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LAVORO INTERMITTENTE CON DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1148/2020, ha fornito chiarimenti relativi al divieto di ricorso al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, pena la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.

In particolare, nella nota si chiarisce che, di norma, il DVR dovrà contenere le specifiche indicazioni in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella “comune”, di cui all’articolo 1, D.Lgs. 81/2015, quanto meno tese a escludere i rischi alle stesse pertinenti nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità e a prevedere le correlate modalità per l’effettuazione dell’attività di formazione e informazione.

 

Rapporto di lavoro intermittente

Il quesito riguardava la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, che possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del DVR, ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata.

L’art. 28 del D.Lgs n. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, deve riguardare anche “quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. Il successivo art. 29 precisa poi che tale valutazione dev’essere rielaborata “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”, attività che può essere correlata all’assunzione di lavoratori intermittenti per i quali, in ragione della discontinuità del rapporto, si pongono specifiche problematiche inerenti, in particolare, all’adempimento degli obblighi di formazione e informazione.

 

Il parere

Laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultino individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l’esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulti essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, neanche sotto il profilo formativo, il DVR non potrà ritenersi incompleto solo in quanto privo di un dato formale, quale la specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti.

 

La Giurisprudenza

La sentenza n. 5241/2012 della Corte di Cassazione, pronunciandosi su alcune norme di legge che subordinano la legittimità di una particolare tipologia contrattuale all’effettuazione, da parte del datore di lavoro, della valutazione dei rischi, come previsto dall’art. 14 comma 1 lett. c) nel caso del lavoro intermittente, ha stabilito che: la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione.

 

 

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30/03/2021