REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITA’ POSSEDUTE
Domanda e versamento entro il 30 novembre 2023
La legge di Bilancio 2023 ha previsto la procedura di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi da parte di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate che al 31.12.2021 possedevano cripto-attività, incluse le criptovalute, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nel modello dichiarativo.
La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
I soggetti interessati possono regolarizzare la propria posizione entro il 30.11.2023, presentando spontaneamente un’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, utilizzando l’apposito modello, e versando l’imposta sostitutiva e la sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio, per ciascun anno.
Oggetto della regolarizzazione
Possono essere oggetto di regolarizzazione, per ciascun periodo d’imposta, sia le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, sia le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021. Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono:
- le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31.12.2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi sulle stesse realizzati entro la medesima data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa;
- i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31.12.2021.
Sono espressamente escluse dalla procedura di regolarizzazione le violazioni concernenti investimenti effettuati con somme di provenienza illecita. Al fine di dimostrare l’irrilevanza penale, il contribuente deve allegare all’istanza apposita relazione di accompagnamento, corredata dalla relativa documentazione probatoria, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto‐attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni.
Chi può regolarizzare le cripto-attività
La richiesta di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui all’art. 4, co 1 del D.L. 28.06.1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.08.1990, n. 227, ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del Tuir, residenti in Italia.
La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Costo della regolarizzazione
I contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021, nonché i redditi da esse derivanti, possono procedere alla regolarizzazione:
- se non hanno realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento, versando una sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RW pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
- se hanno realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento:
versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo (al termine del periodo di detenzione) cui si riferiscono i redditi omessi, nonché
un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di regolarizzazione si presenta utilizzando il modello approvato con provvedimento n. 290480 del 7.8.2023 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30.11.2023, firmato digitalmente, allegando la quietanza del versamento effettuato in unica soluzione e senza compensazione, mediante modello “F24 ELIDE” e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, redatta secondo lo schema allegato al provvedimento delle Entrate (allegato 3 al provvedimento del 7 agosto 2023), al fine di dimostrare l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite.
Nel caso in cui l’istanza non sia firmata digitalmente, devono essere allegate anche le copie dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza.
La trasmissione è effettuata dal contribuente o dal professionista tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale.
06/11/2023