CREDITO IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITA'

 

Comunicazione da inviare a partire dal 22 settembre 2018

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, ha fissato le modalità per fruire del credito d’imposta sugli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 

Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono quelli che consistono nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni: leffettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da un revisore legale dei conti. L’istanza da presentare telematicamente potrà essere spedita dal 22 settembre al 22 ottobre 2018.

 

Obiettivi

L’agevolazione mira ad incentivare indirettamente un settore economico importante come quello dell’editoria. Essa infatti introduce un beneficio, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, nonché dagli enti non commerciali, riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 

Soggetti interessati

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, il credito d’imposta è destinato ad imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché agli enti non commerciali, che abbiamo effettuato investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, a partire dal 1° gennaio 2018, e il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione ne periodo/anno precedente.

 

Spese ammissibili

Il credito d’imposta è riconosciuto con le seguenti decorrenze:

Ø per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rilevano gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (dal 24.06 al 31.12); esso poi spetta per gli investimenti annuali dal 1° gennaio 2018 in poi;

Ø per gli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, rilevano gli investimenti annuali effettuati dal 1° gennaio 2018 in poi, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2017.

N.B. Qualora nell’anno precedente di riferimento non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili, non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nel 2017 (dal 24.06 al 31.12) o nel 2018.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

 

Iniziative agevolabili

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di  intermediazione  e  di  ogni  altra  spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche  se  ad  esso funzionale o connessa.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, secondo l’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

 

Misura dell'agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione Europea, in pendenza della quale si applica il limite del 75%.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall’articolo 109 del Tuir.

 

Procedura e tempi

Relativamente alle spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

A regime (per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2019), per accedere al credito di imposta i soggetti  interessati devono presentare, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, un’apposita comunicazione telematica con le modalità che saranno  definite  con specifico provvedimento amministrativo del Dipartimento  per  l’informazione  e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre entro il  30  aprile  di  ciascun  anno, il  Dipartimento  stesso predisporrà un elenco  dei  soggetti  richiedenti  il  credito  di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale  provvisoria  di riparto  in  caso  di  insufficienza  delle   risorse   e   l’importo teoricamente fruibile  da  ciascun  soggetto  dopo  la  realizzazione dell’investimento   incrementale.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile sarà disposto dal medesimo Dipartimento, con proprio provvedimento, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

 

 

03/08/2018

 

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