LE DISPOSIZIONI SUL LAVORO NEL DECRETO SOSTEGNI

 

Gli interventi in materia di lavoro per fronteggiare l’emergenza sanitaria

 

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) in vigore dal 23 marzo 2021, sono stati realizzati diversi interventi normativi e introdotte molteplici misure. Approfondiamo di seguito le principali disposizioni in materia di Diritto del Lavoro e di sostegno a imprese e a privati.

 

Dal punto di vista lavoristico, le predette misure sono state indirizzate, tra l’altro, alla tutela dei lavoratori, con l’obiettivo, in particolare, di favorire lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile e di predisporre strumenti di sostegno al reddito in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro conseguente all’emergenza.

 

Blocco dei licenziamenti

L’art. 8 al co. 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10, per i datori di lavoro che possono fruire dei nuovi trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 diversi dalla Cigo, prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112 c.c. o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).

Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

Proroga contratti a termine

Il decreto Rilancio (art. 93 del D.L. 34/2020) aveva inizialmente previsto la possibilità di rinnovare o prorogare, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020. La suddetta previsione è stata modificata dal successivo decreto Agosto (art. 8 del D.L. 104/2020) che, in primo luogo, ha eliminato la condizione in base alla quale i suddetti contratti oggetto di proroga o di rinnovo debbano essere quelli attivi al 23 febbraio 2020 e, in secondo luogo, ha consentito che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, sempre in deroga alla presenza delle specifiche causali richieste dalla normativa vigente.

Tale termine è stato prorogato dapprima al 31 marzo 2021 (L. 178/2020) e da ultimo al 31 dicembre 2021 dal D.L. Sostegni. Il medesimo decreto ha altresì specificato che nell’applicazione della disciplina ivi contenuta in merito al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine anche in assenza della causale non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù delle precedenti disposizioni normative.

Per quanto concerne i contratti di somministrazione, si dispone, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, che nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovino applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore.

 

Fondo nuove competenze

E’ stato istituito il Fondo nuove competenze (art. 88 del D.L. 34/2020), destinato alla formazione dei dipendenti delle aziende che stipuleranno, entro il 30 giugno 2021 – come previsto, da ultimo, dal D.M. 22 gennaio 2021 – un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Il suddetto Fondo è costituito presso l’ANPAL, con una dotazione pari a 730 milioni di euro (430 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021).

I piani formativi potranno essere finanziati anche dai fondi paritetici interprofessionali, nonché dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. I termini e le modalità di accesso al Fondo sono disciplinati dal D.M. 9 ottobre 2020, come modificato ed integrato dal richiamato D.M. 22 gennaio 2021.

Si veda anche: Agevolazioni di aprile 2021

 

Ammortizzatori sociali

Il decreto Sostegni prevede anzitutto l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale COVID-19 attraverso lo stanziamento di nuove risorse destinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali emergenziali.

In tale contesto, l’art. 8 del decreto Sostegni introduce una durata massima e un periodo di fruizione diversi a seconda del trattamento di integrazione salariale concesso.

In particolare, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto (23 marzo 2021), domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali COVID-19 introdotti dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. «Decreto Cura Italia»):

  1. Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO): per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 30 giugno 2021;
  2. Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga (CIGD): per una durata massima di 28 settimane, da collocarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Viene inoltre confermato il carattere gratuito dei predetti trattamenti di integrazione salariale COVID-19, per i quali infatti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Con riferimento ai termini per la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti, le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del nuovo Decreto (ossia entro il 30 aprile 2021).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro sarà tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento degli ammortizzatori sociali COVID-19, i relativi trattamenti potranno essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, sia con la modalità di pagamento anticipato dal datore di lavoro con conguaglio o rimborso dall’INPS, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. n. 148/2015.

 

Sgravi contributivi

Esonero contributivo in favore di datori di lavoro che non richiedono prestazioni di integrazione salariale

L’art. 3 del D.L. 104/2020 ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori:

- non abbiano richiesto gli interventi di integrazione salariale per periodi compresi tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (di cui all’art. 1 del richiamato decreto n. 104);

- abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato - ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi.

L’applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Ai datori di lavoro beneficiari del predetto esonero contributivo si applicano i divieti e le sospensioni in materia di risoluzioni del rapporto di lavoro. La violazione delle norme relative ai suddetti divieti e sospensioni comporta la revoca dell’esonero contributivo in esame, con efficacia retroattiva, e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato e per assunzioni a termine nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

L’art. 6 del D.L. 104/2020 prevede, in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano, successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di sei mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Inoltre, esso è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato (successivamente al 15 agosto 2020) ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’art. 7 prevede il riconoscimento dell’esonero contributivo, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, ma limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato (ivi comprese quelle per lavoro stagionale) nei settori del turismo e degli stabilimenti termali

 

Sospensione pignoramenti stipendi e pensioni

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all’art. 52, co. 5, let. b) del D.Lgs. 446/1997.

 

 

07/04/2021

 

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