IL DECRETO LIQUIDITA' E IL RINVIO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE
Le misure di accesso al credito per l'emergenza coronavirus
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020, il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese e professionisti, sostegno all’export, alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia. L’entrata in vigore è il 9 aprile 2020.
Si confermano i 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, altri 200 miliardi di garanzie per l’export, il potenziamento e la semplificazione del Fondo centrale di garanzia per le PMI e le Partite IVA con prestiti garantiti fino al 100%.
Linee d'intervento del provvedimento
Le misure specifiche riguardano questi ambiti:
Sostegno al credito e alla liquidità
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore di questi 2 elementi:
· 25% del fatturato 2019;
· il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività).
Per quanto riguarda la durata, i prestiti vanno restituiti in 6 anni, con preammortamento fino a 2 anni.
Le commissioni sono differenziate: per le Pmi, in rapporto all’importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno; a 0,5% il 2° e 3° anno; al 1% dal 4° al 6° anno; per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell’importo garantito il 1° anno, al 1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anni.
La procedura prevede, per la fascia sotto € 1,5 miliardi di fatturato, la domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla SACE; questa processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga. Per le imprese più grandi, la procedura è più complessa e occorrerà un decreto Mef-Mise.
Per i prestiti fino a € 25.000,00 non ci sarà valutazione del merito di credito. Per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% Stato più Confidi) ci sarà un’istruttoria bancaria alleggerita: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell’azienda (esclusa la valutazione andamentale relativa agli ultimi 6 mesi).
Per quanto riguarda i costi, per i prestiti fino a € 25.000 è previsto un tasso di interesse, rapportato al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo nè una durata massima del rimborso prefissata.
Tabella riassuntiva
Limite ricavi del beneficiario |
Durata |
Periodo |
Importo massimo finanziamento |
Importo garanzia diretta |
Importo garanzia in riassicu-razione |
Valutazione del benefi-ciario |
Nessun limite |
Fino a 72 mesi |
24 mesi |
25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro |
100% |
100% |
Nessuna valutazione |
3.200.000,00 euro |
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25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro |
100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo |
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Nessuna valutazione |
Nessun limite |
Fino a 72 mesi |
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Uno tra i seguenti importi: - doppio della spesa salariale 2019; - 25% ultimo fatturato; - abbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi. |
90% |
100% |
Nessuna valutazione |
Rinvio degli adempimenti fiscali e tributari
Oggetto della proroga sono i versamenti per Iva, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e premi Inail che scadono tra aprile e maggio: la nuova scadenza sarà il 30 giugno, ma solo per i contribuenti che registrano un calo di fatturato:
- di almeno il 33% (se con ricavi/compensi sotto i 50 milioni di euro, da verificare nel 2019), quando la diminuzione è riferita al mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- di almeno il 50% (se sopra la soglia di 50 milioni di euro, da verificare nel 2019), quando la diminuzione è riferita ai mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.
La sospensione opera, in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.
La versione ufficiale del decreto aggiunge nuovi destinatari della sospensione, estendendo l’agevolazione anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
I contribuenti dovranno versare quanto dovuto scegliendo tra due opzioni:
Non è previsto il rimborso di quanto già versato e non saranno applicati interessi e sanzioni.
In sintesi, se in ciascun mese (marzo e aprile 2020) si è verificata una diminuzione dei ricavi rispetto allo stesso mese del 2019, i versamenti dovuti rispettivamente in aprile e in maggio sono posticipati al 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 5 rate mensili.
Con una successiva circolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale prevista (almeno il 33% o il 50%), va operato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), alle quali vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi che non sono rilevanti ai fini Iva.
La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione. In particolare:
· per la fattura immediata, la data da considerare è la data della fattura;
· per la fattura differita, occorre considerare la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati in fattura;
· per i corrispettivi, la data da considerare è la data del corrispettivo giornaliero.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo e aprile (2019 e 2020) e gli autotrasportatori devono fare riferimento alle fatture relative alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano alla liquidazione Iva del trimestre successivo (ai sensi dell’art. 74 co. 4 del DPR 633/72).
Semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per le fatture emesse nel 1° trimestre 2020 il versamento può avvenire entro i termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 2° trimestre 2020 (entro il 20 luglio 2020), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre sia inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro);
b) per le fatture emesse nel 1° e 2° trimestre 2020 il versamento può avvenire entro i termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 3° trimestre 2020 (entro il 20 ottobre 2020), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre sia inferiore complessivamente a 250 euro.
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel 3° e 4° trimestre solare dell’anno.
Tabella riassuntiva
Data |
Periodo di riferimento |
Importo dovuto |
20.4.2020 |
Primo trimestre 2020 |
Superiore a 250,00 euro |
20.7.2020 |
Primo trimestre 2020 e secondo trimestre 2020 |
Per il primo trimestre importo inferiore a 250,00 euro, ma ammontare complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre superiore a 250,00 euro |
20.10.2020 |
Primo trimestre 2020 e secondo trimestre 2020 |
Importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre inferiore a 250,00 euro |
20.10.2020 |
Terzo trimestre 2020 |
Qualsiasi |
20.1.2021 |
Quarto trimestre 2020 |
Qualsiasi |
Credito d'imposta per dispositivi individuali e spese di sanificazione
Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa di 20.000 euro complessivi, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute, calzari e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
Metodo previsionale versamento acconti imposte di giugno
Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap (calcolati con il metodo previsionale) non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Le disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Alte misure tributarie
Tra le altre misure:
- la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;
- viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto;
- i certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi ai fini dell’esenzione dalla disciplina dei controlli dei versamenti delle ritenute negli appalti di importo superiore a 200 mila euro, emessi entro il 29.02.2020, conservano la loro validità fino al 30.06.2020.
Misure di continuità aziendale
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:
- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:
- sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
- sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);
- viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.
08/04/2020