DURC DI CONGRUITA’ PER LA MANODOPERA NEI CANTIERI EDILI SUPERIORI A 70.000 EURO
Operativa la proceduta dal 1° marzo 2023
Dal 1° marzo 2023 per tutti i cantieri pubblici e privati ancora aperti è previsto il rilascio di un Durc di congruità per la manodopera edile, relativa allo specifico intervento realizzato, nell’ambito dei lavori pubblici/privati eseguiti da imprese affidatarie, in appalto/subappalto e lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella relativa esecuzione.
Per i lavori privati la verifica della congruità si applica esclusivamente alle opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro e riguarda i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla competente Cassa edile / Edilcassa è effettuata dopo il 1° novembre 2021.
Normativa di riferimento
Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera è stato introdotto dall’art. 8 co. 10-bis del decreto Semplificazioni 2020 (D.L. 76 del 16 luglio 2020) e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, eseguito da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E/2022, chiarisce che per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, il committente deve richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 143/2021.
Novità dal 1° marzo 2023
Dal 1° marzo viene introdotta una procedura di alert per tutti i cantieri, pubblici e privati, avviati dalla stessa data o aperti a tale data e inseriti nel sistema Cnce_EdilConnect; la nuova procedura prevede che, a seguito di denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla cassa edile, è trasmessa una pec all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), che informa dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere.
L’impresa affidataria principale/appaltatore dovrà censire il cantiere di riferimento assegnandogli il codice univoco di cantiere che sarà poi gestito anche da tutti gli altri subappaltatori che eventualmente contribuiscono alle attività nel cantiere.
Per ottenere la regolarità di cantiere ciascuna impresa coinvolta da quella affidataria, con il supporto dei servizi associativi o del proprio consulente, dovrà indicare nella denuncia mensile alla Cassa Edile/Edilcassa il numero di ore lavorate in quel cantiere dai propri dipendenti o, in proprio se lavorate da titolari, soci o lavoratori autonomi, abbinandole al codice univoco assegnato.
Soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutte le attività rientranti nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, sia nell’ambito dei lavori pubblici, nonché in quelli dei lavori privati, il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per la soglia complessiva nel privato (70mila euro) rileva qualunque costo anche non riferibile a lavori edili in senso stretto, come indicato nella notifica preliminare.
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Nell’ambito dei lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Nei lavori privati la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente; a tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Verifica della congruità
Ai fini della verifica di congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento:
- al valore complessivo dell’opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile:
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Esito della verifica e attestazione di congruità
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente.
La verifica di congruità con esito positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del Durc.
In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del Durc di congruità.
In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono le novità in sintesi:
Finalità |
Escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività. La finalità della congruità della manodopera in edilizia è quella di: - contrastare fenomeni di dumping contrattuale; - promuovere l’emersione del lavoro irregolare; - assicurare un’effettiva tutela ai lavoratori in merito ad aspetti retributivi e di salute e sicurezza. |
Destinatari |
• Lavori pubblici. • Lavori privati con valore dell’opera uguale o superiore a € 70.000. Rimangono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). |
Annotazione |
Il rilascio dell’attestazione di congruità avviene entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, ovvero del committente. In caso di impossibilità di attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, versando le differenze frutto dello scostamento. Il versamento nei termini comporta l’attestazione di congruità. Il mancato versamento nei termini determina l’esito negativo della verifica di congruità ed iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). |
Procedura |
A seguito dell’invio della denuncia di nuovo lavoro (DNL) alla Cassa edile competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, quest’ultima genera una pec all’impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/2021 l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell’erogazione del saldo finale del committente (ovvero, nel caso di appalto pubblico da richiedere, a cura dell’impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente). Nell’ipotesi in cui l’impresa affidataria, anche non edile, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l’impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest’ultima invitandola ad adempiere all’inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti. Ogni giorno 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all’impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell’andamento della congruità. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, 20 giorni prima della fine dei lavori invio di una pec all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) con la quale si informa che l’erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l’attestazione di congruità (in caso di appalto pubblico, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale). Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità: a) se il cantiere risulta congruo, la Cassa, tramite pec, invita l’impresa affidataria (e il committente in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa pec; b) se il cantiere non risulta congruo, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (es. in caso di chiusura cantiere 16.04; 1.06), invio tramite pec di una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) con cui si segnala che l’opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione (in caso di appalto pubblico con avviso per il committente di non procedere al pagamento del saldo finale); nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10.09.2020) e di richiesta dell’attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della pec, si procederà a segnalare l’impresa affidataria come irregolare nella banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l’impresa affidataria, del DURC on-line. |
Decorrenza |
Applicabile ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021 ed attivi al 1° marzo 2023. |
01/03/2023