CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Semplificata la domanda da inoltrare all'Agenzia delle Entrate
Con l’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) il Legislatore ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, comprese quelle agricole e di lavoro autonomo, destinato a ristorare, quantomeno parzialmente, il calo di ricavi e di reddito conseguenti allo stop delle attività imposto per contenere il diffondersi dell’epidemia.
E’ in dirittura d’arrivo il provvedimento delle Entrate con il fac-simile dell’istanza telematica. Si tratta di un contributo a fondo perduto, escluso da tassazione ai fini Ires e Irap che ha l’obiettivo di fornire un ristoro economico “una tantum” a chi ha subito le limitazioni e i danni derivanti da Coronavirus.
Requisiti per ottenere il contributo
I requisiti per poter ottenere il contributo sono quindi i seguenti:
· essere in possesso di partita Iva;
· non aver conseguito ricavi, compensi (valore reddituale) di importo superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. Rilancio). Nel caso di esercizio di due o più attività, si considera la somma dei ricavi riferiti a tutte le attività;
· aver avuto una riduzione del fatturato e dei corrispettivi (valore Iva) nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese di aprile 2019 di almeno un terzo (in percentuale del 33,33%).
Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato sopra descritti, a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare di quanti, essendosi costituiti dopo il 30 aprile 2019 non hanno il dato per poter eseguire il confronto.
A seguito dell’apertura contenuta nella circolare 15/E dall’Agenzia delle Entrate, il contributo spetta anche alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e che contestualmente hanno un rapporto di lavoro dipendente o sono titolari di pensione. Non vi sono preclusioni neppure per chi utilizza il regime forfetario.
Il contributo, invece, non spetta:
û ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps e ai lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto a percepire l’indennità mensile erogata dall’Inps per i mesi di marzo, aprile a maggio 2020;
û ai professionisti iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria;
û ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica di richiesta del contributo;
û ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° maggio 2020 (con data inizio attività successiva al 30/04/2020, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività);
û agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir (organismi e amministrazioni dello Stato, comuni, unioni).
Importo del contributo
Per la determinazione dell’importo del contributo, calcolato sulla differenza tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 (base di calcolo), sono previste aliquote diverse a seconda della entità dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Rilancio (tendenzialmente il 2019 per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Per i soggetti agricoli, in luogo dei ricavi, occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari (rivo VE50 della D.Iva).
In particolare:
· 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
· 15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000, ma non superiori a 1 milione di euro;
· 10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro, ma non superiori a 5 milioni di euro.
Laddove il conteggio produca risultati inferiori, o nel caso dei soggetti esonerati dalla verifica dello scostamento (si tratta dei soggetti costituiti dal 1° maggio 2019), sono in ogni caso previsti importi minimi di contributo pari a:
· 1.000 euro per le persone fisiche;
· 2.000 euro per le persone giuridiche.
Il contributo a fondo perduto non concorre né alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap, né al rapporto previsto dagli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (costi promiscui), Tuir.
Modalità di richiesta del contributo
La norma prevede che l’istanza per ottenere il contributo sia presentata in forma esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 15 giugno al 13 agosto 2020 (dal 25.6 al 24.8 per l’erede che prosegue l’attività), con l’indicazione dei requisiti posti a base del calcolo. L’istanza potrà essere alternativamente presentata direttamente dal contribuente o da un intermediario telematico a cui il contribuente conferisce specifico incarico. Notizie di questi giorni danno come imminente il provvedimento delle Entrate con il modello per la presentazione della domanda.
La presentazione telematica potrà essere effettuata dagli intermediari abilitati già con delega al cassetto fiscale o alla fattura elettronica.
Il contributo a fondo perduto verrà corrisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente o postale intestato dal soggetto beneficiario e da questi precedentemente comunicato.
In caso di cessazione dell’attività successivamente alla percezione del contributo è previsto, in capo al firmatario dell’istanza telematica, l’obbligo di conservazione della documentazione contenente gli elementi per la determinazione del contributo stesso oltre che l’obbligo di esibizione a richiesta della medesima da parte degli organi verificatori.
Ad esempio, si ipotizzi il caso di un’impresa con ricavi 2019 di 1,5 milioni di euro che abbia registrato ad aprile 2019 un fatturato di 120mila euro e di 10mila euro ad aprile 2020, il contributo sarà pari a 11mila euro (10% della differenza tra 120mila di aprile 2019 e 10mila di aprile 2020).
Se l’ammontare del contributo è superiore a € 150.000, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello, per dichiarare i codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, da predisporre in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.
Indebita richiesta del contributo
Da ultima, ma non meno importante, la previsione recata dal comma 14 dell’art. 25 del Decreto Rilancio per cui nei casi di indebita percezione del contributo si applica la disposizione contenuta nell’art. 316-ter, c.p. rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” la quale prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni (che sale da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri) o la sanzione amministrativa che va da 5.164 euro a 25.822 euro quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro.
Aspetti contabili e fiscali
Il contributo in esame costituisce un contributo in c/esercizio da rilevato nella voce A5 del conto economico, non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap e non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo d’acconto. Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi.
Verifica per i Clienti dello Studio
Per i Clienti lo Studio provvederà ad effettuare i conteggi necessari per ottenere ed a presentare la domanda per ottenere il contributo.
03/06/2020