CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1° LUGLIO 2019
Per le imprese con volume di affari superiore a 400.000 euro
Dal 1° luglio gli esercenti di attività di commercio al minuto di maggiori dimensioni, in termini di volume d’affari, saranno tenuti a dotarsi di nuovi registratori di cassa telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Dopo l’avvento della fatturazione elettronica, arriva il momento dei corrispettivi telematici. Scontrino cartaceo e ricevuta fiscale vanno in pensione, sostituiti dallo scontrino digitale. Si tratta di una novità che avrà un grande impatto organizzativo e anche economico, soprattutto per i piccoli commercianti, bar, ristoranti, alberghi, ma anche piccoli artigiani, che dovranno adeguarsi o cercare altre soluzioni.
Entrata in vigore
A seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, ad opera del D.L. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019), l’obbligo di trasmissione riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati:
Ø dal 1° luglio 2019 se hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro;
Ø dal 1° gennaio 2020 generalizzato per tutti, indipendentemente dal volume di affari.
Al fine di verificare il superamento del limite, la norma fa riferimento al volume d’affari realizzato nell’anno; pertanto deve essere preso a riferimento il volume d’affari del 2018, desumibile dal modello IVA 2019 inviato entro lo scorso 30.04.2019. Inoltre, si deve aver riguardo all’intero volume d’affari del soggetto Iva, pur se riferito anche ad attività non riconducibili a quelle soggette alla certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.
Modalità di comunicazione
Sotto il profilo operativo, per adempiere al nuovo obbligo, l’esercente dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri contenuti in un file .xml che verrà generato dal registratore di cassa e sigillato elettronicamente al momento della chiusura giornaliera. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l’esito di ricezione. In caso di esito negativo le informazioni si considerano non trasmesse e l’invio del file corretto va effettuato entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. I dati saranno poi messi a disposizione del soggetto passivo titolare dell’apparecchio, ovvero di un suo delegato, mediante l’apposita area riservata sul sito web dell’Agenzia.
Anche se non più obbligatoria, rimane necessaria l’annotazione sul registro dei corrispettivi per poter effettuare le liquidazioni Iva, nonchè la contabilizzazione degli incassi ai fini fiscali e dichiarativi.
Scontrino, ricevuta e fattura
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale. In luogo di detti documenti l’esercente potrà prevedere l’emissione di un c.d. "documento commerciale". Su richiesta del cliente, il documento dovrà riportare anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente, così da assumere validità ai fini fiscali.
Scompaiono anche le ricevute fiscali, molto usate nel comparto delle imprese artigiane, che devono decidere se attrezzarsi con un nuovo registratore di cassa telematico, oppure se riorganizzarsi per emettere a tutti la fattura elettronica, consegnando la copia di cortesia cartacea ai clienti privati.
Casi di esonero
Con il D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, sono state individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Pertanto non si applicano:
û alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996:
a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h) operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n) cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh) cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
qq) cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste;
tt) attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;
A) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);
B) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);
C) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);
D) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);
E) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);
F) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);
G) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80);
H) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);
I) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90).
û alle prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1, DM 27.10.2015) quali prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;
û alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
û alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale, che devono continuare ad essere certificate/documentate da scontrino/ricevuta fiscale;
û fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018.
Attivazione dei nuovi Registratori Telematici
Il registratore di cassa risulta “in servizio” al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione devono essere comunicate telematicamente al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.
Come prima operazione l’esercente deve accreditarsi mediante l’apposita procedura disponibile sul sito internet delle Entrate, o direttamente, o per il tramite del suo consulente intermediario delegato ai servizi telematici e questa operazione corrisponde al libretto di dotazione informatico del registratore.
In seguito il tecnico provvede con l’installazione del nuovo registratore e comunica il codice identificativo del dispositivo (matricola o similare). Per completare la messa in funzione dell’apparecchio, sempre accedendo all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, viene generato il QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio, visibile ai clienti, mettendoli in condizione di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del registratore, mediante consultazione dei dati identificativi del registratore e del suo titolare.
Credito d'imposta per i nuovi registratori di cassa
In considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati nella maggior parte dei casi sono tenuti ad acquistare un nuovo misuratore fiscale, con le funzioni di Registratore Telematico, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto/adattamento degli strumenti in esame, pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni apparecchio) di € 250,00 in caso di acquisto ed € 50,00 in caso di adattamento.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6899”.
Sanzioni per il mancato adeguamento
Le sanzioni previste in caso di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione o memorizzazione e trasmissione di dati incompleti o inesatti prevede l’applicazione delle sanzioni disciplinate dal D.Lgs. n. 471/97, all’articolo 6 comma 3 e all’articolo 12 comma 2:
• una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
• la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da tre giorni ad un mese nel caso di recidiva per quattro distinte violazioni contestate nel quinquennio. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
Lotteria degli scontrini con premi fino a 1 milione di euro
La consolazione a questo nuovo adempimento sarà la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 con l’obiettivo dichiarato di stimolare il conflitto di interessi nei contribuenti, spingendoli a chiedere lo scontrino, che sarà telematico.
Per partecipare alla lotteria non sarà necessario comprare dei biglietti. Questi ultimi saranno virtuali e deriveranno dallo scontrino. La “giocata” minima sarà di 1 euro e ogni 10 centesimi darà diritto a un biglietto virtuale. Per ogni euro speso si potrà partecipare con 10 ticket.
La manifestazione di volontà, necessaria per superare i paletti imposti dalla privacy, dovrà essere espressa dal contribuente al momento dell’emissione dello scontrino o della ricevuta chiedendo l’inserimento del codice fiscale. Una volta inserito il codice fiscale il commerciante o il lavoratore autonomo invierà il “corrispettivo” all’Amministrazione Finanziaria e tutti gli scontrini con le credenziali del contribuente finiranno in un data base dei Monopoli che procederà all’estrazione virtuale dei premi mensili e poi annuale. good luck to all!
17/06/2019