l’infortunato utilizzava strumentazioni appartenenti alla ditta committente (Cass. 02/03/2005, n. 4361; Cass. 15/11/ 2013, n. 25758).
Peraltro, nel caso di specie non è bastata l’imprudenza del lavoratore deceduto ad esonerare da responsabilità la ditta committente.
03/12/2019