CREDITO D’IMPOSTA PER POS E STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI
Dal 1° luglio la sospensione del cashback di Stato
Con la sospensione del cashback dal 30 giugno 2021, che ha visto partecipare, per il primo semestre, un totale di 799.803.400 transazioni effettuate mediante gli oltre 16 milioni di strumenti di pagamento attivati, dal 1° luglio viene potenziato il credito d’imposta spettante in relazione alle spese di utilizzo del POS.
In particolare, si prevede che il credito d’imposta sia pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, nonché l’ulteriore credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
Credito d’imposta potenziato per le commissioni
Per effetto della introduzione di un nuovo comma 1-ter all’art. 22 del D.L. 124/2019, a opera del co. 10 del D.L. 99/2021, viene ora previsto che per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 il credito d’imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’art. 2, co. 3 del D.Lgs. 127/2015, ovvero registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.
Credito d’imposta per l’acquisto degli strumenti
Al successivo co. 11 del citato art. 1, viene introdotto al D.L. 124/2019 un nuovo art. 22-bis al fine di introdurre un nuovo credito d’imposta spettante per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.
Nello specifico, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all’art. 2, co. 3 del D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
Il credito d’imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
ESEMPIO |
La ditta Rossi con ricavi nell’anno 2020 pari a € 280.000, a luglio 2021 sostiene spese per il convenzionamento e installazione di un POS “collegato” all’RT pari a € 350: spetta un credito d’imposta pari al 40% di € 350 = € 140. A settembre 2021 installa un ulteriore POS, spendendo € 200: il credito teorico di € 220 (140 + 80) deve essere ridotto nel massimale di € 160. |
Credito d’imposta per strumenti evoluti
Ai medesimi soggetti di cui al co. 1 descritto in precedenza che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all’art. 2, co. 1 del D.Lgs. 127/2015, spetta un credito d’imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle misure di seguito indicate:
a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
ESEMPIO |
La società Alfa con ricavi nell’anno 2020 pari a € 1.000.000, a gennaio 2022 sostiene spese per l’acquisto di un POS evoluto pari a € 600: spetta un credito d’imposta pari al 40% di € 600 = € 240. Ove avesse speso € 1.000, il credito sarebbe stato ricondotto al massimale di € 320. |
Utilizzo del credito d’imposta
I crediti d’imposta riferiti all’acquisto, al noleggio o all’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nei modelli relativi ai periodi d’imposta successivi fino a esaurimento;
- non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime del “de minimis” ed indicato nell’apposito quadro RS del modello Redditi per gli aiuti di Stato;
- va contabilizzato come contributo c/impianti, in quanto a diretta riduzione del costo del bene/costo incrementativo per l’adeguamento.
08/07/2021