COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

 

Con i ruoli scaduti e notificati entro il 31 dicembre 2017 

 

L’articolo 12-bis del D.L. 87/2018 ha prorogato anche per il 2018 la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali scadute al 31/12/2017 con crediti commerciali vantati verso la P.A.

 

Viene riproposta la possibilità per le imprese e per i professionisti di compensare i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili con i debiti emergenti dalle cartelle esattoriali notificate entro il 31.12.2017.

 

Come opera la compensazione

Per procedere alla compensazione è necessario che i crediti vantati verso la P.A. siano certificati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia, ed a condizione che la somma iscritta sia pari o inferiore al credito vantato; in altre parole, quindi, è consentito l’utilizzo del credito verso la Pubblica Amministrazione solo se con lo stesso è possibile pagare interamente le somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Inoltre devono anche sussistere queste due condizioni:

·          il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma dei crediti commerciali;

·          la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

 

Requisiti del credito da compensare

La possibilità di compensare le somme a titolo di credito sussiste al verificarsi dei seguenti requisiti:

·          il credito deve essere certo, non prescritto, liquido ed esigibile relativo a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della piattaforma elettronica PCC (con l’indicazione della data prevista di pagamento);

·          la somma iscritta a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2017 deve essere pari o inferiore al credito commerciale vantato.

 

Cartelle che si possono compensare

I passaggi per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un ente pubblico con un debito tributario iscritto a ruolo:

1.        il debito tributario deve derivare da iscrizione a ruolo notificata entro il 31 dicembre 2017 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non sia stata richiesta la rateizzazione;

2.        il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2017;

3.        il credito certificato deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione del credito all’ente debitore per il tramite della piattaforma PCC: http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home

L’impresa o il professionista che si abilita alla Piattaforma PCC può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato. L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore per il tramite della Piattaforma PCC, con l’indicazione della data prevista di pagamento, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica.

Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Ssn delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

 

Modalità operative per le compensazioni

L’istanza di certificazione del credito commerciale può essere presentata da società, impresa individuale o persona fisica che vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una Pubblica Amministrazione. È il creditore istante che all’atto della richiesta della certificazione tramite la piattaforma PCC deve barrare l’opzione “intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater, D.P.R. 602/1973 per un importo pari a …. euro”.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’ente pubblico verifica presso l’Agente della Riscossione l’eventuale presenza di accertate inadempienze all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione viene resa per l’intero credito ma l’importo delle somme dovute all’Agente della Riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato a questo specifico utilizzo. Nel caso in cui l’ente pubblico vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

 

Certificazione da presentare ad Equitalia

Per formalizzare la compensazione con un ruolo scaduto notificato entro il 31 dicembre 2017, la certificazione va presentata agli sportelli dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) in forma cartacea (o mediante invio tramite pec alla sede territorialmente competente) ovvero vanno presentati il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla Piattaforma PCC.

Nel caso in cui la compensazione riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti, bisogna indicare gli importi che si intende estinguere nella richiesta presentata ad Equitalia. Il credito verso l’ente pubblico eventualmente utilizzato in misura parziale per il pagamento del ruolo sarà evidenziato sulla Piattaforma PCC al netto della compensazione effettuata. Non è, invece, possibile effettuare tale tipologia di compensazione se il credito commerciale vantato è inferiore alla somma iscritta a ruolo.

 

 

03/09/2018

 

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