DECRETO LAVORO 2023 CONVERTITO IN LEGGE

 

Le misure in vigore dal 4 luglio 2023

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 85 del 3 luglio 2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 (cd. Decreto Lavoro), entrato in vigore ieri, 4 luglio 2023.

 

Ricordiamo che il decreto Lavoro era stato approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, recente “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

 

Novità nella conversione in legge

Con l’inserimento del nuovo art. 28-bis e del co. 3-bis all’art. 42 viene prorogato:

-         fino al 30 settembre 2023 il lavoro agile per i cd. lavoratori fragili (patologie di cui al Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022);

-         fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni e per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.

 

Proroga del lavoro agile

L’art. 28-bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro, mediante una modifica al co. 306, art. 1, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), proroga al 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono "soggetti fragili", ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell’art. 17, co. 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

Il suddetto D.M. 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Per tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

 

Proroga del lavoro agile per lavoratori con figli minori di 14 anni

Il co. 3-bis dell’art. 42, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Lavoro, tramite una modifica all’art. 10, co. 2 del D.L. n. 24/2022 dispone la proroga in materia di lavoro agile per i lavoratori di cui all’art. 90, co. 1 del D.L. n. 34/2020, ossia:

- i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore);

- i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti al rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

In base a quanto disposto dalla nuova norma, i suddetti lavoratori, fino al 31 dicembre 2023 (in precedenza era fino al 30 giugno 2023), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Aggiornati i moduli per comunicare il lavoro agile

Il ministero del Lavoro, con un comunicato apparso sul portale istituzionale del dicastero, ha annunciato l’aggiornato del modello da utilizzare per comunicare i nominativi dei lavoratori in smart working, a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Lavoro.

I tecnici ministeriali si soffermano, in particolare, sulle modalità di trasmissione della comunicazione di lavoro agile e precisano che è stato aggiornato il modello predefinito che deve essere compilati e trasmessi attraverso la comunicazione ordinaria di lavoro agile, presente tra i servizi online messi a disposizione dell’utenza e utilizzabili previo accreditamento (servizi.lavoro.gov.it).

 

Altri contenuti del provvedimento in sintesi

Il testo definitivo del provvedimento contiene:

1. L’istituzione dell’Assegno di inclusione, nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9.360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti “fragili” (minori, disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo lavorativo per gli "occupabili".

2. Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre 2023 per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione.

3. Un taglio del 4% al cuneo fiscale, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi:

- per quelli con reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo;

- per quelli con reddito fino a 25mila euro arriva al 7% della retribuzione imponibile.

4. L’innalzamento a 3.000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d’imposta 2023, per i lavoratori dipendenti con figli.

5. Il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro.

6. Una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono: causali previste dai CCNL, causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese, sostituzione di lavoratori assenti.

7. Incentivi alle assunzioni: per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023; per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi); per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).

8. Ampliamento della rateazione per il pagamento dei debiti contributivi dagli attuali 24 a 60 mesi.

9. Soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro annui e della soglia di dipendenti assunti a tempo indeterminato a 25 anziché 10, solo per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento.

10. riduzione delle sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso».

 

1. Assegno di inclusione

E’ istituito, a decorrere dal 1.01.2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L’Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Dpcm 5.12.2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età.

I nuclei familiari devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

A) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza;

B) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 Dpcm n. 159/2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel Capo I. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'art. 4, c. 2 Dpcm n. 159/2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

C) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto nonché di aeromobili di ogni genere;

D) per il beneficiario dell’Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 e seguenti c.p.p. intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/1966.

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di euro 6.000 annui, ovvero di euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

Il beneficio economico è esente dal pagamento dell’Irpef e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore ad euro 480 annui.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Sono comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l'intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie.

L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione dell’Assegno di inclusione, è comunicata all’Inps entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’Assegno di inclusione per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

 

2. Supporto per la formazione e il lavoro

Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal 1.09.2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientra il servizio civile universale, per lo svolgimento del quale gli Enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Nelle misure di Supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività.

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che non siano sottoposti agli obblighi previsti. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

L’interessato chiede di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro con le modalità telematiche previste e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma SIISL, attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. Nella richiesta, l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli Enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, cc. 3, 7, 8 e 10, rimanendo fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o il relativo proscioglimento. Il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 Agenzie per il lavoro o Enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

3. Taglio del cuneo fiscale

Il decreto innalza, in misura pari al 4%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione aumenta fino al 6% per coloro che hanno una retribuzione fino a 35.000 euro e del 7% per chi non supera la soglia dei 25.000 euro.

Per esempio, un lavoratore con una RAL pari o inferiore a 20.000 euro ad oggi guadagnerebbe altri 40 euro in busta paga, in seguito ai circa 30 già ottenuti con i precedenti interventi. Per le lavoratrici ed i lavoratori con retribuzioni annue lorde comprese tra 25 e 35mila euro gli aumenti possono arrivare fino a 98 euro circa al mese.

 

4. Innalzamento del fringe benefit a 3.000 euro

Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, c. 3, 1^ parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2 Tuir, cioè sono a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

I datori di lavoro provvedono all’attuazione della disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Resta ferma l’applicazione dell’art. 51, c. 3 Tuir in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate.

Il nuovo limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

 

5. Estensione delle tutele assicurative alle attività didattiche

Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione Inail si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall'art. 4, c. 1, n. 5 Dpr 1124/1965, le seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonchè il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonchè ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonchè i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonchè del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

6. Modifica del contratto a termine

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (con abrogazione delle precedenti):

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Le disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, Istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018.

 

7. Incentivi alle assunzioni

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’art. 32 del regolamento (UE) n. 651/2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1.06.2023 e fino al 31.12.2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo è cumulabile con l’incentivo di cui all’art. 1, c. 297 L. 197/2022 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.

L’incentivo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione regionale, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L’incentivo è corrisposto dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 D.Lgs.. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della L. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1.08.2022 e il 31.12.2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto da adottare entro il 1.03.2024.

Per le operazioni relative alla gestione del Fondo e all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

 

8. Più tempo per regolarizzare i debiti contributivi

Il decreto prevede l’ampliamento della rateazione per il pagamento dei debiti contributivi dagli attuali 24 a 60 mesi.

 

9. Prestazioni occasionali nel settore turismo e termale

Il limite di 10.000 euro nel corso di un anno civile per fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

10. Riduzione delle sanzioni amministrative

L’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a euro 10.000 annui, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a 4 volte l’importo omesso (anziché da 10.000 a 50.000 euro).

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1.01.2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all’art. 14 L. 689/1981, entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

 

 

05/07/2023

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.