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L’I.N.P.S. con circolare n. 14 del 2 febbraio ha divulgato le misura delle aliquote contributive, valide per il 2010, per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, mentre per gli iscritti alla gestione separata l’aumento era già programmato con previsione triennale (2008-2010) dalla Legge 247/2007.
Per quest’anno, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo dell’IVS per artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00 e l’appuntamento sarà il prossimo 17 maggio per il versamento della prima rata dei contributi previdenziali 2010.
Contributo minimo
A prescindere dal reddito imponibile è dovuto un contributo minimo annuo il cui importo si ricava applicando le aliquote in vigore a un minimale di reddito che quest’anno è pari a 14.334,00 euro (lo scorso anno era di € 14.240,00). Se il reddito imponibile non supera questa soglia gli artigiani devono versare all’Inps almeno 2.874,24 euro ed i commercianti 2.887,17 euro.
Il contributo minimo è ridotto rispettivamente a 2.436,78 e 2.449,68 euro + 7,44 di maternità per i collaboratori familiari fino a 21 anni, perché fino al mese del compimento dell’età beneficiano di una riduzione di tre punti dell’aliquota. Per i periodi di attività inferiori all’anno, i contributi sono rapportati a mese.
Il doppio minimale
Nel 2010 sui redditi di impresa superiori al minimale il contributo è pari al:
· il 20% per gli artigiani e il 20,09 % per i commercianti sulla fascia di reddito compresa tra 14.334,00 e 42.364,00 euro;
· il 21% per gli artigiani e al 21,09% per i commercianti sulla fascia di reddito compresa tra 42.364,00 e 70.607,00 euro;
· se il reddito è più elevato di € 70.607,00 euro non sono più dovuti i contributi.
Contributi e pensionati
I pensionati che al compimento del 65 anno di età continuano a lavorare, possono beneficare di uno sconto del 50% sui contributi da versare. La riduzione non è automatica in quanto viene applicata solo se l’interessato presenta all’Inps un’apposita richiesta.
I versamenti
Il contributo minimo, comprensivo della quota per la maternità, va pagato in quattro rate trimestrali, con le seguenti scadenze:
- il 17 maggio 2010;
- il 16 agosto 2010 (prorogato di norma di qualche giorno per via del ferragosto);
- il 16 novembre 2010;
- il 16 febbraio 2011.
I contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale, relativi al saldo del 2009 e al primo e al secondo acconto del 2010, vanno versati entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati con il modello F24 a prescindere dal fatto che l’iscritto sia titolare o meno di partita Iva.
Tavole riassuntive
Nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione dell’adempimento.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI |
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Soggetti interessati |
I soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti devono versare i contributi in base al reddito d’impresa, denunciato ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi si riferiscono. I contributi sono dovuti entro limiti minimi e massimi di reddito. |
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Contributi fissi e a percentuale |
II contributi dovuti dagli iscritti si dividono in: - contributi fissi che vanno versati sul reddito minimale in quattro rate trimestrali; - contributi a percentuale dovuti sul reddito eccedente il minimale da corrispondersi sul reddito effettivamente dichiarato e per i quali è dovuto anche il versamento in acconto per l’anno successivo. L’acconto deve essere determinato sulla base dei redditi d’impresa dichiarati nell’anno precedente. |
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Minimale |
Ai fini contributivi il limite minimo di reddito per il 2010 è pari a € 14.334,00. |
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Versamenti |
I versamenti devono essere effettuati: - per i contributi fissi il 17 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre 2009 e il 16 febbraio 2011; - per i contributi a percentuale il saldo deve essere corrisposto entro il termine per il versamento delle imposte (16 giugno o 16 luglio) a saldo. L’acconto va versato in due rate uguali di cui la prima da effettuarsi con il saldo e la seconda entro il 30 novembre. |
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Contributi a percentuale ARTIGIANI |
Per gli artigiani che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2010 è fissato in € 92.147,00
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Contributi a percentuale COMMERCIANTI |
Per i commercianti che si siano iscritti nella gestione dopo l'anno 1995, che siano privi di precedente anzianità contributiva o che abbiano optato per il sistema contributivo, è previsto un limite massimo di reddito più alto, anch'esso variabile, che per l'anno 2009 è fissato in € 92.147,00.
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Impresa familiare |
Nell’ipotesi in cui il titolare dell’impresa eserciti la stessa nella forma di impresa familiare, i contributi fissi sono versati dal titolare anche per conto dei collaboratori. Gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. |
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Attività di affittacamere |
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere (nonché i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo; cfr. circolare Inps n.12/04) non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. I soggetti in questione quindi sono tenuti al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a €0,62 mensili. |
GESTIONE SEPARATA |
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Soggetti interessati |
I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da: · collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto; · i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria; · lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000,00 euro); · gli incaricati delle vendite a domicilio; · associati in partecipazione che apportano solo lavoro. |
Aliquote contributive |
Le aliquote stabilite per il 2010 per gli iscritti alla gestione separata sono: Ü 26,72% (26,00 IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva) per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l’indennità di malattia; Ü 17% per: · i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; · i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro; · i titolari di pensione di reversibilità. |
Minimale e massimale |
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2010 è stato fissato in euro 92.147,00 e il minimale per l’accredito contributivo è pari a euro 14.334,00 (circolare Inps n. 13 del 2 febbraio 2010). |
Come e quando si paga |
Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori. · Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%); · Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l’obbligo di inviare il modulo telematico UniEMens, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. · Associati: il versamento è effettuato dall’associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell’associato. |
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA |
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Soggetti interessati |
Il pagamento della contribuzione volontaria può applicarsi: · agli Artigiani; · ai Commercianti; · agli iscritti alla Gestione Separata. |
Aliquote contributive |
La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote: Ü 20,00% per gli Artigiani titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (17,00% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni); Ü 20,09% per i Commercianti titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (17,09% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni); Ü 26,00% per i Parasubordinati non assicurati e non titolari di pensione. |
Minimale |
Il reddito minimale da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo volontario è di euro 14.334,00 per artigiani e commercianti, mentre per i lavoratori subordinati, l’importo minimo dovuto non potrà essere inferiore a euro 3.727,00 su base annua e a euro 310,58 su base mensile (circolare Inps n. 22 del 16 febbraio 2010). |
Scadenze |
· 30 giugno 2010 per il 1° trimestre (gennaio-marzo); · 30 settembre 2010 per il 2° trimestre (aprile-giugno); · 31 dicembre 2010 per il 3° trimestre (luglio-settembre); · 31 marzo 2011 per il 4° trimestre (ottobre-dicembre). |
16/02/2010