AMPLIATA LA PORTATE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I COMUNI CALAMITOSI
Scadenza delle domande al 13 agosto
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22 del 21/07/20, ha comunicato la lista dei territori coinvolti tra gli eventi calamitosi verificatisi in data antecedente al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19). Per questi comuni è ammessa la richiesta del contributo a fondo perduto, in assenza della verifica del calo di fatturato di almeno un terzo nel mese si aprile 2020, rispetto allo stesso mese del 2019.
Con l’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Legislatore ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, comprese quelle agricole e di lavoro autonomo, destinato a ristorare, quantomeno parzialmente, il calo di ricavi e di reddito conseguenti allo stop delle attività imposto per contenere il diffondersi dell’epidemia.
Comuni calamitosi della regione Piemonte
In seguito agli eventi calamitosi verificatesi in Piemonte tra il 19 e il 22 ottobre 2019 e tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della Regione, il Presidente della Giunta Regionale con verbale n. 30 del 22.11.19 ha, tra l’altro, dichiarato lo "Stato di emergenza" per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione del citato provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Il D.C.M. 14/11/19 prevede l’estensione effetti della dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di 12 mesi. Successivamente la Regione con le ordinanze n. 1 del 17/01/20 e n. 5 del 21.05.20 ha delineato i primi interventi di urgenza per integrarli con l’estensione e la perimetrazione dei territori coinvolti riportati in apposito elenco.
Per il combinato disposto dei due provvedimenti, quello regionale con la norma nazionale, restando fermo il limite di ricavi/compensi di cui al comma 3 dell’articolo 25, per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario il domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
Requisiti per ottenere il contributo
I requisiti per poter ottenere il contributo sono quindi i seguenti:
· essere in possesso di partita Iva;
· non aver conseguito ricavi, compensi (valore reddituale) di importo superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. Rilancio). Nel caso di esercizio di due o più attività, si considera la somma dei ricavi riferiti a tutte le attività;
· aver avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi (valore Iva) nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di aprile 2019 di almeno un terzo (in percentuale del 33,33%);
· il domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di comuni colpiti da eventi calami-tosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato sopra descritti, a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare di quanti, essendosi costituiti dopo il 30 aprile 2019 non hanno il dato per poter eseguire il confronto.
Il contributo, invece, non spetta:
û ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps e ai lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto a percepire l’indennità mensile erogata dall’Inps per i mesi di marzo, aprile a maggio 2020;
û ai professionisti iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria;
û ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica di richiesta del contributo;
û ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° maggio 2020 (con data inizio attività successiva al 30/04/2020, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività);
û agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir (organismi e amministrazioni dello Stato, comuni, unioni).
Importo del contributo
Per la determinazione dell’importo del contributo, calcolato sulla differenza tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 (base di calcolo), sono previste aliquote diverse a seconda della entità dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (tendenzialmente il 2019 per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Per i soggetti agricoli, in luogo dei ricavi, occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari (rivo VE50 della D.Iva).
In particolare:
· 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
· 15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000, ma non superiori a 1 milione di euro;
· 10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro, ma non superiori a 5 milioni di euro.
Laddove il conteggio produca risultati inferiori, o nel caso dei soggetti esonerati dalla verifica dello scostamento (si tratta dei soggetti costituiti dal 1° maggio 2019), sono in ogni caso previsti importi minimi di contributo pari a:
· 1.000 euro per le persone fisiche;
· 2.000 euro per le persone giuridiche.
Aspetti contabili e fiscali
Il contributo in esame costituisce un contributo in c/esercizio da rilevato nella voce A5 del conto economico, non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo d’acconto. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Verifica per i Clienti dello Studio
Per i Clienti lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi necessari ed a verificare le condizioni di beneficio, nonché a presentare le domande entro il 13 agosto, per ottenere il contributo.
06/08/2020