NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI NEL MODELLO F24 DAL 2020

 

Limiti agli utilizzi dal 1° gennaio 2020

 

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019) è nuovamente intervenuto sulle modalità di compensazione dei crediti nel modello F24, per importi superiore a 5.000 euro e maturati al 31/12/2019, con le stesse regole gia previste per l’Iva.

Inoltre, si incrementano i casi nei quali occorre fare sempre ricorso ai canali telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) per trasmettere crediti in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e per i soggetti privati non titolari di partita Iva.

 

Con la recente risoluzione n. 110/E/2019 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione a tali nuove istruzioni operative per soggetti Iva, sostituti d’imposta e privati, riportando una tabella che propone i codici tributo dei crediti utilizzabili in compensazione.

 

Novità dal 1° gennaio 2020

In questo processo normativo tendente a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, si inseriscono rilevanti novità, che prevedono, già con riferimento ai crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per l’importi superiori a 5.000 euro annui, anche per i tributi diversi dall’Iva, il loro utilizzo in compensazione “orizzontale” solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine. 

Con le recenti modifiche, poi, si incrementano i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per trasmettere i modelli F24 recanti compensazioni orizzontali, anche parziali da parte dei sostituti d’imposta per i tributi diversi da quelli erariali (esempio: conguagli, rimborsi da 730, bonus Renzi) e per i soggetti privati (non titolari di partita Iva).

Saranno d’ora in avanti tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, oppure rivolgendosi ad intermediari abilitati.

 

Novità per le compensazioni dei crediti dei sostituti d'imposta

Dal 2020 tutti i crediti esposti dai sostituto d’imposta dovranno transitare nel modello F24 inviato con i canali telematici Entratel o Fisconline. L’obbligo riguarda sia i crediti da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per il bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta mod. 770, con esclusione dei contributi previdenziali.

Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti, dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.

 

Compensazione di crediti fino a 5.000 euro

Per i crediti annui fino a 5mila euro, rimangono ferme le regole vigenti, che permettono di utilizzare i crediti in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se la relativa dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito sarà presentata nel corso del 2020, sempre nel limite del credito effettivo disponibile per il 2019 (codice xxxx / anno 2019). Quindi:

4    già dal 1° gennaio 2020 (o meglio dalla prima scadenza del 16/01);

4    senza alcuna preventiva presentazione, a condizione che il credito risulti poi effettivamente nella prossima dichiarazione presentata;

4    con utilizzo solo dei canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato).

Pertanto le compensazioni per importi non superiori a € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione; in pratica i “primi” 5.000 euro del credito possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo, salvo la presentazione del modello F24 telematico con Entratel/Fisconline.

 

Compensazione di crediti oltre i 5.000 euro

Le compensazioni di importi superiori a 5.000 euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall’istanza da cui emerge il credito, e la presentazione del modello di pagamento F24 potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito.

Ad esempio presentando la Dichiarazione annuale Iva il 5 marzo, il credito sarà compensabile dal 16 marzo 2020 (decimo giorno successivo a quello di presentazione).

 

Crediti superiori a 5.000 euro e visto di conformità

Il co. 574 della Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2013, i contribuenti che, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5mila euro (inizialmente il limite era di 15mila euro), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità disciplinato all’art. 35, co. 1, lettera a) del decreto 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, per poter effettuare la compensazione, salvo gli esoneri previsti dal regime premiale ISA.

La modifica è stata attuata sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i professionisti previa comunicazione da inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente.

Le società di capitali soggette al controllo contabile, possono sostituire il visto con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del/i soggetto/i incaricato/i alla revisione contabile.

 

Casi di esonero dal visto di conformità per il regime premiale ISA

Il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), che misurano il grado di affidabilità, sulla base del posizionamento di una scala di valori da 1 a 10. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa ed è possibile definire l’accesso al regime premiale, o l’eventuale inserimento nelle liste selettive di controllo. Relativamente al visto di conformità è previsto un regime premiale, se il punteggio è almeno pari a 8 e prevede:

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50.000 euro annui per l’Iva, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018;

- l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro anni, per i primi tre trimestri del 2020;

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito Iva annuale 2019 (o del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020), per un importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro all’anno.

 

Presentazione del modello F24

Sempre il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, ha aumentato i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali telematici Entratel o Fisconline, in tutti i casi di compensazioni, anche da parte di soggetti privati o di sostituto d’imposta. Le nuove regole dal 1° gennaio 2020 sono:

 

Regole per i soggetti con partita Iva

 

modalità di presentazione

F24 a debito, senza compensazioni

à

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

F24 a debito con compensazioni di crediti

à

·       telematico Entratel / Fisconline

F24 a debito con compensazioni parziali di crediti della stressa natura (esempio credito/debito di Irap)

à

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

F24 a debito con compensazioni di crediti dei sostituti d’imposta

à

·       telematico Entratel / Fisconline

F24 a debito con compensazioni di crediti da contributi previdenziali

à

·       remote o home banking o Entratel / Fisconline

 

 

 

Regole per i soggetti privati

 

modalità di presentazione

F24 a debito, senza compensazioni

à

·       modello cartaceo o remote o home banking o Entratel / Fisconline

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

F24 a debito con compensazioni di crediti (saldo con importo diverso da zero)

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

 

 

Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario, con abilitazione ad operare con firma disgiunta.

 

Blocco delle compensazioni per ruoli scaduti

Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:

1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;

2) l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.

Per ovviare al blocco è possibile richiedere ad ottenere dall’Agente la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza. Nel caso di mancato pagamento delle rate (una o più rate), ma il piano di rateazione è ancora in essere, rileva, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, esclusivamente la rata (o le rate) scaduta; nel caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione, per cui l’importo complessivo del debito residuo non pagato rileva al fine della verifica del blocco alla compensazione.

Pertanto con ruoli scaduti oltre i 1.500 euro e non rateizzati, opera il blocco integrale delle compensazioni, e non limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).

Inoltre, dal 1° gennaio 2018 è entrato in scena un rischio blocco sugli F24 presentati con compensazioni di crediti e debiti, secondo quanto prevede il co. 990 dell’art. 1 della L. 205/2017, che ha modificato l’art. 37 del D.L. 223/2006, inserendo il co. 49-ter. L’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni, in tutti i casi in cui la posizione presenti profili di rischio, al fine di controllare la legittimità dell’uso del credito. La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero, ma anche quelle con saldo finale a debito, trattandosi di una disposizione che si applica in tutti i casi in cui il modello di pagamento presenti una compensazione, a prescindere dal risultato finale. Se da questi controlli non emergano anomalie e in ogni caso trascorsi 30 giorni dall’invio del modello di pagamento, la delega verrà sbloccata dalle Entrate e la tempestività del pagamento sarà assicurata del fatto che il versamento sarà considerato come effettuato alla originaria data di invio del modello F24. Laddove l’esito del controllo dovesse condurre, invece, ad un risultato negativo, i versamenti e le compensazioni indicati nelle delega non saranno considerati effettuati, con tutte le conseguenze del caso in tema sanzionatorio, fermo restando che il contribuente potrà comunque regolarizzare il versamento omesso facendo ricorso al ravvedimento operoso. Col provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 195385/2018 del 28.08.2018, è stata data attuazione alla norma in esame, definendo la decorrenza del 29 ottobre 2018 e i criteri ai quali far riferimento per la selezione delle deleghe a rischio sospensione.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

07/01/2020

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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