APPROVATO IL DECRETO "RILANCIO" DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS

 

Taglio delle tasse, proroga dei versamenti, bonus su fabbricati e aiuti al lavoro

 

Nella serata di ieri, 13 maggio, nel corso del Consiglio dei Ministri n. 45, è stato approvato il “Decreto Rilancio” che prevede misure urgenti in materie fiscali, bonus e contributi a fondo perduto, sostegno al lavoro e politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Il Decreto introduce misure a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

Si richiamano, di seguito, alcune delle principali novità previste.

 

Versamenti Irap

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto, dai contribuenti hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro, compresi anche gli enti non commerciali.

L’obiettivo è senz’altro quello di cancellare oltre al saldo 2019 anche l’acconto 2020, ma la sua traduzione letterale potrebbe lasciare intendere anche che al momento del saldo dovuto a giugno 2021 le imprese si dovrebbero trovare costrette a versare anche quanto «abbuonato» ora. Una precisazione per far intendere con più chiarezza che l’acconto di giugno 2020 scompare per sempre senza essere ricompreso sul saldo del prossimo anno fugherebbe ogni possibile dubbio sugli adempimenti delle imprese. Il chiarimento potrebbe già essere inserito nella riscrittura della norma dopo il via ufficiale “salvo intese” del Consiglio dei ministri e prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa entro il fine settimana.

 

Contributi a fondo perduto

E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto da € 2.000,00 a € 40.000,00 con accredito diretto delle Entrate sul conto corrente dei titolari di partita Iva con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore del 33% dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato lattività dal 1.01.2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’ammontare dell’indennizzo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nellultimo periodo dimposta;

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a 1 milione di euro nellultimo periodo dimposta;

- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a 5 milioni di euro nellultimo periodo dimposta.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato nella seconda metà di giugno dallAgenzia delle Entrate, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

 

Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni

Il Decreto presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subìto una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso nel bimestre marzo-aprile 2020 superiore del 33% rispetto all’identico periodo 2019.

Le misure si concretizzano in un credito d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

 

Aumento del limite per le compensazioni

Per immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo. Viene inoltre aumentato da 700mila euro a un milione di euro il limite annuo di crediti compensabili tramite modello F24.

 

Credito d'imposta sulle locazioni

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito dimposta è però condizionato al fatto che gli interessati, se esercenti unattività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente. E’ commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

 

Reddito di emergenza

E’ riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore a 15.000 euro, in due quote ciascuna pari a 400 euro (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza).

 

Indennità di 600 euro

Ai soggetti lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, gestione separata), già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privatizzate l’indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo. A tale scopo il Fondo per il reddito di ultima istanza è stato rifinanziato con 650 milioni di euro. Un importo che dovrebbe consentire di coprire tutte le richieste, anche a fronte di un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto a marzo.

L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

 

Indennità a favore dei lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

 

Bonus per efficientamento energetico, sismabonus e fotovoltaico

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

E’ riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Gli ambiti di applicazione, come gli immobili ed i soggetti interessati, sono ancora aspetti da chiarire.

 

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

 

Proroga dei termini di versamento al 16 settembre

I versamenti sospesi, ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono, che avevano posticipato al 30 giugno, la scadenza di versamento per Iva, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e premi Inail che scadono tra aprile e maggio, in presenza di determinate riduzione di fatturato (di almeno il 33% se con ricavi/compensi inferiori ai 50 milioni di euro, o di almeno il 50% se sopra la soglia di 50 milioni di euro), possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, o in 4 rate mensili, da settembre a dicembre 2020.

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. La lotteria degli scontrini è differita dal 1° luglio al 1° gennaio 2021.

 

Proroga versamenti rottamazione

Nuove proroghe dei termini di pagamento delle rate dovute per le definizioni agevolate del 2019, ossia la rottamazione-ter (D.L. 119/2018) e il saldo e stralcio (L. 145/2018): per entrambe le definizioni agevolate, i pagamenti in scadenza quest’anno potranno essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. Le stesse regole sono applicabili per le rate dovute in seguito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.

 

Pagamento avvisi bonari

E’ prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.

La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020; i versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

 

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni

Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

 

Cassa integrazione ordinaria

Si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all’assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.

E’ riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020; ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

 

Congedo genitoriale

Innalzato a 30 giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione) e l’estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Bonus baby sitting

Aumenta il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro.

 

Regolarizzazione di lavoratori

La regolarizzazione dei lavoratori impiegati nei campi e nel lavoro domestico punta ad ancorare l’emersione del lavoro nero allimmunità del datore che presenta listanza; uno scudo che viene escluso per chi negli ultimi cinque anni sia stato condannato anche in via non definitiva per i reati di caporalato, favoreggiamento dellimmigrazione clandestina, tratta e sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori, droga.

La seconda possibilità è di rilasciare permessi di soggiorno temporanei per la ricerca di lavoro della durata di sei mesi a chi ne abbia uno scaduto entro il 31 ottobre 2019, se lIspettorato del Lavoro accerta che abbia già prestato attività in agricoltura o come badante o colf.

Il costo è di 400 euro forfettari per ogni datore e di 160 euro per il prolungamento dei permessi.

 

Blocco dei licenziamenti

Si estende a 5 mesi il termine previsto D.L. Cura Italia entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

 

Bonus vacanze

Nel decreto non tralascia il settore del turismo, con un bonus fino a 500 euro per tutte le famiglie con un reddito Isee fino a 40mila euro. Si potrà usare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in strutture come alberghi, campeggi, villaggi e bed and breakfast, a fronte di pagamenti registrati (fattura elettronica o documenti con codice fiscale del destinatario dello sconto). Gli importi sono di € 300 per famiglie di due componenti e € 150 per una persona sola, con un massimo di € 500 a famiglia.

 

Proroga termini di notifica atti dell'Agenzia delle Entrate

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

 

 

14/05/2020

 

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