LA DICHIARAZIONE IMU PER LE VARIAZIONI AVVENUTE NEL 2021

 

Presentazione entro il 2 gennaio, con proroga al 30 giugno 2023

 

Con la proroga contenuta nel D.L. 73/2022, per le sole variazioni dell’anno 2021, la presentazione della Dichiarazione IMU è slittata dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, che cadendo di sabato, viene ulteriormente differita al 2 gennaio 2023. Il decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022 ha ulteriormente prorogato la scadenza al 30 giugno 2023.

 

Il motivo della ulteriore proroga va ricercato nelle novità contenute nel nuovo modello di compilazione, dove entrano le novità relative ai benefici concessi per l’emergenza Covid. La dichiarazione IMU può essere presentata in modalità cartacea, via pec o, in alternativa, in via telematica direttamente dal dichiarante ovvero tramite un intermediario abilitato.

 

Casi di presentazione della dichiarazione IMU

Non è dovuta alcuna comunicazione al Comune nel caso in cui non siano state effettuate modifiche o nel caso in cui le variazioni intervenute sono immediatamente conoscibili da parte del Comune, attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Si ricorda che sono numerosi i casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l’atto di voltura che il notaio inoltra alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Devono invece essere comunicati, con la dichiarazione, i mutamenti di soggettività passiva, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo. A titolo indicativo, e non esaustivo, si deve presentare la dichiarazione quando:

·         il fabbricato è stato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato;

·         il fabbricato è di interesse storico o artistico;

·         il fabbricato è un bene merce dell’impresa di costruzione;

·         l’immobile è oggetto di locazione finanziaria (leasing), anche in caso di riscatto;

·         l’immobile è oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

·         l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

·         l’immobile ha subito un intervento di riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;

·         terreni agricoli o edificabili sui quali coltivatori diretti e IAP imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla legge.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell’imposta, come:

·         le modifiche di valore di un’area edificabile;

·         l’intervenuta esenzione sui fabbricati;

·         l’indicazione dei valori contabili dei fabbricati in categoria D.

In tutte queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello IMU.

Nessun obbligo di presentazione della dichiarazione, invece, nei casi in cui:

û    l’immobile sia stato acquistato o venduto con rogito notarile;

û    gli eredi presentino la dichiarazione di successione;

û    siano intervenute delle variazioni nei dati catastali (classamento e rendita o intestazione catastale) mediante la procedura DOCFA; in tal caso, le informazioni sono già disponibili e consultabili dal Comune,

û    dal 2019 si concede un immobile abitativo in comodato a parenti in linea retta o si stipuli un contratto di locazione a canone concordato o convenzionale, ai sensi degli art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2).

 

Dichiarazione IMU e Covid-19

Oltre alle esenzioni a regime, si devono ricordare altresì quelle legate al quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

·      articolo 177, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;

·      articolo 78, D.L. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020; articolo 9 e 9-bis, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;

·      articolo 1, comma 599, L. 178/2020;

·      articolo 6-sexies, D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021.

Per tali ipotesi occorre presentare la dichiarazione IMU. In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.

 

Dichiarazione IMU per le imprese di costruzione

Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’esonero dell’imposta comunale per i beni “merce” delle imprese di costruzione, se costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’agevolazione riguarda tanto il costruttore dell’immobile, quanto l’impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita, anche come attività secondaria e cessa in ogni caso quando detto immobile viene ceduto. Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione in argomento interessa pertanto:

P i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo;

P i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, ecc;

P i fabbricati che sono stati dalla stessa acquistati e sui quali sono stati eseguiti incisivi interventi di recupero, di cui alle lettere c), d) ed f), del D.P.R. n. 380/2011 (risoluzione 11.12.2013 n. 11/DF).

Sono invece escluse dal beneficio IMU le imprese immobiliari di gestione, ovvero quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita.

Condizione per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, come previsto dal comma 5 bis del citato art. 2, D.L. n. 102 del 2013. Pertanto, entro il prossimo 31 dicembre (2 gennaio, o 30 giugno 2023) i titolari dei beni merce oggetto della normativa in esame, dovranno, in via obbligatoria, presentare l’apposita dichiarazione IMU per certificare il possesso, nell’anno 2021, dei requisiti previsti ai fini dell’agevolazione riconosciuta, nonché per illustrare dettagliatamente quali tra gli immobili posseduti abbiano diritto all’esenzione.

 

Presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati, alternativamente:

- mediante consegna diretta al Comune in cui è ubicato l’immobile;

- a mezzo posta, con raccomandata (senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa all’Ufficio Tributi del Comune di competenza, recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20__”. La data di presentazione della dichiarazione risulta essere quella di spedizione;

- tramite invio telematico con posta certificata (PEC);

- con canale telematico Entratel e Fisconline; quest’ultima, pertanto, risulta essere una modalità aggiuntiva, che non sostituisce la tradizionale presentazione cartacea da effettuarsi direttamente al comune di ubicazione degli immobili.

 

Dichiarazione IMU telematica degli Enti non commerciali

Il medesimo articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 è intervenuto anche in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa agli enti non commerciali: con riferimento al periodo d’imposta 2021 la dichiarazione dovrà essere presentata, in luogo della scadenza ordinaria del 30 giugno, entro il 31 dicembre 2022 (2 gennaio o 30 giugno 2023).

L’obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l’esenzione prevista dall’articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall’articolo 1, comma 759, lettera g, L. 160/2019), secondo le indicazioni del D.M. 200/2012, riservata agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività:

- assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;

- dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.

Per rendere tale dichiarazione deve essere utilizzato uno specifico modello (che, a differenza della dichiarazione IMU ordinaria, non è ancora stato emanato); in attesa di tale provvedimento, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello precedentemente approvato (D.M. 26 giugno 2014).

Il citato D.M. dispone che la dichiarazione IMU “speciale” va presentata esclusivamente in via telematica al Dipartimento delle Finanze, che la inoltra al competente Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”, fermo restando che se non sono intervenute variazioni, la dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi.

Diversamente, gli Enti che possiedono esclusivamente immobili non esenti (ossia imponibili), devono presentare la dichiarazione IMU “ordinaria”.

 

Rinvio per approfondimento

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del sito web www.studioansaldi.it

 

 

27/12/2022

 

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