DECRETO CRESCITA E CIRCOLARE DELL'AGENZIE ENTRATE
Novità del Decreto Crescita
Il testo del Decreto Crescita è stato approvato dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, con importanti novità per le imprese, mentre con la circolare del 10 aprile sulla Legge di Bilancio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla manovra.
Chiarimenti e novità si rincorrono, dimostrano un tempismo delle istituzioni che fa contrasto: i chiarimenti arrivano troppo tardi e le modifiche troppo presto, e orientarsi è sempre più complicato.
Il testo del decreto legge, come ultimamente avviene, è stato approvato salvo intese, per via della necessità di affinare le complesse ed articolate novità introdotte.
Novità del provvedimento
Sono molte le novità in arrivo grazie al Decreto Crescita, il cui obiettivo è quello di accompagnare il Documento di Economia e Finanza per incentivare gli investimenti da parte delle imprese e dei privati cittadini.
Il provvedimento in esame spazia dalla riapertura della rottamazione-ter per le tasse locali, alla riduzione strutturale dell’Ires che sostituirà la mini-Ires per investimenti ed assunzioni, fino alle novità sul regime forfettario e sull’obbligo di fatturazione elettronica per le imprese anche per le operazioni verso San Marino.
Le novità previste sono suddivise in 32 articoli ed in IV Capi che affrontano le seguenti tematiche:
• misure fiscali per la crescita economica;
• misure per il rilancio degli investimenti privati;
• tutela del Made in Italy;
• Ulteriori misure per la crescita.
Ulteriori misure di rilevanza sono contenute nei capi successivi; tra queste vi è il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa, così come modifiche alla normativa sui PIR ed altri strumenti per agevolare le imprese. Si attende ora a pubblicazione del testo approvato (salvo intese).
Modifiche per le imprese
Ecco un elenco delle principali novità:
- torna il superammortamento al 130% degli investimenti in beni strumentali. In particolare viene prorogata dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, la maggiorazione del 30% del costo di acquisto dei beni strumentali all’attività di impresa, ma solo sulla parte di investimenti complessivi che eccedono il limite di 2,5 milioni di euro. Restano esclusi dall’agevolazione gli acquisti di veicoli non strumentali all’impresa.
- Ires al 22,5% con uno sconto dell’aliquota dell’1,5% che colloca il prelievo sul reddito delle società di capitali. Il taglio dell’Ires proseguirà di un altro punto e mezzo sia per il 2020 e il 2021 per attestarsi rispettivamente al 21,5% e al 20,5% per stabilizzarsi al 20% nel 2022 e una riduzione del prelievo di 2,5 miliardi di euro a regime.
- aumenta la deducibilità dall’Ires e dall’Irpef dell’Imu pagata dagli imprenditori per gli immobili strumentali all’attività d’impresa. L’attuale aliquota del 40%, già raddoppiata in legge di bilancio dal Governo Conte, sale al 50% per l’anno in corso e (nel testo di ingresso) cresce all’80% per il triennio 2020-2022.
- la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI slitta dal 30 giugno al 31 dicembre;
- la presentazione delle dichiarazioni fiscali in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive slittamento al 30 novembre;
- eliminazione dell’obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione non necessari ai fini della liquidazione dell’imposta e già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria,
- soppressione del modello 770 mediante integrazione del modello F24 con l’indicazione del codice fiscale del contribuente che subisce la ritenuta d’acconto;
- ampliamento dell’ambito operativo del versamento mediante modello F24, con la possibilità di compensazione, estendendone l’applicazione all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, ai tributi speciali e ai tributi locali, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale;
- regime alternativo al rilascio delle dichiarazioni d’intento relative all’Iva, volto a semplificare gli adempimenti degli operatori;
- divieto all’Amministrazione Finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale, delle dichiarazioni dei redditi, dati e informazioni già in possesso della stessa;
- il contraddittorio tra il contribuente e l’Ufficio Finanziario come fase endoprocedimentale viene esteso a tutti i procedimenti di controllo fiscale.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare numero 8/E del 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla Legge di Bilancio dopo quasi quattro mesi dalla sua entrata in vigore, un tempo lungo per le disposizioni che hanno già cominciato il loro corso e un momento inadeguato per quelle che, con molta probabilità, vengono modificate o addirittura abrogate.
Il documento scandaglia, comma per comma, le novità fiscali della Legge di Bilancio, uno strumento che funge da bussola per orientarsi nel panorama attuale, ma che non aggiunge nulla di nuovo al dibattito.
Con il Decreto Crescita il Consiglio dei Ministri torna su una serie di temi, con modifiche minime o sostanziali, che aveva già affrontato nella legge di Bilancio e su cui l’Agenzia delle Entrate ha acceso i riflettori solo ieri, come ad esempio:
- la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali;
- la mini Ires;
- gli ammortamento dei beni strumentali;
- il regime forfetario.
Chiarimenti sul regime forfetario
Con la circolare 9 del 10/04/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sul regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014) e profondamente innovato dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, co. da 9 a 11, L. 145/2018).
Per quanto attiene i requisiti d’accesso al regime agevolato, dopo aver ripercorso le attività regimi speciali ai fini Iva o dei redditi (attività agricole, vendita di tabacchi ed editoria, vendita a domicilio, ecc.) l’Agenzia chiarisce che non costituiscono causa ostativa della partecipazione “in società semplici”, sulla scorta del medesimo presupposto (ciò va evidentemente esteso alle società che si limitano a locare immobili, in quanto anch’esse produttive di un reddito di natura fondiaria – quadro RB -, e non di impresa o di lavoro autonomo), mentre non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (l’Agenzia include le aziende coniugali ed estende il
concetto alle società “di fatto”, mentre, come anticipato, esclude le “società semplici”), che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Altro chiarimento atteso è sull’attività svolta verso l’ex o attuale datore di lavoro, finalizzata ad evitare “artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo”. Viene prevista l’impossibilità di accedere al regime forfetario per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
11/04/2019