CREDITO IMPOSTA 2019 PER SPESE DI PUBBLICITA'
Comunicazione per prenotare l'agevolazione entro il 31 ottobre 2019
È diventato permanente il bonus pubblicità, il credito di imposta del 75% dedicato a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche on-line e sulle tv e radio locali. La domanda per il 2019 va presentata dal 1° al 31 ottobre 2019.
A decorrere dal 2019, il beneficio è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli che consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da un revisore legale dei conti.
Cosa cambia per il 2019
Il credito d’imposta è stato sbloccato dal secreto Sport e cultura, che ha anche variato alcuni aspetti del beneficio. Le modifiche hanno interessato, in particolare, la misura dell’agevolazione. A decorrere dall’anno 2019, il beneficio è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Eliminata quindi l’aliquota maggiorata del 90% prevista per le micro, piccole e medie imprese e per le start up innovative.
Altra novità introdotta con il decreto Sport e cultura riguarda il finanziamento della misura: la copertura degli oneri necessari per la concessione del credito di imposta è assicurata mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione.
Soggetti interessati
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta è destinato ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali, che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo/anno precedente.
Spese ammissibili
Restano inalterati i requisiti richiesti per l’accesso al credito d’imposta, che sono.
Ø per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (on-line), con le caratteristiche indicate all’art. 7, co. 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Ø per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1, co. 6, lettera a), numero 5) della L. n. 249/1997;
Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente. Qualora nell’anno precedente di riferimento non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili, non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Iniziative agevolabili
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Misura dell'agevolazione
Rispetto al passato, quindi, il bonus è diventato permanente ed è stata eliminata la maggiorazione fino al 90% per le MPMI e le start-up innovative, rimasta comunque inattuata perché mai autorizzata dall’UE.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’art. 109 del Tuir. Inoltre, il bonus pubblicità è un’agevolazione concessa in base al regime ‘de minimis’; non può ottenerlo, quindi, chi abbia superato il plafond di 200 mila euro di aiuti ottenuti nell’esercizio in corso e nei 2 esercizi precedenti.
Procedura e tempi
Confermate anche le modalità per fruire del credito d’imposta. I soggetti interessati, per ottenere il beneficio, devono presentare:
- la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2019, la finestra per inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta è aperta dal 1° al 31 ottobre 2019, mentre dal 1° al 31 gennaio 2020, deve essere trasmessa la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2019.
A regime, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati deve essere inoltrata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
Nessun documento va allegato alla comunicazione né alle autodichiarazioni contenute nel modello telematico. Il richiedente dovrà però conservare tutta la documentazione a sostegno della domanda, da esibire su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria. L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
02/10/2019