DEDUCIBILITA' IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI
Nel 2019 la deducibilità passa al 50%
Stando a quanto prevede l’art. 3 del D.L. 34/2019, che interviene a migliorare il quadro normativo esistente, la deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU pagata sugli immobili strumentali passa al 50% nel 2019 e dal 2023 nella misura integrale.
La Legge di Stabilità 2014 (L. 147 del 27/12/2013) - istitutiva dell’Imposta Unica Municipale (IUC) - aveva previsto al comma 715 la deducibilità per i beni immobili utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’attività da parte del possessore, nella misura del 30% per il 2013 e del 20% dal 2014 e fino al 2018.
Trattandosi di un’imposta, la deducibilità avviene anche per le imprese con il criterio di cassa (art. 99 co. 1 del Tuir), mentre è confermata l’indeducibilità, invece, ai fini Irap.
Modifica della deducibilità dal 2019
Delle nuove misure di deduzione possono fruire sia i possessori di reddito d’impresa, sia coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo (indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato), a condizione che utilizzino immobili strumentali per l’esercizio dell’attività.
Più precisamente, il citato art. 3 del D.L. 34/2019 prevede la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, nelle seguenti misure:
Ø 20% per il periodo d’imposta fino al 2018;
Ø 50% per il periodo d’imposta 2019;
Ø 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
Ø 70% per il periodo d’imposta 2022;
Ø 100% a partire dal 2023.
Pertanto, a decorrere dal 2023, l’IMU versata sui beni strumentali dovrebbe essere interamente deducibile.
Classificazione degli immobili strumentali
A norma dell’art. 43 del Tuir - per le imprese - sono immobili strumentali gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (immobili strumentali "per natura"), classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E. Sono invece strumentali "per destinazione" gli immobili che si caratterizzano in quanto esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla classificazione catastale.
Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni, gli immobili si considerano strumentali solo se gli stessi sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale; si tratta degli immobili strumentali per destinazione, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Sono invece esclusi dalla deduzione in parola sia gli immobili utilizzati ad uso promiscuo, sia quelli "patrimonio" detenuti dalle imprese (art. 90 del Tuir), ossia immobili abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce.
Principio di competenza e di cassa
In merito al criterio previsto per la deduzione, a suo tempo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2014 precisò che, per le imprese, si applica il criterio di cassa previsto dall’art. 99 del Tuir, dovendo tuttavia tener conto anche del periodo di riferimento del tributo. Questo chiarimento, applicato al 2019, significherebbe che l’eventuale tardivo pagamento dell’IMU relativo al 2018 nel periodo d’imposta 2019 non consentirebbe all’impresa di dedurre il 50% degli importi pagati, bensì il 20%, trattandosi comunque di un’imposta di competenza di un’annualità in cui vigeva una percentuale di deduzione del 20%.
Per quanto riguarda i professionisti, il regime di cassa già applicabile nella determinazione del reddito dovrebbe portare alla conclusione che la percentuale di deduzione applicabile è quella vigente al momento del pagamento a prescindere dalla competenza del tributo.
19/08/2019