IL DECRETO FISCALE COLLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
Le novità in materia fiscale della prossima Legge di Bilancio
Sulla G.U. di ieri è stato pubblicato il D.L. 18 ottobre 2023 n. 145, ovvero il decreto collegato al Ddl di Bilancio 2024, che contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un primo schema di decreto legislativo relativo alla riforma dell’Irpef, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111). L’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023 ha posto come obiettivi della riforma dell’Irpef la graduale riduzione dell’imposta e il perseguimento dell’equità orizzontale.
Nella prospettiva di riforma e in attesa della conclusione dell’iter che conduce all’approvazione della legge di Bilancio, dalle recenti disposizioni emergono utili indicazioni per imprese e lavoratori.
Di seguito il contenuto dei principali articoli
Riforma dell’Irpef
Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda.
In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
Sempre per il 2024,
si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di
redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni
redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro
la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene
parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. In conseguenza di tali
interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione
ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il
mantenimento delle condizioni oggi previste.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina
delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.
Taglio delle detrazioni sopra i 50mila euro
Nella bozza in entrata del decreto legislativo Irpef-Ires che accompagna la manovra è previsto inoltre poi un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito “complessivo superiore a 50.000 euro”. A essere interessati dalla riduzione gli sconti del 19%, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo settore oltre alle detrazioni sui premi per l’assicurazione sulle calamità.
Spostamento in avanti della seconda rata di acconto
L’art. 4 del collegato fiscale prevede un rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette - limitatamente al periodo d’imposta 2023 - e solo per le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a 170mila euro. Questi soggetti possono eseguire il pagamento della seconda rata di acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Va precisato che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241/1997).
Rimangono esclusi dall’agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi dovuti all’Inail.
Taglio del cuneo fiscale
Viene prorogato al 2024 l’esonero parziale contributivo applicato nel 2023 ai lavoratori dipendenti. Si ricorda che, per i periodi di paga da gennaio 2023 sino al 31.12.2023, l’art. 1, c. 281 L. 197/2022 ha introdotto un esonero parziale sulla quota di contributi a carico dipendente, nella misura del:
La retribuzione è parametrata su base mensile per 13 mensilità (cfr. circ. Inps 24.01.2023, n. 7). Il decreto Lavoro (D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023) ha innalzato le aliquote rispettivamente al 6% e al 7% per i periodi di paga dal 1.07 al 31.12.2023, senza effetti sulla tredicesima.
Fringe benefit
Le modifiche apportate alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati nell’anno d’imposta 2023 (art. 51, c. 3 del Tuir) diventano strutturali nel 2024, ma con soglie più inclusive rispetto a quelle previste per il 2023.
Il tetto di non imponibilità sarà fissato in 2.000 euro per lavoratori con figli (anziché 3.000 euro) e in 1.000 euro per tutti gli altri (anziché 258,23 euro).
Congedo parentale
La manovra mira a confermare anche per il 2024 l’innalzamento dal 30% all’80% del trattamento economico del congedo parentale (per un solo mese nell’arco dell’intero periodo di congedo) ai dipendenti del settore privato, fino al 6° anno di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Dal 2024, si aggiunge un ulteriore mese indennizzato in misura pari al 60%. I periodi restanti sono indennizzati in via ordinaria nella misura del 30% della retribuzione.
Premi di produttività
Per effetto dell’ultima legge di Bilancio, per l’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dei premi legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione è ridotta al 5% in luogo del 10%. L’agevolazione si applica al settore privato, in esecuzione di contratti di secondo livello e spetta anche ai lavoratori dipendenti di datori non imprenditori e da agenzie di somministrazione a condizione di poter vantare un reddito di lavoro dipendente, nel periodo precedente all’erogazione, inferiore a 80.000 euro. L’imposta sostitutiva si applica fino alla soglia di 3.000 euro annui lordi. L’agevolazione sarà riproposta anche per l’anno 2024.
Deduzione per chi assume
Super deduzione al 120%, nel 2024, per il costo del lavoro di imprese e professionisti derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato. Lo prevede l’articolo 4 dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo quale prima attuazione delle misure per le imprese previste dalla legge 111/2023. La maggiorazione si applicherà sul minore importo tra la spesa per i nuovi assunti e l’incremento tra il costo del lavoro complessivo del 2024 e quello sostenuto nell’esercizio attualmente in corso.
L’aumento della deduzione sulle nuove assunzioni per il 2024 è accompagnato dall’abrogazione dell’Ace, l’agevolazione dell’aiuto alla crescita economica: è quanto prevede la bozza, in entrata al Consiglio dei Ministri, del decreto legislativo di riforma dell’Irpef, che accompagna la manovra. L’azzeramento dell’Ace - la deduzione a chi incrementa il capitale proprio, che fu introdotta nel 2011, prevede, come si legge nella relazione tecnica, il conseguente ripristino a tassazione della quota di reddito imponibile corrispondente.
Pensioni
Per quel che riguarda i profili previdenziali si conferma con il decreto Anticipi così, come era stato evidenziato nella NADEF, l’anticipo del conguaglio per il 2022 al 1° novembre i per il calcolo della perequazione delle pensioni. Lo schema applicativo è quello previsto nella scorsa legge di Bilancio con un adeguamento pieno del 100% per gli assegni fino a 4 volte la pensione minima, dell’85% per gli assegni compresi tra 4 e 5 volte, si riduce al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; 47% tra 6 e 8 volte il minimo, a 37% da 8 a 10 volte il minimo e 32% negli assegni oltre 10 volte il minimo.
Per quel che riguarda i canali di pensionamento si è anticipato che quota 103 verrà rimodulata elevando i requisiti di età anagrafica fermo restando i requisiti contributivi.
Riduzione delle accise sui prodotti energetici
A tutela dei consumatori le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere ridotte con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il decreto potrà ora essere emanato se il prezzo aumenta rispetto al valore di riferimento, sulla media del mese precedente e non più su un bimestre. Il decreto terrà inoltre conto dell'eventuale diminuzione calcolandola sulla media del precedente bimestre e non più sui 4 mesi antecedenti.
Sanatoria credito R&S
I contribuenti che intendono avvalersi della
procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta per ricerca e
sviluppo hanno sette mesi in più per presentare la domanda. Slitta infatti dal
30 novembre 2023 il termine prima fissato al 30 giugno 2024. La
definizione e le modalità di trasmissione saranno, invece, stabilite anche con
più provvedimenti del direttore delle Entrate. Fanno un salto in avanti anche i
termini di versamento della prima rata che scadrà ora il 16 dicembre 2024 (al
posto del 16 dicembre 2023), così come la seconda e la terza rata ora fissate
al 16 dicembre 2025 e alla medesima data del 2026 (prima le scadenze erano
rispettivamente il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025). Di conseguenza,
anche gli interessi partono dal 17 dicembre 2024 compresi quelli sulle
iscrizioni a ruolo di eventuali rate non pagate. Per quanto riguarda gli atti
di recupero il termine per l’emissione degli stessi viene prorogato di un anno
per i crediti utilizzati nel 2016 e nel 2017.
Codice della crisi d’impresa
La delega fiscale prevede la revisione e riqualificazione di obblighi e adempimenti nelle procedure disciplinate nel Codice della crisi d’impresa. Si prevede l’applicazione del regime di tassazione del reddito d’impresa per fallimenti e liquidazioni giudiziali, utilizzando il principio del residuo attivo in un unico periodo d’imposta che ha durata stabilita dall’apertura della procedura fino alla sua chiusura. Alle regolazioni della crisi disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019 vengono estese la detassazione, in capo all’impresa risanata, delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti e la deducibilità delle perdite su crediti a favore delle imprese che dall’esecuzione della procedura di risanamento non dovessero incassare l’intero credito. Un’opportunità attesa da tempo riguarda poi la composizione negoziata della crisi, dove troverà applicazione la transazione fiscale per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali.
19/10/2023