POSSIBILE ACCEDERE ALLE SANATORIE E DEFINIZIONI FISCALI CON LA "PACE FISCALE"
Il quadro delle novità del decreto fiscale del 24 ottobre 2018
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge 23 ottobre n. 119 c.d. pace fiscale, il 24 ottobre 2018 è la data spartiacque, ad esempio, tra chi potrà definire un processo verbale di constatazione (Pvc), un avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione o un accertamento con adesione, senza versare sanzioni e interessi; per chi invece riceverà questi documenti dal 25 ottobre dovrà chiudere i conti versando l’intera pretesa del Fisco maggiorata, come da prassi, di sanzioni e interessi.
Sono almeno nove le vie possibili per chiudere i conti con il Fisco. Si va dalla riapertura della rottamazione dei ruoli con Equitalia (rottamazione-ter) alla definizione dei redditi non dichiarati degli ultimi anni e non ancora accertati, alla chiusura delle liti pendenti o potenziali.
Calendario delle scadenze
Il calendario delle scadenze prevede differenti termini di adempimento: il 24 ottobre 2018 è la data in cui il ricorso di primo grado deve essere notificato alla controparte, per la sanatoria delle liti pendenti.
Possibili definizioni agevolate
Sono queste le possibili definizioni con la nuova pace fiscale:
Ø Rottamazione-ter
Ø Stralcio delle mini cartelle
Ø Definizione agevolata dei Pvc
Ø Definizione avvisi di accertamento
Ø Definizione liti pendenti
Ø Dichiarazione integrativa speciale
Ø Società sportive dilettantistiche e ASD
Ø Tributi doganali, dazi e Iva all’esportazione
Ø Definizione agevolata sulle sigarette elettroniche
Sintesi delle novità
Di seguito esaminiamo tutte le novità previste:
Rottamazione-ter
I debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinti, senza pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, in 10 rate consecutive di pari importo (31 luglio e 30 novembre di ogni anno), nell’arco di 5 anni.
Sono altresì ammessi al beneficio coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis, purché provvedano all’integrale pagamento degli importi dovuti entro il 7 dicembre, ossia le tre rate di luglio, settembre e quella di ottobre, spostata proprio al 7 dicembre (i contribuenti potranno quindi beneficiare di un più ampio lasso di temporale, sebbene il maggior termine riguardi soltanto una parte del debito complessivamente oggetto di definizione agevolata).
Un treno da non perdere per poter salire sulla rottamazione-ter, che offre una dilazione in 5 anni del debito residuo; inoltre la presentazione della domanda consente il blocco delle procedure esecutive cautelari (fermo amministrativo, e ipoteca), oltre alla sospensione dei pignoramenti in corso.
L’istanza dovrà essere presentata al massimo entro il prossimo 30 aprile 2019. Entro il 30/06/2019 l’Agente della Riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.
Stralcio delle mini cartelle
Prevista la cancellazione automatica di tutti i debiti con il Fisco relativi al periodo dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1.000 euro. L’importo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (24/10/2018), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Ad esempio un soggetto che ha ricevuto tra il 2000 e il 2010 ruoli per Irpef non pagata pari 900 euro e Irap per altri 500 euro, e dal Comune si vede iscritta a ruolo Ici 2005 per 300 euro e altri 300 euro per l’Ici 2006, si vedrà cancellare l’intero debito pari a 2.900 euro. I singoli carichi comprensivi di sanzioni e interessi sono tutti inferiori ai 1.000 euro.
Il debitore in questo caso non dovrà attivarsi, ma attendere che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione indichi nell’estratto conto del contribuente l’avvenuta cancellazione del debito residuo o l’importo delle somme ancora dovute.
Viene stabilito che l’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018.
Definizione agevolata dei Pvc
E’ concessa la possibilità di definire il contenuto integrale del Pvc, pagando gli importi dovuti a titolo d’imposta sui redditi, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva Ivie e Ivafe. Ai fini della regolarizzazione non possono essere utilizzate perdite di periodi precedenti.
La definizione di perfeziona con la presentazione di un’apposita dichiarazione integrativa, entro il 31 maggio 2019, pagando le maggiori imposte, senza sanzioni e interessi; è tuttavia preclusa la possibilità di utilizzare crediti in compensazione.
Definizione avvisi di accertamento
Gli atti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione e atti di recupero crediti), e gli inviti al contraddittorio che contengono importi, se notificati entro l’entrata in vigore del decreto e non impugnati e ancora impugnabili, potranno essere definiti con il pagamento delle imposte accertate, con stralcio integrale di sanzioni e interessi entro il 23 novembre 2018 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). Il pagamento deve avvenire in un’unica soluzione o in 20 rate trimestrali senza possibilità di avvalersi della compensazione. In caso di errori sarà comunque possibile il ravvedimento.
Per chi ha avviato la procedura di accertamento con adesione, la sottoscrizione della proposta di adesione deve essere avvenuta e non perfezionata entro il 24 ottobre, per risparmiare le sanzioni ed interessi.
Definizione liti pendenti
Nell’ambito delle controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle Entrate è prevista la possibilità di definizione pagando un importo pari al valore della controversia, ovvero pari alle imposte, senza interessi e sanzioni.
Se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in primo grado la definizione è prevista con il pagamento del 50% del valore della lite; se l’Agenzia è soccombente in secondo grado, per la definizione della lite pendente è sufficiente il pagamento del 20% del valore della lite.
Le liti sulle sanzioni si definiscono invece con il pagamento del 40% del valore (percentuale ridotta al 15% in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate).
La domanda di definizione deve essere presentata entro il 31 maggio 2019 e il diniego alla definizione deve essere notificato antro il 31/07/2020. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24/10/2018 e il 31/07/2019.
Dichiarazione integrativa speciale
Prevista la possibilità di regolarizzare gli errori o violazioni commesse in anni precedenti, presentando apposita dichiarazione integrativa, nella quale potrà essere dichiarato un importo non superiore ad 1/3 dell’imponibile dichiarato nell’anno, e comunque non oltre i 100.000 euro. L’integrazione è comunque ammessa fino a 30mila euro, a prescindere dalla misura di capienza percentuale.
Inoltre è necessario che il contribuente abbia presentato le dichiarazioni fiscali di tutti gli anni di imposta al 2013 al 2016 (se obbligato) e non abbia avuto formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo (accessi, ispezioni, questionari), o di procedimenti penali a suo carico.
Sui maggiori imponibili dichiarati, e per ciascun anno, si applica un’imposta unica sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi, addizionali, Irap e contributi previdenziali. Per l’Iva è prevista l’applicazione di un’aliquota media derivante dal rapporto Iva sulle operazioni imponibili, al netto di quelle sulle cessioni di beni ammortizzabili; ove non è determinabile l’aliquota ordinaria.
La dichiarazione integrativa va presentata entro il 31 maggio 2019 per integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (pertanto risultano integrabili gli anni d’imposta dal 2013 al 2016).
Il pagamento delle somme risultanti dovrà avvenire entro il 31 luglio 2019 in unica soluzione o in un massimo di 10 rate semestrali di uguale importo, senza possibilità di compensazione.
Società sportive dilettantistiche e ASD
Nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive iscritte al CONI, viene concessa la possibilità di regolarizzare le posizioni fiscali di enti o associazioni destinatarie di atti impositivi, quali:
- avvisi di accertamento, notificati entro il 24/10/2018, definibili pagando il 50% delle maggiori imposte accertate, esclusa l’Iva, da pagare per intero, il 5% delle sanzioni irrogate e interessi dovuti;
- liti fiscali pendenti presso le Commissioni Tributarie, definibili pagando il 40% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi nel caso di pendenza in primo grado; il 10% del valore della lite e il 5% delle sanzioni e interessi nel caso di soccombenza in giudizio da parte del Fisco nell’ultima pronuncia non ancora definitiva alla data del 24/10/2018, oppure il 50% del valore della lite e il 10% di sanzioni e interessi in caso di soccombenza in giudizio da parte della ASD o SSD, nell’ultima pronuncia non ancora definitiva alla data del 24/10/2018.
Vi è poi un limite di 30.000 euro per singola imposta Ires e Irap, che se accertate in misura superiore per ciascun periodo d’imposta, precludono dalla definizione agevolata.
Tributi doganali, dazi e Iva all'esportazione
Altra novità di rilevo è la rottamazione delle cartelle doganali, finora rimaste escluse. Si potranno chiudere i conti senza sanzioni e una parte di interessi per tributi doganali, dazi e Iva all’importazione, che restano dovuti, in quanto tributi propri della Ue.
L’istanza dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile.
Definizione agevolata sulle sigarette elettroniche
Una sanatoria straordinaria per tutti i concessionari e i venditori di sigarette elettroniche e prodotti succedanei del tabacco. Versando solo il 5% delle pretese avanzate dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (quindi con uno sconto del 95%) si potranno chiudere i controlli e le controversie non ancora passate in giudicato. Bisognerà presentare una domanda entro il 30 aprile 2019 su un modello messo a disposizione da agenzia Dogane-Monopoli e si potrà saldare il conto in un’unica soluzione o in 120 rate mensili dopo aver presentato una garanzia.
Definizioni entro il 13 novembre 2018
Sono definibili entro il 13 novembre 2018 (20 giorni dal 24 ottobre) gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24/10/2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data, non è stato effettuato il versamento (unica soluzione / prima rata) e non sono ancora decorsi i 20 giorni previsti per il perfezionamento.
Ai fini della definizione in esame è richiesto il versamento delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni, interessi e accessori. Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione o i un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Come precisato dall’Agenzia, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Quanto dovuto ai fini della definizione non può essere compensato con eventuali crediti disponibili.
Definizioni entro il 23 novembre 2018
Gli atti impositivi, quali gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero crediti, notificati entro il 24 ottobre scorso (entro la data di entrata in vigore del decreto), non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, potranno essere definiti mediante il pagamento delle sole imposte accertate, con stralcio integrale delle sanzioni e degli interessi, entro trenta giorni dalla medesima data, ovvero entro il 23 novembre 2018 o (se più ampio) entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.
Anche le somme richieste mediante inviti al contraddittorio notificati entro la data di entrata in vigore del decreto potranno essere definite mediante il pagamento, entro trenta giorni dal medesimo termine, delle sole imposte, a condizione che nel frattempo non sia stato notificato l’atto di accertamento. La scommessa per questi contribuenti è quella di rinunciare sia alla procedura di adesione, già attivata con l’invito in oggetto, sia al contenzioso successivo.
Gli importi dovuti possono essere pagati in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall’entità della somma complessiva da versare. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
Non è ammesso il versamento in compensazione con crediti d’imposta, attraverso il modello F24.
Coordinamento tra le diverse forme di rottamazione delle cartelle
Con la rottamazione-ter vi è una riammissione per i contribuenti decaduti dalla prima sanatoria, mentre chi è entrato nella rottamazione-bis deve allinearsi ai pagamenti mancanti entro il 7 dicembre p.v.
Occorre quindi coordinare le diverse norme, anche in previsione delle imminenti scadenze.
Nella nuova rottamazione-ter sono ammessi alla definizione tutti gli affidamenti eseguiti all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 sino alla fine del 2017. Lo sconto è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora e l’istanza va presentata entro il 30 aprile 2019. Con la trasmissione della domanda, inoltre, si bloccano tutte le procedure esecutive e cautelari (fermo amministrativo e ipoteca).
La nuova norma si coordina con la prima rottamazione (domanda presentata antro il 21 aprile 2017), ammettendo coloro che non sono riusciti a rispettare le scadenze, non rilevando eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse.
Rispetto alla rottamazione-bis (domanda presentata antro il 15 maggio 2018), sono riammessi alla nuova rottamazione (-ter) i soggetti con carichi affidati dal 1°al 30 settembre 2017 ed i soggetti con carichi ante 2017 mai inclusi in precedenti istanze di definizione agevolata se pagando entro il 7 dicembre tutte le rate scadute sino a ottobre 2018. Si tratta di una rimessione in termini la cui attuazione rappresenta una condizione di accesso alla terza rottamazione. Una volta rispettata la scadenza del 7 dicembre, le somme residue, pari al 20% del totale, potranno essere pagate entro cinque anni.
I soggetti invece con carichi ante 2017 che, dopo aver presentato domanda per la prima rottamazione, se la sono vista rigettare per non aver pagato integralmente entro il mese di luglio le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni pregresse, possono accedere alla rottamazione-ter senza condizioni di sorta e per il totale del carico residuo. La convenienza risulta duplice: da un lato, gli stessi possono versare gli importi a debito fruendo della dilazione di cinque anni e dall’altro non devono più preoccuparsi delle rate scadute a fine 2016, che confluiranno nella somma debitoria complessiva e subiranno la falcidia delle sanzioni ed interessi, come la generalità dei carichi affidati.
La rottamazione-ter è aperta anche ai carichi affidati all’Agente della Riscossione per i quali vi sia un contenzioso pendente. E’ il caso di ruoli contenuti in cartelle di pagamento impugnate davanti al Giudice tributario, oppure ad avvisi di accertamento esecutivi confermati dai Giudici di primo grado per i quali l’Ufficio ha provveduto all’affidamento del carico pari ai due terzi dell’importo complessivamente preteso.
Calcolo di convenienza sulla dichiarazione integrativa
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato delle simulazioni, secondo le quali la dichiarazione integrativa consente il massimo vantaggio fiscale a chi fa emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi dichiarati per 75mila euro; sotto i 22mila euro i vantaggi sono più che dimezzati.
Chi ha redditi già dichiarati per almeno 75mila euro ottiene uno sconto del 56% rispetto alla tassazione ordinaria (aliquota Irpef del 43% oltre addizionali). Mediante la dichiarazione integrativa e flat tax del 20% sostitutiva della ordinaria tassazione e relative addizionali regionali e comunali, con limite massimo di emersione pari a 1/3 dell’imponibile già dichiarato e tetto massimo a 100.000 euro, consente il massimo vantaggio fiscale ai contribuenti che fanno emergere redditi non dichiarati che si aggiungono a redditi già dichiarati per almeno 75.000 euro. In questo caso, infatti, sull’intero ammontare di reddito non dichiarato che viene fatto emergere si ottiene uno sconto del 56% rispetto alla tassazione ordinaria che su quello stesso maggior reddito è stata applicata a chi lo ha dichiarato sin da subito. Ciò è dovuto alla differenza tra il 46% di tassazione ordinaria sui redditi eccedenti 75.000 euro (43% di Irpef + 3% medio di addizionali regionali e comunali) e il 20% di flat tax sostitutiva.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
02/11/2018