LA DICHIARAZIONE IMU PER LE VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2020
Presentazione entro il 30 giugno 2021
Entro il prossimo 30 giugno scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU per comunicare le variazioni intervenute nell’anno 2020 che non possono essere acquisite dai comuni tramite la banca dati catastale, rilevanti ai fini della determinazione delle imposte e tasse comunali. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.
Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello IMU Enc riguardante la situazione immobiliare del 2020 degli Enti non commerciali, la cui presentazione non è cartacea allo sportello comunale, ma con modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione IMU e Covid-19
A seguito dell’emergenza Covid-19 per il 2020 sono stati previsti molteplici casi di esenzione dal versamento dell’IMU a favore dei soggetti che svolgono attività particolarmente danneggiate dalla pandemia. Per questo soggetti, per il fatto che il Comune non è a conoscenza delle informazioni per verificare il corretto assolvimento dell’imposta comunale per il 2020, bisogna presentare la dichiarazione IMU 2020 entro il prossimo 30.6.2021. In particolare, nella dichiarazione IMU dei predetti soggetti va barrata la casella “Esenzione”.
Sono stati interessati, per la rata di giugno 2020: alberghi e pensioni (in categoria D/2 e relative pertinenze), agriturismi, affittacamere, villaggi turistici, ostelli, rifugi, case vacanze, B&B e campeggi, indipendentemente dalla categoria catastale, purchè il proprietario sia anche gestore dell’attività, mentre per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali conta l’effettiva destinazione d’uso. Per la seconda rata di dicembre: anche agli immobili adibiti a cinema e teatri (in categoria D/3), nonché a discoteche e simili, a condizione che gestore e proprietario coincidano, mentre con i decreti Ristori e Ristori-bis veniva disposta l’esenzione anche alle imprese interessate dalle chiusure totali o parziali, che operavano nelle zone rosse, con codice Ateco riportato nell’allegato 2, a condizione che i proprietari degli immobili fossero anche gestori delle attività o locatari di leasing.
Casi di presentazione della dichiarazione IMU
Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune nel caso in cui non siano state effettuate modifiche o nel caso in cui le variazioni intervenute non sono immediatamente conoscibili da parte del Comune, attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si ricorda che sono numerosi i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla Conservatoria dei registri immobiliari.
Devono invece essere comunicati, con la dichiarazione, i mutamenti di soggettività passiva, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo. A titolo indicativo, e non esaustivo, si deve presentare la dichiarazione quando:
· il fabbricato è stato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;
· il fabbricato è di interesse storico o artistico;
· il fabbricato è un bene merce dell’impresa di costruzione;
· l’immobile è oggetto di locazione finanziaria (leasing), anche in caso di riscatto;
· l’immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
· l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
· l’immobile ha subito un intervento di riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;
· terreni agricoli o edificabili sui quali coltivatori diretti e IAP imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla legge.
Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta, come:
· le modifiche di valore di un’area edificabile;
· l’intervenuta esenzione sui fabbricati;
· l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati in categoria D.
In tutte queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello IMU.
Nessun obbligo di presentazione della dichiarazione, invece, nei casi in cui:
û l’immobile sia stato acquistato o venduto con rogito notarile;
û gli eredi presentino la dichiarazione di successione;
û siano intervenute delle variazioni nei dati catastali (classamento e rendita o intestazione catastale) mediante la procedura DOCFA; in tal caso, le informazioni sono già disponibili e consultabili dal Comune,
û dal 2019 si concede un immobile abitativo in comodato a parenti in linea retta o si stipuli un contratto di locazione a canone concordato o convenzionale, ai sensi degli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).
Dichiarazione IMU per le imprese di costruzione
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’esonero dell’imposta comunale per i beni “merce” delle imprese di costruzione, se costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’agevolazione riguarda tanto il costruttore dell’immobile, quanto l’impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria e cessa in ogni caso quando detto immobile viene ceduto. Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione in argomento interessa pertanto:
P i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo;
P i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, ecc;
P i fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero, di cui alle lettere c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2011 (risoluzione 11.12.2013 n. 11/DF).
Sono invece escluse dal beneficio IMU le imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.
Condizione per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, come previsto dal comma 5 bis del citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013. Pertanto, entro il prossimo 30 giugno, i titolari dei beni merce oggetto della normativa in esame, dovranno, in via obbligatoria, presentare l’apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso, nell’anno 2020, dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione riconosciuta, nonché per illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all’esenzione.
Presentazione della dichiarazione IMU
La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, alternativamente:
- mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;
- a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio Tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__”. La data di presentazione della dichiarazione risulta essere quella di spedizione;
- tramite invio telematico con posta certificata (PEC).
La dichiarazione degli Enti non commerciali si presenta telematicamente al Comune, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione IMU telematica degli Enti non commerciali
Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU del 2020 per gli Enti non commerciali; l’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione degli immobili in relazione ai quali l’Ente può far valere, in tutto o in parte, l’esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall’art. 7, lett. 1 D.Lgs. n. 504/92, riservata agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività:
- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2020 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell’anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione di prossima scadenza.
A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica. Diversamente, gli Enti che possiedono esclusivamente immobili non esenti (ossia imponibili), devono presentare la dichiarazione IMU “ordinaria” (D.M. 30.10.2012).
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
18/06/2021