IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

 

Guida alle novità in vigore dal 27 ottobre 2019

 

Nel Decreto fiscale (D.L. 124/2019), pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2019, ed in vigore dal 27 ottobre u.s. sono contenute una serie di disposizioni urgenti in materia fiscale che spaziano dal versamento delle imposte, alle compensazioni dei crediti, alla stretta sulle frodi in materia di accise e carburanti, fino allutilizzo del contante ed alla lotteria degli scontrini.

 

Rispetto alle anticipazioni circolate negli ultimi giorni, il testo non riserva sorprese eclatanti. È comunque utile tracciare una prima sintesi delle più importanti novità in esso contenute, partendo dal fulcro dell’intera manovra, ovvero il contrasto all’evasione in ambito tributario.

 

Sintesi delle novità

In questo paragrafo riepiloghiamo le principali novità:

- la possibilità di compensazione dei crediti tributari per importi superiori a € 5.000 solo dopo la presentazione della dichiarazione;

- riduzione dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA;

- limite utilizzo del denaro contante con graduale riduzione della soglia per i trasferimenti;

- limite utilizzo del denaro contante con graduale riduzione della soglia per i trasferimenti;

- inasprimento delle pene per i reati tributari;

- riapertura termini di pagamento della “Rottamazione-ter”;

- modifica ai contratti dappalto e del reverse charge;

- introduzione di una sanzione per chi rifiuta il pagamento tramite carta di debito / credito;

- lotteria degli scontrini.

 

Compensazione dei crediti tributari dopo la presentazione delle dichiarazione

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede l’allineamento della disciplina della compensazione orizzontale dei crediti derivanti dalle imposte sui redditi con le regole IVA. Le novità troveranno applicazione con decorrenza dai crediti maturati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro.

Sarà quindi necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l’apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Quest’ultima condizione si applica anche all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1.1.2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

 

Riduzione dell'acconto imposte 2019

L’art. 58 interviene in merito alle modalità di pagamento della prima e seconda rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) o che dichiarano per trasparenza redditi di tali soggetti.

A decorrere dal 28.10.2019 i versamenti di acconto sono effettuati in due rate, ciascuna nella misura del 50%. In base alle disposizioni precedenti le misure degli acconti erano 40% e 60%. Pertanto:

- coloro che hanno versato la prima rata, pari al 40%, non dovranno integrarla e si dovrà versare la seconda rata nella misura pari al 50%;

- coloro che effettuano il versamento unico entro il 2.12.2019 dovranno versare il 90%.

Di conseguenza, per il 2019, per i soggetti ISA, la misura degli acconti scende al 90%.

 

Limite all'utilizzo del denaro contante

A seguito dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- € 2.000,00 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

- € 1.000,00 a decorrere dall’1.1.2022.

Di conseguenza non sarà più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000. La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall’art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. “cambia valute”.

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63 del D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000,00 e per quelle commesse a decorrere dall’1.1.2022 è pari a € 1.000,00.

 

Reati tributari

Vengono introdotti strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari. In particolare, si interviene sull’apparato sanzionatorio propriamente penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 con un inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali. Con la modifica è disposto che:

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta dell’art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 2 del citato Decreto se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;

- in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi / altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

- in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);

- in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;

- in caso di emissione di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 8 del citato Decreto se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture / documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;

- in caso di occultamento / distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);

- in caso di omesso versamento di ritenute dovute / certificate per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d’imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;

- in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Le suddette disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame e non per il pregresso.

 

Riapertura termini di pagamento della “Rottamazione-ter”

Lart. 37 differisce al 30 novembre (di fatto 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) il termine per il versamento della prima ed unica rata per i debitori che hanno presentato l’istanza di adesione della rottamazione-ter, relativa ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017, o che provengono dalla rottamazione-bis o sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016 e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data al 31 luglio 2019.

La proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del mod. DA-2018 / mod. DA-2018-D entro il 30.4.2019 ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

 

Modifica ai contratti d'appalto e al reverse charge

Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera / servizio affidato.

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici versano al committente l’importo trattenuto sulle retribuzioni erogate al personale almeno 5 giorni lavorativi precedenti alla scadenza dei versamenti su uno specifico c/c comunicato dal committente all’impresa appaltatrice / affidataria o da queste ultime all’impresa subappaltatrice.

In aggiunta alla “provvista” dei fondi, al committente devono essere trasmessi tramite PEC, almeno 5 giorni precedenti alla scadenza del versamento l’elenco nominativo di tutti i lavoratori (codice fiscale) impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera / servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun soggetto, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente, i dati utili alla compilazione del mod. F24 per l’effettuazione dei versamenti e i dati identificativi del bonifico.

Inoltre, per il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali o assistenziali sui redditi da lavoro dipendente, viene esteso il reverse charge agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive).

Tale disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello split payment ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dellUnione Europea.

 

Sanzione per chi rifiuta pagamenti con carte di debito / credito

Viene introdotta la sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici: a partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

 

Lotteria degli scontrini

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020, l’art. 1, co. 540 della Finanziaria 2017 prevedeva la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto il cliente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente e questi trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Con la modifica del citato comma 540 i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati

in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale. È prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto che rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali

non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale.

 

 

05/11/2019

 

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