COMPENSAZIONI CON I RUOLI ESATTORIALI SCADUTI

 

 

Pubblicato il decreto attuativo che ammette la compensazione dei ruoli

 

Il decreto attuativo dell’art. 31 del D.L. 78/2010, che ha previsto il blocco delle compensazioni orizzontali di tutti i crediti erariali (compresa l’Iva) in presenza di debiti su ruoli definitivi e di importo superiore a 1.500,00 euro scaduti e non pagati, sarà operativo dal 16 marzo prossimo, quando saranno ammessi i pagamenti, anche rateali, delle somme iscritte a ruolo.

 

Sbloccate quindi le compensazioni fiscali per il prossimo appuntamento di marzo, in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti. L’operazione va effettuata utilizzando il Modello “F24 – Accise”, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, come stabilito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 21 febbraio scorso.

 

Le norme

Con il D.L. 78/2010 è stato introdotto il divieto, a partire dal 1° gennaio 2011, di compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di cartelle esattoriali di ammontare superiore a 1.500,00 euro per imposte erariali e relativi accessori, per le quali sia scaduto il termine di pagamento.

Sempre il D.L. 78/2010 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2011 i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali e S.S.N. per la somministrazione di forniture e appalti possano essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Il decreto attuativo sulle nuove compensazioni firmato dal direttore generale delle Finanze il 10/02/2011 e pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio ammette la compensazione dei crediti a condizione che vengano prioritariamente compensate le imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate; contestualmente viene ammesso il pagamento delle cartelle esattoriali mediante la compensazione dei crediti di imposta, come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 241/97.

 

Compensazioni possibili

Dal mese di marzo, i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali possono saldare i debiti erariali mediante la compensazione nel modello F24 e si dovranno utilizzare le somme a credito prima di compensare i debiti erariali scaduti se di importo superiore a 1.500,00 euro.

Il perimetro della compensazione rimane quello delle imposte erariali (Iva, Irpef, Ires e Iva), mentre le compensazioni non riguardano le altre imposte quali i tributi locali (Ici, Tarsu, Tosap), i contributi previdenziali (Inps), l’Inail e le multe stradali.

 

Compensazioni non ammesse

Lo stesso D.L. 78/2010 aveva previsto che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Questo meccanismo di compensazione diretta fra obblighi tributari e crediti non tributari rischia, però, di rimanere al palo per la complessa riorganizzazione amministrativa che comporta e per indubbie questioni di copertura.

Inoltre, il limite annuale delle compensazioni che avrebbe dovuto essere elevato a 700mila euro all’anno è rimasto a 516mila.

 

Compilazione della delega in compensazione dei ruoli

Sotto il profilo operativo, con risoluzione n. 18/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo denominato “Ruol” da indicare nella sezione “Accise/Monopoli” nel modello F24-Accise per gestire lo scambio dei crediti con i debiti a ruolo per le imposte erariali; nel campo “ente” si indica la lettera R e nel campo “prov” si indica la sigla della provincia di competenza dell’Agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. I campi “codice identificativo”, “mese” e “anno” non devono essere compilati.

Esempio di compilazione:

 

 

Regime sanzionatorio

Se invece si procede alla compensazione pur avendo debiti erariali scaduti presso Equitalia o un altro agente della riscossione, scatta la sanzione nella misura del 50% delle somme indebitamente compensate.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2011, ha precisato che la sanzione è comunque applicabile fino al massimo del 50% del debito non pagato presso l’agente della riscossione. Si pone il problema di stabilire se questa sanzione possa essere oggetto di ravvedimento operoso e, al riguardo, non si riscontrano controindicazioni nella normativa in materia.

 

Tabella riassuntiva

Nella tabella che segue si dà conto dei tratti essenziali della disposizione.

 

 

 

Crediti utilizzabili in compensazione

Per poter estinguere un debito con l’esattoria, il contribuente deve possedere dei crediti erariali legittimamente compensabili. Rientrano nella categoria:

      Crediti Irpef e Ires;

      Crediti Iva;

      Crediti Irap;

      Crediti per addizionali comunali e regionali;

      Ogni altro credito per tributi da esporre nella sezione Erario del modello F24.

Ne deriva che non possono essere utilizzati, ad esempio, eventuali crediti Inps e Inail.

Debiti che possono essere pagati

Così come il contribuente può spendere crediti erariali, anche la partita di debito da chiudere deve riferirsi ai medesimi tributi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo le cartelle per Irpef, Ires, Iva, Irap, addizionali.

Non possono, viceversa, essere pagate con una compensazione le cartelle esattoriali che si riferiscono, ad esempio, a debiti relativi ad Inps o Inail.

Tipologia di debito verso Equitalia

I debiti che possono essere saldati, al momento, sono quelli relativi a cartelle esattoriali, scadute e non scadute.

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2011, inoltre, si potranno pagare anche dei debiti verso Equitalia non contenuti in cartelle esattoriali, ma derivanti da avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva divenuti esecutivi.

 

Modalità di estinzione

Il saldo dei debiti verso Equitalia deve avvenire con l’utilizzo del modello F24 Accise, con l’utilizzo del codice tributo “Ruol”.

Al riguardo, sul modello deve essere indicata anche la provincia di competenza dell’agente della riscossione (targa automobilistica) ed il codice ente “R”.

Non vanno compilati, invece, i campi relativi al “Codice identificativo”, “Mese” e “Anno di riferimento”.

Estinzione totale o parziale

Il contribuente non è obbligato all’estinzione totale del debito, potendo anche provvedere in modo parziale.

In tal caso, tuttavia, è necessario comunicare preventivamente ad Equitalia le partite che si intendono saldare, ai fini di un corretto recepimento degli importi.

Individuazione dell’ammontare esatto del debito

Spesso non si è a conoscenza dell’importo esatto del debito verso Equitalia, specialmente nel caso di cartelle esattoriali già scadute e maggiorate di interessi di mora e spese.

In tali casi, è opportuno acquisire l’indicazione esatta dall’agente della riscossione; quest’ultimo, potrà anche trasmettere il modello F24 per conto del cliente.

 

 

02/03/2011

 

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