DURC DI CONGRUITA’ PER LA MANODOPERA NEI CANTIERI EDILI
Dal 1° novembre 2021 per tutti i lavori oltre i 70mila euro
Dal 1° novembre il DURC di congruità introdotto dall’art. 8, co. 10-bis, del decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) è obbligatorio per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore ai 70mila euro. A prevederlo è il decreto del Lavoro 143/2021 del 25 giugno 2021, entrato in vigore dal 1° novembre scorso per tutte le denunce di inizio lavori effettuate da quella data alle Casse edili territorialmente competenti.
Dal 2016 il Legislatore tenta di inserire nel nostro ordinamento l’istituto della congruità della manodopera in edilizia; svariati atti si sono susseguiti al fine di renderlo applicabile, ma fino allo scorso 1° novembre la congruità della manodopera in edilizia non aveva visto la luce.
Soggetti interessati
L’obbligo riguarda tutte le attività rientranti nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, sia nell’ambito dei lavori pubblici, nonché in quelli dei lavori privati, il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera non si applica ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Nell’ambito dei lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Nei lavori privati la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Verifica della congruità
Ai fini della verifica di congruità si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento:
- al valore complessivo dell’opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
La verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile:
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Esito della verifica e attestazione di congruità
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell’intermediario delegato o del committente.
La verifica di congruità con esito positivo consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.
In caso di esito negativo, in assenza di congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione. La Cassa Edile/Edilcassa evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate e invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio del DURC di congruità.
In presenza di scostamento rispetto agli indici di congruità accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
In caso di mancata regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Tavola riassuntiva
Con l’ausilio della tabella che segue, si riassumono le novità in sintesi:
Finalità |
Escludere dal mercato del lavoro le aziende che non operano nella legalità e promuovere la regolarità contributiva quale requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività. La finalità della congruità della manodopera in edilizia è quella di: - contrastare fenomeni di dumping contrattuale; - promuovere l’emersione del lavoro irregolare; - assicurare un’effettiva tutela ai lavoratori in merito ad aspetti retributivi e di salute e sicurezza. |
Destinatari |
• Lavori pubblici. • Lavori privati con valore dell’opera uguale o superiore a € 70.000. Rimangono esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). |
Annotazione |
Il rilascio dell’attestazione di congruità avviene entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’art. 1 L. 11.01.1979, n. 12, ovvero del committente. In caso di impossibilità di attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa invita a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, versando le differenze frutto dello scostamento. Il versamento nei termini comporta l’attestazione di congruità. Il mancato versamento nei termini determina l’esito negativo della verifica di congruità ed iscrizione nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). |
Decorrenza |
Applicabile ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021. |
04/11/2021