LE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI COL MODELLO F24 DAL 2024
Utilizzo dei crediti relativi al 2023 e nuove regole da luglio 2024
Le compensazioni dei crediti fiscali sono da diversi anni soggette a numerose limitazioni: i vincoli maggiori riguardano da sempre i crediti Iva, ma nel tempo sono state introdotte limitazioni anche con riferimento agli altri tributi, non dimenticando poi il blocco alla compensazione che interessa i soggetti che presentano debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
L’ultima L. di Bilancio 2024 contiene importanti novità in materia di compensazioni; in particolare, al fine di prevenire condotte illecite, vengono introdotte alcune restrizioni all’uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24, tra cui l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni o quando si compensano contributi previdenziali. Dal 1° luglio inoltre, per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro, scatta il divieto assoluto di compensazione dei crediti fiscali col modello F24.
Regole per i crediti Iva
In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all’anno 2023, emergente dalla dichiarazione annuale Iva 2024, occorre ricordare che l’utilizzo del credito Iva per importi superiori alla soglia dei 5.000 euro:
· può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
· la compensazione deve avvenire tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
· è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità da parte dei soggetti abilitati.
Per le c.d. start up innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell’ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.
Va ricordato che tali vincoli temporali interessano solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o per i contributi), mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva da Iva”, anche se superano le soglie sopra indicate.
Compensazioni dei crediti Inps e Inail
La legge di Bilancio 2024 (L. 213 del 30/12/2023) ha previsto delle restrizioni all’uso delle compensazioni col modello F24:
- la compensazione dei crediti Inps da parte di lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e separata potrà avvenire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge, mentre per i datori di lavoro non agricoli, solo dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi (Uniemens, che scade a fine del mese successivo di quello delle relative retribuzioni) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i crediti Inail la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto;
- dal 1° luglio 2024 anche per compensare crediti dei contributi previdenziali (Inps) e premi Inail occorrerà utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Compensazione di crediti fino a 5.000 euro
Per i crediti annui fino a 5mila euro, rimangono ferme le regole vigenti, che permettono di utilizzare i crediti in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se la relativa dichiarazione annuale, dalla quale emerge il credito, sarà presentata nel corso del 2024, sempre nel limite del credito effettivo disponibile per il 2023 (codice xxxx / anno 2023). Quindi:
4 già dal 1° gennaio 2024 (o meglio dalla prima scadenza del 16/01);
4 senza alcuna preventiva presentazione, a condizione che il credito risulti poi effettivamente nella prossima dichiarazione presentata;
4 con utilizzo solo dei canali telematici di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato).
Pertanto le compensazioni per importi non superiori a € 5.000,00 sono possibili indipendentemente dall’ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione; in pratica i “primi” 5.000 euro del credito possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo, salvo la presentazione del modello F24 telematico con Entratel o Fisconline.
Compensazione di crediti oltre i 5.000 euro
Le compensazioni di importi superiori a 5.000 euro dovranno essere precedute dalla dichiarazione annuale o dall’istanza da cui emerge il credito, e la presentazione del modello di pagamento F24 potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito.
Ad esempio presentando la Dichiarazione annuale Iva il 2 febbraio, il credito sarà compensabile dal 12 febbraio 2024 (decimo giorno successivo a quello di presentazione).
Crediti superiori a 5.000 euro e visto di conformità
Il co. 574 della Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha previsto che a decorrere dal periodo di imposta 2013, i contribuenti che, in base all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, utilizzano in compensazione i crediti per importi superiori a 5mila euro (inizialmente il limite era di 15mila euro), hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità disciplinato all’art. 35, co. 1, lettera a) del decreto 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, per poter effettuare la compensazione, salvo gli esoneri previsti dal regime premiale ISA.
La modifica è stata attuata sia per l’Iva che per le imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap.
Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità i professionisti previa comunicazione da inviare alla Direzione Regionale delle Entrate competente. Le società di capitali soggette al controllo contabile, possono sostituire il visto con la sottoscrizione della dichiarazione da parte del/i soggetto/i incaricato/i alla revisione contabile.
Casi di esonero dal visto di conformità per il regime premiale ISA
Il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), che misurano il grado di affidabilità, sulla base del posizionamento di una scala di valori da 1 a 10. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa ed è possibile definire l’accesso al regime premiale, o l’eventuale inserimento nelle liste selettive di controllo. Relativamente al visto di conformità è previsto un regime premiale, se il punteggio è almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi relativi agli ultimi due periodi d’imposta.
L’art. 14 del D.Lgs. 1/24 in vigore dal 13 gennaio 2024, modifica i precedenti limiti al regime premiale innalzando gli importi per le compensazioni “libere”, vale a dire senza necessità di ottenere il visto di conformità. I casi sono pertanto:
- l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50.000 euro (70.000 dal 13/01/24) annui per l’Iva, maturati nel 2023, ed a 20.000 euro (50.000 dal 13/01/24) per le imposte dirette e IRAP, maturati nel 2023, se per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2021 e 2022;
- l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro (70.000 dal 13/01/24) anni, maturato nei primi tre trimestri del 2024, se per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2021 e 2022;
- l’esonero dal visto di conformità per il rimborso del credito Iva non superiori a 50.000 euro (70.000 dal 13/01/24), maturato nel 2023, se per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2021 e 2022;
- l’esonero dal visto di conformità sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale non superiore a 50.000 euro (70.000 dal 13/01/24) anni, maturato nei primi tre trimestri del 2024, se per il periodo d’imposta 2022 presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 o 8,5 se calcolato con la media semplice dei punteggi dei periodi 2021 e 2022.
Residuo credito relativo al 2022
Il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2022, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e utilizzato nel 2024 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024 relativa all’anno 2023 (esempio: compensazione il 16 gennaio 2024 del credito Iva relativo al 2022), non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2022” come anno di riferimento. Infatti, per questo credito relativo al 2022 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2023 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario).
Al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2022 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2024 come credito Iva relativo all’anno 2023 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.
Presentazione del modello F24
Il D.L. 124/2019, convertito nella L. 157/2019, ha aumentato i casi nei quali occorre fare ricorso ai canali telematici Entratel o Fisconline, in tutti i casi di compensazioni, anche da parte di soggetti privati o di sostituto d’imposta. Le nuove regole dal 1° gennaio 2020 sono:
Regole per i soggetti con partita Iva |
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modalità di presentazione |
F24 a debito, senza compensazioni |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 con saldo "a zero" |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni parziali di crediti della stressa natura (esempio credito/debito di Irap) |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti dei sostituti d’imposta |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti da contributi previdenziali |
à |
· remote o home banking o Entratel / Fisconline |
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Regole per i soggetti privati |
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modalità di presentazione |
F24 a debito, senza compensazioni |
à |
· modello cartaceo o remote o home banking o Entratel / Fisconline |
F24 con saldo "a zero" |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
F24 a debito con compensazioni di crediti (saldo con importo diverso da zero) |
à |
· telematico Entratel / Fisconline |
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Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate. La richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario, con abilitazione ad operare con firma disgiunta.
Limite massimo alle compensazioni
In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’art. 34, co. 1, L. 388/2000 è previsto un limite: dal 2022 detto limite viene incrementato a 2 milioni di euro (incremento operato dalla Legge di Bilancio 2022).
Al riguardo, si deve ricordare che il limite in commento si applica:
- cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.
Detto limite riguarda quindi anche i crediti Iva, sia annuali sia trimestrali.
Blocco delle compensazioni per ruoli scaduti
Il D.L. 78/2010 ha previsto che dal 1° gennaio 2011 non è più possibile compensare i crediti erariali nel modello F24 in presenza di debiti iscritti a ruolo o cartelle scadute di importo superiore a € 1.500,00. Quindi sarà preclusa la compensazione in presenza delle seguenti due condizioni:
1) che vi siano degli importi iscritti a ruolo per i quali siano scaduti i termini per il pagamento (dopo i 60 gg. dalla notifica); non basta quindi la sola notifica della cartella per determinare il divieto, ma occorre che sia scaduto il termine per il pagamento;
2) l’importo del ruolo deve essere superiore a € 1.500,00 considerando oltre all’imposta anche gli oneri accessori e le sanzioni.
Per ovviare al blocco è possibile richiedere all’Agente della Riscossione la rateazione, ed ottemperare alle rate in scadenza/scadute. Nel caso di mancato pagamento delle rate (una o più rate), ma il piano di rateazione è ancora in essere, rileva, al fine del raggiungimento del limite di 1.500 euro, esclusivamente la rata (o le rate) scaduta; nel caso di mancato pagamento di cinque rate (prima erano 8), anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione, per cui l’importo complessivo del debito residuo non pagato rileva al fine della verifica del blocco alla compensazione.
Pertanto con ruoli scaduti oltre i 1.500 euro e non rateizzati, opera il blocco integrale delle compensazioni, e non limitato all’importo del debito da pagare (comunicato stampa del 14/01/11).
Per le società di comodo, il D.L. n. 138/2011 ha vietato la compensazione del credito Iva alle società cosiddette non operative, ovvero che hanno un volume di ricavi ed altri proventi inferiore ai ricavi minimi che risultano applicando differenti coefficienti in funzione della tipologia dei beni (mobili, immobili e partecipazioni). Dal 2022 non trova più applicazione la non operatività per le società in perdita sistemica.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
30/01/2024