LE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI COL MODELLO F24 DAL 2022
Utilizzo dei crediti relativi al 2021
Le compensazioni dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha elevato il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24 a 2.000.000 di euro, limite già introdotto dal decreto Sostegni per il solo 2021. La manovra di fine anno esce dai binari degli interventi emergenziali e stabilizza a regime il nuovo limite.
Regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2021, emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2022, occorre ricordare che l’utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:
· può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
· la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
· è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati.
Per le c.d. start up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o per i contributi), mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazioni dei crediti dei sostituti d'imposta
Dal 2020 tutti i crediti esposti dai sostituti d’imposta transitano nel modello F24, inviato con i canali telematici Entratel o Fisconline. L’obbligo riguarda sia i crediti da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta mod. 770.
Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti, dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.
Compensazione di crediti fino a 5.000 euro
Per i crediti annui fino a 5mila euro, rimangono ferme le regole vigenti, che permettono di utilizzare i crediti in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se la relativa dichiarazione annuale, dalla quale emerge il credito, sarà presentata nel corso del 2022, sempre nel limite del credito effettivo disponibile per il 2021 (codice xxxx / anno 2021). Quindi:
4 già dal 1° gennaio 2022 (o meglio dalla prima scadenza del 17/01);
4 senza alcuna preventiva presentazione, a condizione che il credito risulti poi effettivamente nella prossima dichiarazione presentata;
4 con utilizzo solo dei canali telematici di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato).
Pertanto le compensazioni per importi non superiori a € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione; in pratica i “primi” 5.000 euro del credito possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo, salvo la presentazione del modello F24 telematico con Entratel o Fisconline.
Compensazione di crediti oltre i 5.000 euro
Le compensazioni di importi superiori a 5.000 euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall’istanza da cui emerge il credito, e la presentazione del modello di pagamento F24 potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito.
Ad esempio presentando la Dichiarazione annuale Iva il 5 febbraio, il credito sarà compensabile dal 15 febbraio 2022 (decimo giorno successivo a quello di presentazione).
Crediti superiori a 5.000 euro e visto di conformità
Il co. 574 della Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2013, i contribuenti che, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5mila euro (inizialmente il limite era di 15mila euro), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità disciplinato all’art. 35, co. 1, lettera a) del decreto 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, per poter effettuare la compensazione, salvo gli esoneri previsti dal regime premiale ISA.
La modifica è stata attuata sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i professionisti previa comunicazione da inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente. Le società di capitali soggette al controllo contabile, possono sostituire il visto con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del/i soggetto/i incaricato/i alla revisione contabile.
Casi di esonero dal visto di conformità per il regime premiale ISA
Il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), che misurano il grado di affidabilità, sulla base del posizionamento di una scala di valori da 1 a 10. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa ed è possibile definire l’accesso al regime premiale, o l’eventuale inserimento nelle liste selettive di controllo. Relativamente al visto di conformità è previsto un regime premiale, se il punteggio è almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi relativi ai seguenti periodi d’imposta:
- l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50.000 euro annui per l’Iva, maturati nel 2021, e a 20.000 euro per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2021, se per il periodo d’imposta 2020 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi de periodi 2019 e 2020;
- l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro anni, maturato nei primi tre trimestri del 2022, se per il periodo d’imposta 2020 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi de periodi 2019 e 2020;
- l’esonero dal visto di conformità per il rimborso del credito Iva non superiori a 50.000 euro, maturato nel 2021, se per il periodo d’imposta 2020 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi de periodi 2019 e 2020;
- l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro anni, maturato nei primi tre trimestri del 2022, se per il periodo d’imposta 2020 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi de periodi 2019 e 2020.
Presentazione del modello F24
Il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, ha aumentato i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali telematici Entratel o Fisconline, in tutti i casi di compensazioni, anche da parte di soggetti privati o di sostituto d’imposta. Le nuove regole dal 1° gennaio 2020 sono:
Regole per i soggetti con partita Iva |
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modalità di presentazione |
F24 a debito, senza compensazioni |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 con saldo "a zero" |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni parziali di crediti della stressa natura (esempio credito/debito di Irap) |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti dei sostituti d’imposta |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti da contributi previdenziali |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
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Regole per i soggetti privati |
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modalità di presentazione |
F24 a debito, senza compensazioni |
à |
· modello cartaceo o remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 con saldo "a zero" |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti (saldo con importo diverso da zero) |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
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Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario, con abilitazione ad operare con firma disgiunta.
Limite massimo alle compensazioni
In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite: dal 2022 detto limite viene incrementato a 2 milioni di euro (incremento operato dalla Legge di Bilancio 2022).
Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:
- cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.
Blocco delle compensazioni per ruoli scaduti
Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:
1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;
2) l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.
Per ovviare al blocco è possibile richiedere ad ottenere dall’Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza. Nel caso di mancato pagamento delle rate (una o più rate), ma il piano di rateazione è ancora in essere, rileva, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, esclusivamente la rata (o le rate) scaduta; nel caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione, per cui l’importo complessivo del debito residuo non pagato rileva al fine della verifica del blocco alla compensazione.
La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “RUOL” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.
Nel caso di compensazione in violazione alla disciplina in commento, è prevista una sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
17/01/2022