COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

 

Con i ruoli affidati alla riscossione entro il 31/12/2016

 

La Legge di Stabilità ha prorogato, anche per il 2017, la possibilità per imprese e professionisti di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con crediti commerciali vantati verso la Pubblica Amministrazione, a condizione che i crediti, non prescritti, siano certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

 

Tale possibilità, già riconosciuta per il 2014, 2015, 2016 è quindi estesa al 2017 e trovano applicazione, con le medesime modalità, le disposizioni di cui al D.M. del 24.9.2014, relativo alla compensazione delle somme iscritte in ruoli notificati entro il 31.12.2016.

 

Requisiti che devono avere i crediti

I crediti devono essere:

·          certi, non prescritti, liquidi ed esigibili e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, certificato per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali;

·          la somma iscritta a ruolo deve essere stata affidata all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016;

·          maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Certificazione del credito

Al fine di poter utilizzare il credito vantato verso la P.A., il creditore destinatario della cartella deve richiedere all’Ente debitore, tramite un’apposita istanza, la certificazione del credito al fine di garantirne la certezza, liquidità ed esigibilità nonché il relativo ammontare.

L’istanza di certificazione va presentata dall’interessato utilizzando la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) disponibile sul sito Internet http://crediticommerciali.mef.gov.it/ dopo aver effettuato l’accreditamento alla stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di certificazione l’Ente pubblico è tenuto a certificare l’ammontare, la liquidità ed esigibilità del credito ovvero a rilevarne l’insussistenza / inesigibilità (totale o parziale). Nel certificato è inoltre indicata la data prevista per il pagamento del credito.

Qualora entro detto termine (30 giorni) l’Ente non provveda a fornire risposta, l’impresa / lavoratore autonomo può richiedere la nomina, con un’apposita domanda, di un “commissario ad acta” che dovrà provvedere al rilascio della certificazione del credito entro 50 giorni dalla nomina.

Il creditore riceve, all’indirizzo PEC indicato in sede di accreditamento alla Piattaforma, la notifica del rilascio della certificazione ovvero dell’insussistenza / inesigibilità del credito nonché dell’eventuale nomina del commissario.

 

Iter procedurale

Riepiloghiamo i passaggi utili per addivenire alla compensazione di un credito certificato verso un Ente pubblico, con un debito tributario iscritto a ruolo:

1.        il debito tributario iscritto a ruolo deve derivare da un carico affidato all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2016 e risulta scaduto una volta decorsi 60 giorni qualora non sia stato effettuato il pagamento o non ne sia stata richiesta la rateizzazione;

2.        il credito commerciale derivante da somministrazione, fornitura, appalto o servizi può essere sorto sia in data antecedente sia in data successiva al 31 dicembre 2016;

3.        il credito deve essere di ammontare superiore all’importo della cartella (comprensiva di oneri accessori, interessi di mora, aggi o spese) e va richiesta la certificazione all’ente debitore per il tramite della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

L’impresa o il professionista che si abilita alla piattaforma può richiedere telematicamente la certificazione del credito verso l’ente pubblico non ancora incassato. L’ente pubblico è tenuto a rilasciare la certificazione al creditore con l’indicazione della data prevista di pagamento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza telematica. Non è possibile richiedere la certificazione agli enti locali commissariati e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi.

 

Utilizzo del credito

Dopo aver ottenuto la certificazione del credito, lo stesso può essere utilizzato in compensazione con debiti:

-         relativi a somme riferite a carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2016;

-         di importo pari o inferiore al credito certificato.

Ai fini della compensazione il creditore deve presentare la certificazione all’Agente della riscossione; quest’ultimo, dopo aver verificato la validità della stessa, dispone la compensazione.

Va evidenziato che il creditore deve fornire all’Agente della riscossione la copia cartacea della certificazione ovvero dei codici relativi alla certificazione che intende compensare, denominati “numero progressivo della certificazione” e “codice di controllo”.

L’Agente, dopo aver verificato lo stato e la disponibilità del credito certificato, provvede a registrare sulla PCC l’avvenuta operazione di compensazione effettuata.

Il sistema invia automaticamente le notifiche all’interessato, il quale potrà, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.

 

 

04/09/2017

 

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