STRETTA SULLE COMPENSAZIONI DI BONUS EDILIZI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI SCADUTI
Nuove limitazioni con il decreto Salva-Conti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il D.L. 39/2024 (c.d. Salva Conti), sono state introdotte nuove misure in materia di superbonus e uso dei crediti. Viene previsto un blocco alla cessione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dalle Entrate con importo superiore a 10mila euro.
La stretta alle compensazioni dei crediti si affianca a quanto aveva già previsto l’ultima L. di Bilancio 2024, che al fine di prevenire condotte illecite, aveva previsto che dal 1° luglio 2024 per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro, scatta il divieto assoluto di compensazione dei crediti fiscali col modello F24.
Blocco alle compensazioni di crediti da bonus edili in presenza di debiti scaduti
In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 241/1997) dei crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020, presenti nella piattaforma telematica, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
La sospensione si applica fino a concorrenza degli importi di ruoli e carichi, non su tutto l’ammontare. La sospensione è temporanea e, una volta sanati i debiti con l’Erario, sarà possibile procedere alla compensazione. Va osservato che il nuovo art. 3-bis precisa che restano validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati dal co. 3 dell’art. 121 citato e cioè che i cessionari devono fruire dei crediti con le stesse scadenze che sono previste per il beneficiario iniziale. Può, quindi, verificarsi il caso in cui il debito con l’Erario è sanato, ma nel frattempo i crediti risultino scaduti.
Per quali crediti da bonus edili opera il blocco
La disposizione si applica ai crediti derivanti sia dall’esercizio della cessione sia dall’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura in relazione ai seguenti bonus edilizi (art. 121, c. 2):
- recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir);
- efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013 e art. 119, cc. 1 e 2 D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 e art. 119, c. 4 D.L. 34/2020);
- bonus facciate (art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019);
- installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir e art. 119, cc. 5 e 6 D.L. 34/2020);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013 e art. 119, c. 8 D.L. 34/2020);
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020).
In ogni caso, ai sensi del nuovo co. 3-bis, restano
validi gli ordinari termini di utilizzo delle quote annuali dei crediti disciplinati
dall’art. 121, co. 3; pertanto, i cessionari dovranno fruire dei crediti
derivanti da bonus edilizi con le stesse scadenze previste per il beneficiario
iniziale (da ciò deriva che, nonostante l’avvenuto pagamento del debito, nel
frattempo il relativo credito potrebbe anche essere scaduto).
Per le modalità attuative del blocco
occorrerà attendere l’approvazione di uno specifico regolamento ministeriale.
Blocco alle compensazioni per debiti superiori a 100.000 euro
L’art. 37, co. 49-quinquies D.L. 223/2006 è sostituito dal seguente: “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli Agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 31, co. 1, 4° periodo D.L. 78/2010; quindi, è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’art. 31 del D.L. 78/2010 (preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). Si applicano le disposizioni dei co. 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».
Le eccezioni escluse dall’applicazione del blocco alle compensazioni di cui alle richiamate lettere e), f), g) dell’art. 17, co. 2 del D.Lgs. 241/1997 riguardano i seguenti debiti e crediti relativi a:
e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, c. 2, lett. a) Tuir;
g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del D.P.R. 1124/1965.
Le disposizioni di modifica dell’art. 37 del D.L. 223/2006 si applicano a decorrere dal 1.07.2024.
05/04/2024