NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024

 

Un patto biennale con i lavoratori autonomi con partita Iva

 

Con l’approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, debutto dal 1° gennaio 2024 il concordato preventivo biennale per le partite Iva. A poter aderire all’accordo con il Fisco saranno i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8 e che non hanno debiti tributari o previdenziali pari o superiori a 5.000 euro e i contribuenti forfettari.

 

Lo schema di decreto delinea le regole di funzionamento dello strumento, che consentirà di stabilire preventivamente le imposte dovute sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, rientra tra le misure di attuazione della legge delega sulla riforma fiscale.

 

Nuovo strumento di compliance

Il concordato preventivo biennale consentirà al contribuente di determinare in anticipo le imposte dovute, sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ed elaborato tenuto conto dei dati a propria disposizione, dell’acquisizione di alcuni dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato e di una specifica metodologia di calcolo approvata dal MEF e predisposta per ciascuna attività economica.

L’adesione alla proposta sarà facoltativa e, in ogni caso, bisognerà procedere entro il 31 luglio 2024 (30 giugno a regime).

Per il biennio oggetto di accordo non saranno effettuati accertamenti di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/73.

 

I soggetti beneficiari ed esclusi

L’accesso al concordato sarà riconosciuto ai titolari di partita Iva che applicano gli ISA, con punteggio di affidabilità fiscale nel periodo precedente pari almeno a 8, valore che potrà essere raggiunto anche mediante l’indicazione di ulteriori componenti positivi.

L’accesso al concordato preventivo biennale sarà inoltre concesso anche alle partite Iva che applicano il regime forfetario o dei contribuenti minimi.

Condizione per l’accesso allo strumento è inoltre non avere debiti tributari ovvero aver estinto i debiti tributari o contributivi di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000, conteggiando anche gli interessi e le sanzioni.

Nel decreto legislativo vengono inoltre definite specifiche cause di esclusione, ossia:

û l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;

û la condanna per reati in materia di imposte sui redditi e Iva di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 del c.c., riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Per i contribuenti forfetari le cause di esclusione riguardano:

û hanno avviato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;

û non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA.

 

Effetti dell’adesione al concordato preventivo

L’adesione al concordato preventivo biennale consentirà ai titolari di partita Iva di stabilire in anticipo, e sulla base del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate, l’importo delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2024 e 2025.

Non vi saranno effetti sul fronte degli ordinari adempimenti in materia di contabilità, dichiarazioni dei redditi, alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA, dichiarazione Iva. In sostanza, sarà in ogni caso necessario adempiere entro le scadenze previste.

Nella dichiarazione dei redditi e Irap il contribuente si impegnerà quindi a dichiarare le somme preventivamente concordate con il Fisco. In caso di maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non vi saranno effetti sul fronte di imposte e contributi da versare alle ordinarie scadenze.

In pratica chi aderirà al concordato preventivo biennale sarà chiamato a pagare imposte e contributi sulla base del reddito elaborato dall’Agenzia delle Entrate, con la possibilità quindi di non tassare eventuali redditi effettivi di importo superiore. Di contro, non sarà possibile ridurre le imposte dovute in caso di reddito effettivo più basso rispetto a quello oggetto di concordato. In sostanza, in caso di aumento o diminuzione del reddito effettivo rispetto a quanto concordato preventivamente con l’Agenzia delle Entrate, non subiranno modifiche i calcoli già effettuati in sede di adesione alla proposta.

L’accesso al concordato preventivo biennale consentirà inoltre di beneficiare dall’esclusione degli accertamenti da art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.

Inoltre per i periodi d’imposta oggetto di concordato, accanto all’esclusione dagli accertamenti, sono riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all’art. 9-bis, co. 11 del D.L. n. 50/2017 (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità per compensazioni oltre € 50.000 / € 20.000, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

 

Tempi di attuazione

Entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato, termine che per il 2024 sarà fissato al 15 aprile.

Questo il primo passo per la definizione del concordato biennale per le partite Iva, la cui proposta sarà messa a punto dall’Agenzia delle Entrate sia tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente che di una specifica metodologia predisposta per le diverse attività economiche, anche tenuto conto degli andamenti economici e dei mercati, così come degli ulteriori dati a propria disposizione.

Il contribuente potrà aderire alla proposta entro la scadenza per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi. Il termine per il 2024 è fissato al 30 luglio.

 

Verifica di convenienza per i Clienti dello Studio

Ai Clienti dello Studio verranno verificate le condizioni ed i requisiti di accesso al nuovo concordato preventivo, nonché il calcolo delle imposte ed i margini di convenienza.

 

 

01/12/2023

 

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